Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la "ratio" della "omissione" legislativa va individuata nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico "dominus" del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).
Commentario • 1
- 1. Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599 sulla retrodatazione del termine di decorrenza cautelare nel caso di più ordinanze a carico di un soggetto accusato…Jeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/
La massima “Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”. “Nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
08786 -17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 01.12.2016 Dott. ARTURO CORTESE Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO M. S. BONITO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ROSA A. SARACENO N. 3738/2016 - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO APRILE Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33640/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2016 pronunciata da Tribunale di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
dato atto udito dell'assenza del difensore, regolarmente avvisato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello promosso nell'interesse di AL AZ avverso l'ordinanza del 24 maggio 2016 del Tribunale di Catania con la quale è stata rigettata l'istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, avanzata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia per scadenza dei termini della fase del giudizio, del titolo di custodia cautelare adottato nell'ambito del procedimento 14.097/2012 RGNR dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con ordinanza del 8 giugno 2015. 1.1. Il Tribunale di Catania, rigettando l'appello proposto, ha ricordato che la questione concernente la retrodatazione dell'ordinanza cautelare del 8 giugno 2015 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in relazione ad altra ordinanza della medesima autorità giudiziaria del 30 aprile 2013 adottata nell'ambito del procedimento n. 6407/2013 RGNR, era già stata oggetto di vaglio giudiziario conclusosi con sentenza di questa Corte n. 29.355 depositata il 12 luglio 2016. In particolare, la non sussistenza degli elementi di fatto, sui quali si basa la supposta esistenza del fenomeno delle contestazioni a catena, era già stata esclusa, da ultimo, con la sentenza citata, seppure con riferimento alla diversa fase del procedimento attinente le indagini preliminari, mentre l'ordinanza qui impugnata concerne la fase del giudizio di merito di primo grado.
1.2. Il Tribunale di Catania, nell'esaminare l'appello presentato dal ricorrente, ha anche preso in considerazione le argomentazioni difensive, nella precedente fase non esposte, derivanti dalla testimonianza assunta all'udienza del 18 maggio 2016 dall'agente di polizia giudiziaria Cassisi il quale ha riferito in merito all'arresto per i fatti del 30 aprile 2013, precisando che lo stesso era avvenuto nell'ambito del monitoraggio del ricorrente. Il Tribunale di Catania ha escluso che gli elementi riferiti dall'agente di polizia giudiziaria costituissero un elemento nuovo rispetto a quanto in precedenza dedotto e che si trattasse di un elemento del quale il Pubblico ministero fosse stato a conoscenza, trattandosi, in una realtà, di atto investigativo di appannaggio esclusivo della polizia giudiziaria del quale il Pubblico ministero aveva avuto contezza solo allorquando era stata depositata in 2 4 data 25 giugno 2014 la comunicazione di notizia di reato in relazione ai fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza cautelare, oggetto di giudizio.
2. Ricorre AL AZ, personalmente, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata formulando un unico cumulativo motivo attinente l'inosservanza della legge processuale e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 297, comma 3, e 303, cod. proc. pen.. 2.1. Osserva che non sussisterebbe alcun «giudicato cautelare» in relazione alla insussistenza delle contestazioni a catena poiché diversa è la fase processuale cui si fa riferimento nella istanza, poi respinta con l'ordinanza impugnata, nonché perché è stata erroneamente valutata la deposizione dell'agente di polizia giudiziaria la quale introduce un fatto nuovo dotato di capacità dimostrativa in ordine alla connessione dei fatti e alla circostanza che essi fossero noti al Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Va premesso che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un «diverso» procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058). Vanno anche ricordati i limiti del sindacato di legittimità in quanto l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). Non può essere revocato in dubbio, sussistendo una preclusione procedimentale derivante dalla citata decisione di questa Corte Suprema con sentenza del 12 luglio 2016, che siano stati esclusi gli elementi di fatto da cui possa desumersi la sussistenza del fenomeno delle contestazioni a catena tra i 3 T fatti oggetto dell'ordinanza concernente l'arresto in flagranza del 30 aprile 2013 e quelli descritti nell'ordinanza del 8 giugno 2015 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Il mutamento della fase, da quella delle indagini preliminari alla quale si riferisce la citata sentenza -, a quella del successivo giudizio, non è di per sé in grado di travolgere l'effetto preclusivo determinatosi in ordine alla accertata insussistenza degli elementi di fatto concernenti le contestazioni a catena, posto che detta valutazione deve essere effettuata retrospettivamente e con riguardo agli elementi documentali posti a disposizione del Pubblico ministero al momento in cui ha avanzato la richiesta di applicazione della seconda misura cautelare, restando privi di rilievo gli elementi emersi in un diverso momento processuale e concernenti elementi a disposizione della polizia giudiziaria che non erano stati messi a disposizione dell'organo dell'accusa. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare successivamente disposta può essere invocata solo nella fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento (Sez. 1, Sentenza n. 50000 del 27/11/2009, Carcione, Rv. 245976), poiché l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., si riferisce unicamente alla prima. La ragione dell'omissione legislativa è da ricercare nel fatto che il controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà, in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo Pubblico ministero dominus del procedimento;
non sussistendo eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio l'omissione legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio di arbitrarietà (Sez. 6, Sentenza n. 6841 del 18/02/2004, Asero, Rv. 227879). Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 F Traumessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li 22 FEB 2017 Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. Att. c.p.p.. Così deciso il 1 dicembre 2016. Il Consigliere extensore Il Presidente Arturo Cortest Stefano Aprile DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 5