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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2010/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 2010/2023, promossa con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione con ordinanza di data 2 agosto 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito ed in via principale: a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 218/2022, pubblicata in data 19 aprile 2022, voglia il Tribunale di Trento in composizione collegiale, così disporre:
1) Stabilire la collocazione del figlio presso l'abitazione della madre Per_1 insieme alla figlia Per_2
2) Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_1 Per_2
1 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo;
il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi;
le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il Per_1 figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
4) Il signor verserà entro il giorno cinque di ogni mese ed Controparte_1
a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i figli la somma di €. 600,00
(300,00 €. per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura di 50% ciascuno e saranno da concordarsi qualora superiori ad €. 200,00; per
l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di consenso alle spese e di rimborso si farà riferimento al protocollo del CNF novembre 2017;
5) L'assegno unico ed ogni altra forma di sussidio saranno percepiti in via esclusiva dalla signora;
Parte_1
6) Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
Nel merito ed in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza nr. 218/2022 del Tribunale di Trento e previa collocazione del figlio presso l'abitazione Per_1 del padre, l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:
1) Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_1 Per_2
2) La madre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo;
la madre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi il figlio le festività civili e religiose Per_1 saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
la madre potrà Per_1 tenere con sé il figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
3) Ammonire in relazione ai comportamenti tesi ad impedire Controparte_1 una regolare e serena frequentazione tra la madre e il figlio Parte_1
prevedendo una sanzione per ogni violazione a carico del padre;
Per_1
2 in ogni caso e per entrambe le domande:
1) Attivare un percorso di sostengo alla genitorialità presso un ente pubblico su monitoraggio del servizio sociale;
2) Attivare un precorso di sostegno psicologico di sostegno individuale per entrambi
i minori presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS;
3) Mantenere il monitoraggio del servizio sociale;
In ogni caso, con rifusione di competenze e spese, oltre accessori come per legge dovuti.”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha agito in questa sede Parte_1 chiedendo al fine della modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
218/2022 di questo Tribunale in punto di collocazione del figlio minore Per_1 regime di visita e mantenimento.
La ricorrente ha esposto che, con la detta sentenza di divorzio n. 218/2022, questo
Tribunale ha accolto le seguenti conclusioni congiuntamente precisate dalle parti:
“1) Disporre la collocazione del figlio presso il padre e della figlia Per_1 Per_2 presso la madre, in ragione del fatto che il signor e la signora con i CP_1 Pt_1 rispettivi figli collocati, vivranno in Stati diversi, 2) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre e della minore alla madre. 3) Sino a che la Per_1 Per_2 signora con la figlia sarà ancora in Italia, le parti concordano che vedranno i Pt_1 figli collocati presso ciascun genitore, accordandosi tra loro e comunque garantendo frequentazioni settimanali. 4) Il signor presta sin d'ora il proprio consenso a CP_1 che la signora si trasferisca con la figlia in altro Stato. 5) Prevedere Pt_1 Per_2 che i figli staranno insieme presso ciascun genitore per metà delle vacanze estive.
Le consegne e riconsegne avverranno in territorio italiano: nel caso in cui i minori utilizzassero voli aerei, saranno accompagnati presso l'aerostazione di residenza dei genitori sia per il volo di andata sia per quello di ritorno dal genitore presso il quale si trovano in quel momento. I genitori potranno sentire il figlio/a presso l'altro genitore quando lo desiderano, per un massimo di una telefonata al giorno, direttamente sul cellulare del figlio/a. 6) Disporre che ciascun genitore si faccia
3 carico del mantenimento ordinario e straordinario del figlio/a collocato/a presso di sé 7) Disporre che eventuali assegni familiari e assegni al nucleo vengano percepiti da entrambi i genitori in riferimento al figlio/a presso di sé 8) Il signor farà CP_1 la detrazione al 100% per figlio a carico riferita al minore mentre la signora Per_1 lo farà per la figlia 9) I coniugi si autorizzano sin d'ora Pt_1 Per_2 reciprocamente il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di ogni altro documento equipollente per i figli minori;
10) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti sin dalla data del deposito delle presenti conclusioni conformi;
(…)”.
La ricorrente ha dedotto che la collocazione del figlio presso il padre e della Per_1 figlia presso la madre aveva trovato fondamento nella circostanza che i Per_2 genitori avrebbero vissuto in Stati diversi, ossia il padre in Italia e la madre all'estero. Tuttavia, il trasferimento all'estero della signora non è più Pt_1 avvenuto, avendo ella trovato occupazione lavorativa stabile in provincia di
Bolzano.
La sig.ra ha, inoltre, esposto che il padre obbliga il figlio minore a non avere Pt_1 più contatti con la madre, rappresentando al contempo che viene spesso Per_1 lasciato a casa da solo e che, nelle ultime telefonate fatte al figlio, costui si è rivolto alla madre dicendo “Tu non sei la mia mamma;
la mia mamma è a Mezzocorona ed
è qui in casa”.
La ricorrente ha, quindi, domandato accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Stabilire la collocazione del figlio presso l'abitazione della madre insieme alla figlia Per_1
2) Disporre l'affido condiviso dei figli e 3) Il padre potrà Per_2 Per_1 Per_2 tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato pomeriggio (ore 17.00) Per_1 alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo;
il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi;
le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane Per_1 anche consecutive durante le vacanze estive;
4) Il signor Controparte_1 verserà entro il giorno cinque di ogni mese ed a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i figli la somma di €. 600,00 (300,00 €. per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli
4 saranno suddivise tra i genitori nella misura di 50% ciascuno e saranno da concordarsi qualora superiori ad €. 200,00; per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di consenso alle spese e di rimborso si farà riferimento al protocollo del CNF novembre 2017; 5) L'assegno unico ed ogni altra forma di sussidio saranno percepiti in via esclusiva dalla signora Parte_1
; 6) Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% a
[...] favore di ciascun genitore;
in via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza nr. 218/2022 del Tribunale di Trento
e previa collocazione del figlio presso l'abitazione del padre, l'Ecc.mo Per_1
Tribunale adito voglia: 1) Disporre l'affido condiviso dei figli e 2) Per_1 Per_2
La madre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo;
la madre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi il figlio le festività civili e religiose Per_1 saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
la madre potrà Per_1 tenere con sé il figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
3)
Ammonire in relazione ai comportamenti tesi ad impedire Controparte_1 una regolare e serena frequentazione tra la madre e il figlio Parte_1
prevedendo una sanzione per ogni violazione a carico del padre;
4) Per le Per_1 violazioni commesse dal signor per aver ostacolato i Controparte_1 rapporti madre-figlio condannarlo al pagamento di una somma a favore Per_1 della Cassa delle Ammende.”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e con ordinanza di data 17 agosto 2023 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale (con ordinanza resa all'udienza del 17 dicembre 2024 è stato disposto che “che il Servizio Sociale competente attui uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, attivando un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, con particolare riguardo al figlio minore ). Per_1
5 All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza di data 2 agosto 2025.
La domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 218/2022 di questo Tribunale è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le domande svolte dalla parte ricorrente concernono la modifica della collocazione del figlio minore di cui è stata chiesta (in via principale) la collocazione Per_1 presso la madre a modifica dell'attuale collocazione presso il padre, oltre che la regolamentazione delle visite di con il genitore non collocatario e la Per_1 disciplina dei profili economici riguardanti il predetto minore, fermo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la collocazione di Per_2 presso la madre, come tuttora in essere. Le richieste di parte ricorrente riguardano, inoltre, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i figli minori, oltre che di un percorso a sostegno della genitorialità, con monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
Ciò posto, osserva, innanzitutto, il Collegio che la situazione familiare è connotata da profili di criticità che riguardano entrambi i figli minori, (di anni 16, nata Per_2 il 22 marzo 2009) e (di anni 10, nato il [...]), evidenziandosi che Per_1 la situazione che riguarda il figlio minore ha subito una evoluzione nel corso Per_1 del procedimento, mentre la situazione riguardante la minore è rimasta Per_2 sostanzialmente immutata.
Iniziando la disamina dal figlio osserva il Collegio che attualmente il Per_1 minore vive presso il padre (genitore collocatario secondo quanto disposto in sede di divorzio) e che, rispetto all'inizio del presente procedimento, sta mantenendo i rapporti anche con la madre.
La situazione riguardante il minore era, infatti, connotata, agli inizi di Per_1 presente giudizio, da un sostanziale rifiuto del figlio di intrattenere rapporti con la madre, tanto che il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato che “ si Per_1 pone in una posizione di alleanza con il padre, è poco disponibile ad aprirsi in merito alla relazione con la madre della quale fatica a trovare punti di forza, la associa invece a una sorta di “assenza di regole” ricalcando di fatto aprioristicamente la posizione assunta dal padre. Il minore è ormai coinvolto nel conflitto ed ha assunto una parte e una posizione netta, con pensieri difficilmente
6 scalfibili e interamente sovrapponibili a quelli paterni.”. In sede di elaborato peritale il CTU aveva, inoltre, osservato che “La situazione emersa dai lavori peritali è francamente cristallizzata e difficilmente modificabile in quanto le forze in campo si sovrappongono in direzioni opposte: i desideri delle diverse parti non coincidono e i minori sembrano palesemente schiarati all'interno del conflitto genitoriale. Appare difficile immaginare di tentare una modifica delle condizioni attuali senza passare da un percorso psicologico per i minori che possa favorire un maggior senso critico, apertura e individualizzazione che consentano loro di assumere posizioni meno rigide e più disponibili nei confronti del genitore non collocatario.”.
Tale scenario, tuttavia, con riguardo al solo minore si è però Per_1 successivamente modificato, essendosi trasferito a vivere presso l'abitazione Per_1 materna in data 24 agosto 2024, tornando poi nuovamente a vivere dal padre in data
11 dicembre 2024 (cfr. relazioni Servizio Sociale depositate in data 15 novembre
2024 e 13 febbraio 2015).
Nella relazione del Servizio Sociale depositata in data 5 giugno 2025 (a seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare) viene evidenziato, con riguardo al rapporto tra e la madre, che “ parla molto spesso della Per_1 Per_1 madre, verbalizza il desiderio di tornare con lei e ha espresso all'educatrice
l'aspettativa che potesse intervenire per aiutarlo a raggiungere questo suo obiettivo.”. Quanto alla figura materna, dalla predetta relazione emerge che “La signora appare concentrata sull'aspetto affettivo, con la tendenza a Pt_1 rafforzare il legame con attraverso l'offerta di regali e cose materiali ma Per_1 manifestando poi l'incapacità di costruire le condizioni per prendersi concretamente cura del figlio.”; quanto, invece, alla figura paterna emerge che “Il signor appare invece maggiormente attento all'aspetto educativo;
egli non CP_1 condivide l'ipotesi di un malessere emotivo del figlio, ritenendo che agisca Per_1 in modo strumentale, attirato dalle promesse di libertà e di divertimento della madre
e tende a sottovalutare il significato del legame affettivo tra e la figura Per_1 materna.”.
Va, poi, osservato che nella relazione del Servizio Sociale depositata in data 13 febbraio 2025, ossia successivamente al ritorno di presso il padre, viene dato Per_1
7 atto che la madre, portata a riflettere sui bisogni di e sui suoi vissuti, “ha Per_1 affermato di aver deciso di rinunciare al figlio perché costretta a scegliere tra
sé stessa e il proprio lavoro.”. Allo stesso modo la sorella – che Per_1 Per_2 vive assieme alla madre – ha “espresso dispiacere per ma ha affermato che Per_1 lei e la madre non hanno possibilità di prendersi cura di lui per i loro impegni scolastici e lavorativi e che non ci sono persone disponibili ad aiutarle, in quanto il signor ha spaventato la precedente baby sitter. ha inoltre osservato CP_1 Per_2 che ha assunto un comportamento provocatorio e disobbediente verso la Per_1 mamma sin dal momento della separazione dei genitori e che questo, secondo lei, è il suo modo per ottenere l'attenzione della madre.” (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in data 5 giugno 2025).
Quanto, invece, alla situazione della figlia osserva il Collegio che perdura Per_2 ad oggi la sostanziale assenza di rapporti tra la minore e il padre, leggendosi nella relazione peritale depositata in atti che “Afferma di non vedere il papà Per_2 perché “lui non vuole” e perché lei stessa non lo desidera, non vedrebbe il padre da circa due anni.”; “Il CTU chiede se il padre ha mai cercato di riavvicinarsi a
e lo stesso conferma di no: ritiene di non voler pressarla e pensa che sarà Per_2 lei, eventualmente, un giorno a rendersi conto: “quando sbatterà la testa scenderà con i piedi per terra.. il senso è non vado adesso a invadere il suo spazio, è troppo… secondo me non faccio niente, capirà da sola”.”. Nella relazione peritale si legge, altresì, che “Purtroppo, la situazione di è simmetrica a quella di per Per_2 Per_1 cui si ripropone la stessa identica risposta al quesito precedente, con l'aggravante che più grande, ha strutturato un'alleanza ancora più cristallizzata con la Per_2 madre, esposta da più tempo al conflitto, parla al plurale rivolgendosi alla coppia nel prendersi cura di assumendosi di fatto un ruolo Persona_3 Per_1 genitoriale che non le spetta. Esclude categoricamente la possibilità di rivedere il padre e ricalca anche lei le posizioni del genitore collocatario.”; “Una tale situazione, così rigida e cristallizzata, caratterizzata da posizioni opposte e incrociate, non si ritiene possa mutare in assenza di un percorso di supporto genitoriale che aiuti la coppia genitoriale a responsabilizzarsi in favore di un minor coinvolgimento dei minori nel conflitto e, nel contempo, di un percorso psicologico individuale per entrambi i minori, che si ritiene debbano avere un loro spazio a
8 prescindere e al di fuori del conflitto e delle posizioni aprioristiche assunte. Ad oggi, forzare un riavvicinamento si ritiene sarebbe inutile e inefficace, rischiando invece di irrigidire ulteriormente la posizione dei minori, così come altrettanto sarebbe rischioso modificare allo stato attuale l'affido o il collocamento in quanto i minori non ne comprenderebbero ad oggi il significato”.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze di cui sopra, ritiene il Collegio che vada, innanzitutto, confermata in questa sede la collocazione di presso il padre, quale genitore che, allo stato degli atti, appare maggiormente Per_1 capace di gestire il minore e occuparsi di lui.
Al contempo, però, ritiene il Collegio che sia quanto mai necessario che il rapporto tra madre e figlio (e anche con la sorella venga non solo mantenuto ma Per_2 anche rafforzato, garantendo al minore di costruire con entrambi i genitori Per_1 un rapporto effettivo. A tal fine, va incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di attuare ogni intervento ritenuto necessario al fine di favorire i rapporti tra il figlio e la madre (nonché con la sorella), confermandosi in questa sede Per_1
l'attivazione del servizio di educativa domiciliare, presso entrambi i genitori, per un periodo di diciotto mesi. Va, inoltre, disposto che la madre stia con il figlio Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo. La madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse del minore. La madre, nel periodo estivo, trascorrerà con due settimane, anche consecutive. Per_1
Le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con Per_1 ciascun genitore, incaricandosi il Servizio Sociale di supportare in genitori nella individuazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro in detti periodi.
Va, altresì, dato incarico al Servizio Sociale di attivare la presa in carico psicologica di entrambi i minori e di attuare ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori, anche al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra la minore e il padre. Per_2
Infine, va incaricato il Servizio Sociale di attuare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di diciotto mesi, supportando i genitori nella
9 gestione dei figli minori e indicando loro gli interventi più opportuni a sostegno della genitorialità da attuarsi, invitandosi in questa sede i genitori ad attenersi alle indicazioni date dal Servizio Sociale. Invita il Servizio Sociale incaricato di segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrare alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo (volontaria giurisdizione, valore medio, come indicato dalla ricorrente).
Le spese di CTU, come liquidate in atti, restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. colloca il figlio minore presso il padre;
Per_1
2. dispone che la madre stia con il figlio a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo. La madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni, secondo le indicazioni date dal
Servizio Sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse del minore. La madre, nel periodo estivo, trascorrerà con due settimane, anche Per_1 consecutive. Le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore, incaricandosi il Servizio Sociale di supportare in Per_1 genitori nella individuazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro in detti periodi;
3. incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di attuare ogni intervento ritenuto necessario al fine di favorire i rapporti tra il figlio e Per_1 la madre (nonché con la sorella , con conferma dell'attivazione del Per_2 servizio di educativa domiciliare, presso entrambi i genitori, per un periodo di diciotto mesi;
4. incarica il Servizio Sociale di attivare la presa in carico psicologica di entrambi i minori e di attuare ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori, anche al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra la minore Per_2
e il padre;
10 5. incarica il Servizio Sociale di attuare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di diciotto mesi, supportando i genitori nella gestione dei figli minori e indicando loro gli interventi più opportuni a sostegno della genitorialità da attuarsi, invitandosi in questa sede i genitori ad attenersi alle indicazioni date dal Servizio Sociale. Invita il Servizio Sociale incaricato di segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrare alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
6. condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.336,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
11 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 2010/2023, promossa con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione con ordinanza di data 2 agosto 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito ed in via principale: a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 218/2022, pubblicata in data 19 aprile 2022, voglia il Tribunale di Trento in composizione collegiale, così disporre:
1) Stabilire la collocazione del figlio presso l'abitazione della madre Per_1 insieme alla figlia Per_2
2) Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_1 Per_2
1 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo;
il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi;
le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il Per_1 figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
4) Il signor verserà entro il giorno cinque di ogni mese ed Controparte_1
a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i figli la somma di €. 600,00
(300,00 €. per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura di 50% ciascuno e saranno da concordarsi qualora superiori ad €. 200,00; per
l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di consenso alle spese e di rimborso si farà riferimento al protocollo del CNF novembre 2017;
5) L'assegno unico ed ogni altra forma di sussidio saranno percepiti in via esclusiva dalla signora;
Parte_1
6) Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
Nel merito ed in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza nr. 218/2022 del Tribunale di Trento e previa collocazione del figlio presso l'abitazione Per_1 del padre, l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:
1) Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_1 Per_2
2) La madre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo;
la madre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi il figlio le festività civili e religiose Per_1 saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
la madre potrà Per_1 tenere con sé il figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
3) Ammonire in relazione ai comportamenti tesi ad impedire Controparte_1 una regolare e serena frequentazione tra la madre e il figlio Parte_1
prevedendo una sanzione per ogni violazione a carico del padre;
Per_1
2 in ogni caso e per entrambe le domande:
1) Attivare un percorso di sostengo alla genitorialità presso un ente pubblico su monitoraggio del servizio sociale;
2) Attivare un precorso di sostegno psicologico di sostegno individuale per entrambi
i minori presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS;
3) Mantenere il monitoraggio del servizio sociale;
In ogni caso, con rifusione di competenze e spese, oltre accessori come per legge dovuti.”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha agito in questa sede Parte_1 chiedendo al fine della modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
218/2022 di questo Tribunale in punto di collocazione del figlio minore Per_1 regime di visita e mantenimento.
La ricorrente ha esposto che, con la detta sentenza di divorzio n. 218/2022, questo
Tribunale ha accolto le seguenti conclusioni congiuntamente precisate dalle parti:
“1) Disporre la collocazione del figlio presso il padre e della figlia Per_1 Per_2 presso la madre, in ragione del fatto che il signor e la signora con i CP_1 Pt_1 rispettivi figli collocati, vivranno in Stati diversi, 2) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre e della minore alla madre. 3) Sino a che la Per_1 Per_2 signora con la figlia sarà ancora in Italia, le parti concordano che vedranno i Pt_1 figli collocati presso ciascun genitore, accordandosi tra loro e comunque garantendo frequentazioni settimanali. 4) Il signor presta sin d'ora il proprio consenso a CP_1 che la signora si trasferisca con la figlia in altro Stato. 5) Prevedere Pt_1 Per_2 che i figli staranno insieme presso ciascun genitore per metà delle vacanze estive.
Le consegne e riconsegne avverranno in territorio italiano: nel caso in cui i minori utilizzassero voli aerei, saranno accompagnati presso l'aerostazione di residenza dei genitori sia per il volo di andata sia per quello di ritorno dal genitore presso il quale si trovano in quel momento. I genitori potranno sentire il figlio/a presso l'altro genitore quando lo desiderano, per un massimo di una telefonata al giorno, direttamente sul cellulare del figlio/a. 6) Disporre che ciascun genitore si faccia
3 carico del mantenimento ordinario e straordinario del figlio/a collocato/a presso di sé 7) Disporre che eventuali assegni familiari e assegni al nucleo vengano percepiti da entrambi i genitori in riferimento al figlio/a presso di sé 8) Il signor farà CP_1 la detrazione al 100% per figlio a carico riferita al minore mentre la signora Per_1 lo farà per la figlia 9) I coniugi si autorizzano sin d'ora Pt_1 Per_2 reciprocamente il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di ogni altro documento equipollente per i figli minori;
10) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti sin dalla data del deposito delle presenti conclusioni conformi;
(…)”.
La ricorrente ha dedotto che la collocazione del figlio presso il padre e della Per_1 figlia presso la madre aveva trovato fondamento nella circostanza che i Per_2 genitori avrebbero vissuto in Stati diversi, ossia il padre in Italia e la madre all'estero. Tuttavia, il trasferimento all'estero della signora non è più Pt_1 avvenuto, avendo ella trovato occupazione lavorativa stabile in provincia di
Bolzano.
La sig.ra ha, inoltre, esposto che il padre obbliga il figlio minore a non avere Pt_1 più contatti con la madre, rappresentando al contempo che viene spesso Per_1 lasciato a casa da solo e che, nelle ultime telefonate fatte al figlio, costui si è rivolto alla madre dicendo “Tu non sei la mia mamma;
la mia mamma è a Mezzocorona ed
è qui in casa”.
La ricorrente ha, quindi, domandato accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Stabilire la collocazione del figlio presso l'abitazione della madre insieme alla figlia Per_1
2) Disporre l'affido condiviso dei figli e 3) Il padre potrà Per_2 Per_1 Per_2 tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato pomeriggio (ore 17.00) Per_1 alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo;
il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi;
le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane Per_1 anche consecutive durante le vacanze estive;
4) Il signor Controparte_1 verserà entro il giorno cinque di ogni mese ed a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i figli la somma di €. 600,00 (300,00 €. per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli
4 saranno suddivise tra i genitori nella misura di 50% ciascuno e saranno da concordarsi qualora superiori ad €. 200,00; per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di consenso alle spese e di rimborso si farà riferimento al protocollo del CNF novembre 2017; 5) L'assegno unico ed ogni altra forma di sussidio saranno percepiti in via esclusiva dalla signora Parte_1
; 6) Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% a
[...] favore di ciascun genitore;
in via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale si chiede che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza nr. 218/2022 del Tribunale di Trento
e previa collocazione del figlio presso l'abitazione del padre, l'Ecc.mo Per_1
Tribunale adito voglia: 1) Disporre l'affido condiviso dei figli e 2) Per_1 Per_2
La madre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio (ore 17.00) alla domenica sera (ore 20.30) prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo;
la madre potrà sentire il figlio tutti i giorni telefonicamente o con altri mezzi il figlio le festività civili e religiose Per_1 saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore;
la madre potrà Per_1 tenere con sé il figlio due settimane anche consecutive durante le vacanze estive;
3)
Ammonire in relazione ai comportamenti tesi ad impedire Controparte_1 una regolare e serena frequentazione tra la madre e il figlio Parte_1
prevedendo una sanzione per ogni violazione a carico del padre;
4) Per le Per_1 violazioni commesse dal signor per aver ostacolato i Controparte_1 rapporti madre-figlio condannarlo al pagamento di una somma a favore Per_1 della Cassa delle Ammende.”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e con ordinanza di data 17 agosto 2023 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale (con ordinanza resa all'udienza del 17 dicembre 2024 è stato disposto che “che il Servizio Sociale competente attui uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, attivando un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, con particolare riguardo al figlio minore ). Per_1
5 All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza di data 2 agosto 2025.
La domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 218/2022 di questo Tribunale è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le domande svolte dalla parte ricorrente concernono la modifica della collocazione del figlio minore di cui è stata chiesta (in via principale) la collocazione Per_1 presso la madre a modifica dell'attuale collocazione presso il padre, oltre che la regolamentazione delle visite di con il genitore non collocatario e la Per_1 disciplina dei profili economici riguardanti il predetto minore, fermo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la collocazione di Per_2 presso la madre, come tuttora in essere. Le richieste di parte ricorrente riguardano, inoltre, l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i figli minori, oltre che di un percorso a sostegno della genitorialità, con monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
Ciò posto, osserva, innanzitutto, il Collegio che la situazione familiare è connotata da profili di criticità che riguardano entrambi i figli minori, (di anni 16, nata Per_2 il 22 marzo 2009) e (di anni 10, nato il [...]), evidenziandosi che Per_1 la situazione che riguarda il figlio minore ha subito una evoluzione nel corso Per_1 del procedimento, mentre la situazione riguardante la minore è rimasta Per_2 sostanzialmente immutata.
Iniziando la disamina dal figlio osserva il Collegio che attualmente il Per_1 minore vive presso il padre (genitore collocatario secondo quanto disposto in sede di divorzio) e che, rispetto all'inizio del presente procedimento, sta mantenendo i rapporti anche con la madre.
La situazione riguardante il minore era, infatti, connotata, agli inizi di Per_1 presente giudizio, da un sostanziale rifiuto del figlio di intrattenere rapporti con la madre, tanto che il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato che “ si Per_1 pone in una posizione di alleanza con il padre, è poco disponibile ad aprirsi in merito alla relazione con la madre della quale fatica a trovare punti di forza, la associa invece a una sorta di “assenza di regole” ricalcando di fatto aprioristicamente la posizione assunta dal padre. Il minore è ormai coinvolto nel conflitto ed ha assunto una parte e una posizione netta, con pensieri difficilmente
6 scalfibili e interamente sovrapponibili a quelli paterni.”. In sede di elaborato peritale il CTU aveva, inoltre, osservato che “La situazione emersa dai lavori peritali è francamente cristallizzata e difficilmente modificabile in quanto le forze in campo si sovrappongono in direzioni opposte: i desideri delle diverse parti non coincidono e i minori sembrano palesemente schiarati all'interno del conflitto genitoriale. Appare difficile immaginare di tentare una modifica delle condizioni attuali senza passare da un percorso psicologico per i minori che possa favorire un maggior senso critico, apertura e individualizzazione che consentano loro di assumere posizioni meno rigide e più disponibili nei confronti del genitore non collocatario.”.
Tale scenario, tuttavia, con riguardo al solo minore si è però Per_1 successivamente modificato, essendosi trasferito a vivere presso l'abitazione Per_1 materna in data 24 agosto 2024, tornando poi nuovamente a vivere dal padre in data
11 dicembre 2024 (cfr. relazioni Servizio Sociale depositate in data 15 novembre
2024 e 13 febbraio 2015).
Nella relazione del Servizio Sociale depositata in data 5 giugno 2025 (a seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare) viene evidenziato, con riguardo al rapporto tra e la madre, che “ parla molto spesso della Per_1 Per_1 madre, verbalizza il desiderio di tornare con lei e ha espresso all'educatrice
l'aspettativa che potesse intervenire per aiutarlo a raggiungere questo suo obiettivo.”. Quanto alla figura materna, dalla predetta relazione emerge che “La signora appare concentrata sull'aspetto affettivo, con la tendenza a Pt_1 rafforzare il legame con attraverso l'offerta di regali e cose materiali ma Per_1 manifestando poi l'incapacità di costruire le condizioni per prendersi concretamente cura del figlio.”; quanto, invece, alla figura paterna emerge che “Il signor appare invece maggiormente attento all'aspetto educativo;
egli non CP_1 condivide l'ipotesi di un malessere emotivo del figlio, ritenendo che agisca Per_1 in modo strumentale, attirato dalle promesse di libertà e di divertimento della madre
e tende a sottovalutare il significato del legame affettivo tra e la figura Per_1 materna.”.
Va, poi, osservato che nella relazione del Servizio Sociale depositata in data 13 febbraio 2025, ossia successivamente al ritorno di presso il padre, viene dato Per_1
7 atto che la madre, portata a riflettere sui bisogni di e sui suoi vissuti, “ha Per_1 affermato di aver deciso di rinunciare al figlio perché costretta a scegliere tra
sé stessa e il proprio lavoro.”. Allo stesso modo la sorella – che Per_1 Per_2 vive assieme alla madre – ha “espresso dispiacere per ma ha affermato che Per_1 lei e la madre non hanno possibilità di prendersi cura di lui per i loro impegni scolastici e lavorativi e che non ci sono persone disponibili ad aiutarle, in quanto il signor ha spaventato la precedente baby sitter. ha inoltre osservato CP_1 Per_2 che ha assunto un comportamento provocatorio e disobbediente verso la Per_1 mamma sin dal momento della separazione dei genitori e che questo, secondo lei, è il suo modo per ottenere l'attenzione della madre.” (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in data 5 giugno 2025).
Quanto, invece, alla situazione della figlia osserva il Collegio che perdura Per_2 ad oggi la sostanziale assenza di rapporti tra la minore e il padre, leggendosi nella relazione peritale depositata in atti che “Afferma di non vedere il papà Per_2 perché “lui non vuole” e perché lei stessa non lo desidera, non vedrebbe il padre da circa due anni.”; “Il CTU chiede se il padre ha mai cercato di riavvicinarsi a
e lo stesso conferma di no: ritiene di non voler pressarla e pensa che sarà Per_2 lei, eventualmente, un giorno a rendersi conto: “quando sbatterà la testa scenderà con i piedi per terra.. il senso è non vado adesso a invadere il suo spazio, è troppo… secondo me non faccio niente, capirà da sola”.”. Nella relazione peritale si legge, altresì, che “Purtroppo, la situazione di è simmetrica a quella di per Per_2 Per_1 cui si ripropone la stessa identica risposta al quesito precedente, con l'aggravante che più grande, ha strutturato un'alleanza ancora più cristallizzata con la Per_2 madre, esposta da più tempo al conflitto, parla al plurale rivolgendosi alla coppia nel prendersi cura di assumendosi di fatto un ruolo Persona_3 Per_1 genitoriale che non le spetta. Esclude categoricamente la possibilità di rivedere il padre e ricalca anche lei le posizioni del genitore collocatario.”; “Una tale situazione, così rigida e cristallizzata, caratterizzata da posizioni opposte e incrociate, non si ritiene possa mutare in assenza di un percorso di supporto genitoriale che aiuti la coppia genitoriale a responsabilizzarsi in favore di un minor coinvolgimento dei minori nel conflitto e, nel contempo, di un percorso psicologico individuale per entrambi i minori, che si ritiene debbano avere un loro spazio a
8 prescindere e al di fuori del conflitto e delle posizioni aprioristiche assunte. Ad oggi, forzare un riavvicinamento si ritiene sarebbe inutile e inefficace, rischiando invece di irrigidire ulteriormente la posizione dei minori, così come altrettanto sarebbe rischioso modificare allo stato attuale l'affido o il collocamento in quanto i minori non ne comprenderebbero ad oggi il significato”.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze di cui sopra, ritiene il Collegio che vada, innanzitutto, confermata in questa sede la collocazione di presso il padre, quale genitore che, allo stato degli atti, appare maggiormente Per_1 capace di gestire il minore e occuparsi di lui.
Al contempo, però, ritiene il Collegio che sia quanto mai necessario che il rapporto tra madre e figlio (e anche con la sorella venga non solo mantenuto ma Per_2 anche rafforzato, garantendo al minore di costruire con entrambi i genitori Per_1 un rapporto effettivo. A tal fine, va incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di attuare ogni intervento ritenuto necessario al fine di favorire i rapporti tra il figlio e la madre (nonché con la sorella), confermandosi in questa sede Per_1
l'attivazione del servizio di educativa domiciliare, presso entrambi i genitori, per un periodo di diciotto mesi. Va, inoltre, disposto che la madre stia con il figlio Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo. La madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse del minore. La madre, nel periodo estivo, trascorrerà con due settimane, anche consecutive. Per_1
Le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con Per_1 ciascun genitore, incaricandosi il Servizio Sociale di supportare in genitori nella individuazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro in detti periodi.
Va, altresì, dato incarico al Servizio Sociale di attivare la presa in carico psicologica di entrambi i minori e di attuare ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori, anche al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra la minore e il padre. Per_2
Infine, va incaricato il Servizio Sociale di attuare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di diciotto mesi, supportando i genitori nella
9 gestione dei figli minori e indicando loro gli interventi più opportuni a sostegno della genitorialità da attuarsi, invitandosi in questa sede i genitori ad attenersi alle indicazioni date dal Servizio Sociale. Invita il Servizio Sociale incaricato di segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrare alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo (volontaria giurisdizione, valore medio, come indicato dalla ricorrente).
Le spese di CTU, come liquidate in atti, restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. colloca il figlio minore presso il padre;
Per_1
2. dispone che la madre stia con il figlio a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandolo dall'abitazione del padre e riaccompagnandolo. La madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni, secondo le indicazioni date dal
Servizio Sociale incaricato, tenuto conto del preminente interesse del minore. La madre, nel periodo estivo, trascorrerà con due settimane, anche Per_1 consecutive. Le festività civili e religiose saranno trascorse alternativamente da con ciascun genitore, incaricandosi il Servizio Sociale di supportare in Per_1 genitori nella individuazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro in detti periodi;
3. incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di attuare ogni intervento ritenuto necessario al fine di favorire i rapporti tra il figlio e Per_1 la madre (nonché con la sorella , con conferma dell'attivazione del Per_2 servizio di educativa domiciliare, presso entrambi i genitori, per un periodo di diciotto mesi;
4. incarica il Servizio Sociale di attivare la presa in carico psicologica di entrambi i minori e di attuare ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori, anche al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra la minore Per_2
e il padre;
10 5. incarica il Servizio Sociale di attuare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di diciotto mesi, supportando i genitori nella gestione dei figli minori e indicando loro gli interventi più opportuni a sostegno della genitorialità da attuarsi, invitandosi in questa sede i genitori ad attenersi alle indicazioni date dal Servizio Sociale. Invita il Servizio Sociale incaricato di segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrare alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
6. condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.336,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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