Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 8786
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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Massime1

La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la "ratio" della "omissione" legislativa va individuata nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico "dominus" del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).

Commentario1

  • 1Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599 sulla retrodatazione del termine di decorrenza cautelare nel caso di più ordinanze a carico di un soggetto accusato…
    Jeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/

    La massima “Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”. “Nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 8786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8786
Data del deposito : 1 dicembre 2016

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