Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2022, proposto da
UR ON, nella qualità di legale rappresentante della Società Kapitol Club One s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Delli Santi e Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e AT Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della errata quantificazione operata dal Comune di Milano della somma dovuta a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici, in relazione al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano nei confronti della Società ricorrente, n. 205 del 11 novembre 2021;
nonché per la condanna
del Comune di Milano alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di monetizzazione standard e versato dalla Società ricorrente in relazione al permesso di costruire n. 205 del 11 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte ricorrente censurava il calcolo operato dal Comune di Milano per determinare la somma dovuta a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici, in relazione al permesso di costruire, n. 205 dell’11 novembre 2021, ottenuto ai fini della demolizione di due fabbricati e della ricostruzione di un nuovo edificio con piano box, con contestuale cambio di destinazione d’uso.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, parte ricorrente sosteneva che il Comune -nonostante avesse formalmente qualificato il mutamento de quo nei termini di cambio di destinazione d’uso da commerciale (e non già produttiva) a residenziale, e ciò sia nell’avviso di emissione del permesso che nella ricevuta di rilascio dello stesso, in accoglimento delle deduzioni endoprocedimentali di essa ricorrente- avrebbe poi provveduto a determinare il quantum dovuto a titolo di monetizzazione in maniera non coerente, assumendo cioè la iniziale destinazione produttiva dell’immobile, comechè utilizzato per l’esercizio di una autorimessa, con guardiola e autofficina per riparazioni e locale per lavaggio veicoli (al lume dei titoli edilizi).
Si verterebbe, di contro, in tema di mera attività di intermediazione commerciale, di “salone autorimessa”, talchè l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato il criterio di calcolo relativo ai cambi di destinazione d’uso da produttivo a residenziale, per un importo pari all’80% della superficie lorda, in luogo del 18% dovuto per i cambi d’uso da commerciale a residenziale (art. 11, NTA del PdS del PGT del Comune di Milano); tale qualificazione sarebbe derivata da un errore in punto di fatto commesso dalla Amministrazione, concernente l’attività a cui era destinata una porzione dell’immobile in questione, ossia l’attività di parcheggio a rotazione, nonché, sino al 2018, di commercio al dettaglio di auto usate; si tratterebbe, per la parte ricorrente, di attività non già produttive, bensì meramente commerciali, alla luce delle quali avrebbe dovuto farsi applicazione di un diverso, più favorevole per l’istante, coefficiente.
Si costituiva l’intimato Comune, rilevando, in limine , la irricevibilità per intempestività del ricorso e, in ogni caso, instando per la sua reiezione, in quanto infondato.
Illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
Il ricorso è irricevibile per tardività, non avendo parte ricorrente provveduto a tempestivamente gravare, in parte qua, il permesso di costruire dell’11 novembre 2021, nella parte relativa alla determinazione dell’importo dovuto a titolo di monetizzazione degli standards urbanistici.
Soccorre, quivi, il pacifico orientamento giurisprudenziale (TAR Lombardia, 844/23; Id., 767/96), in forza del quale, in subiecta materia non è ammissibile una azione di accertamento, dovendo, di contro essere gravata –negli ordinari termini decadenziali- la determinazione pel tramite della quale la Amministrazione individua l’importo che ne occupa.
Come si è chiaramente rimarcato (cfr., in fattispecie del tutto conforme, Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6706), se da un lato è pressoché irrilevante, ai fini in questione, la qualificazione della monetizzazione come imposizione di tipo tributario o come corrispettivo di diritto pubblico, dall'altro lato assume, invece, significativo rilievo la considerazione che la prestazione patrimoniale richiesta non vive in alcun modo della natura e delle finalità proprie del contributo concessorio costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione che accompagna naturaliter l'autorizzazione a costruire, la cui debenza o meno, quanto al relativo accertamento, può essere fatta valere, in linea generale, nei termini prescrizionali.
Invero, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione, di talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento dell'azione di accertamento ammesso per contestare la legittimità del contributo o, comunque, la insussistenza di tale obbligazione pecuniaria ancorché già assolta (CdS, IV, 17 maggio 2023, n. 4908; Id., id., 16 febbraio 2011, n. 1013).
E, invero, “ La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a standard …. La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4908). Pertanto, “le disposizioni contenuto nel titolo edilizio relative alla monetizzazione implicano un pprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione sicché sono attratte nell'ambito del regime impugnatorio dei provvedimenti amministrativi” (Cons. Stato sez. IV, 20 maggio 2024, n. 4456) ” (da ultimo, CdS, V, 27 maggio 2025, n. 4589)
In definitiva, la prestazione patrimoniale derivante dalla “monetizzazione” accede intimamente al permesso di costruire, di guisa che la pretesa di non soggiacere a tale obbligo di pagamento deve essere necessariamente fatta valere in sede di contestazione della legittimità degli atti e provvedimenti di imposizione, con l'impugnazione del permesso concessione, in parte qua , nel termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.
Nella fattispecie de qua agitur :
- la ricevuta del rilascio del permesso, n. 205/11 dell’11 novembre 2021, rimonta al 12 novembre 2021;
- il ricorso è stato notificato, e depositato, in data 14 luglio 2022.
Ne discende, irrefragabile, la sua irricevibilità per intempestività.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia di rito che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
VA UC, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | VA UC |
IL SEGRETARIO