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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6030/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058288566000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058288566000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3027/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6030/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90582885 66/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata a mezzo posta in data 27 giugno 2024, afferente alla cartella di pagamento n. 0972013032099376, relativa ad Imu anno 2014, richiesto dal
Comune di Cosenza per un terreno di cui la ricorrente è comproprietaria unitamente ai fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2, anch'essi destinatari di altrettante cartelle di pagamento.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'atto di intimazione ad adempiere oggetto della presente impugnazione, in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di agire in executivis e, in ogni caso, del fatto che ogni credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei sig.ri Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2
in qualità di obbligati in solido in relazione ai Ruoli n. n. 2013/016074 e n. 2013/016848, è e deve ritenersi integralmente saldato a far data dal pagamento effettuato in data 19 luglio 2016 dal coobbligato Nominativo_1. A sostegno del dedotto ha depositato Rav del 19 luglio 2016, relativo al pagamento, nonché gli atti previ e documentazione attestante la comunicazione al concessionario dell'avvenuto pagamento. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la condanna del concessionario alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, non essendo stata impugnata la previa cartella di pagamento, regolarmente notificata.
Ha sostenuto che il concessionario non ha legittimazione passiva per i motivi attinenti la pretesa fiscale.
Ha chiesto la cessata materia del contendere per le cartelle n. 09720130320993761000, n.
09720130320936042000 e n. 09720130320962326000, in quanto oggetto della sentenza della CTR
Calabria, passata in giudicato, con cui la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha contestato il RAV di pagamento, in quanto non specificherebbe a quali cartelle sia riferibile il pagamento.
Ha contestato gli altri motivi del ricorso. Ha chiesto il rigetto del ricorso;
la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti;
in via gradata, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha contestato ad ADER la tardiva costituzione in giudizio. Ha insistito nell'annullamento dell'atto di intimazione impugnato, in quanto relativo a somme già versate in favore dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudizio non possa dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere formulata dal Concessionario. Ha insistito nell'annullamento dell'atto. In caso di declaratoria di cessata materia del contendere, ha insistito per la condanna del
Concessionario ADER al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in favore di parte ricorrente, ex art. 96, 1 co., c.p.c., per la temerarietà delle difese svolte da AdER.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver esaminato gli atti difensivi presenti nel fascicolo di causa, non ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, per assenza dei presupposti processuali. Invero, la cessata materia del contendere presuppone un'esplicita dichiarazione delle parti processuali attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso, in modo che il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso e venga meno l'interesse ad agire.
Nel caso di specie i suddetti presupposti non si sono realizzati, poiché la ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, viceversa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, essendosi estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90582885 66/000, per avvenuto pagamento dell'intero importo ad opera del coobbligato sig. Nominativo_1; pagamento avvenuto in data 19/07/2016 a mezzo RAV e comunicato in pari data all'allora concessionario Equitalia Servizi di Riscossione Spa, per come documentato dalla ricorrente.
Invero, se un debito tributario solidale viene estinto dal pagamento di uno dei coobbligati, qualsiasi successivo atto emesso nei confronti degli altri è illegittimo, trattandosi di credito ormai estinto.
L'estinzione del debito può essere fatta valere anche se l'atto presupposto non era stato contestato per questo motivo, trattandosi di fatto estintivo verificatosi dopo la notifica dell'atto presupposto (cfr Corte
Cass. ordinanza n. 14513/2024).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, non avrebbe dovuto notificare l'intimazione de qua, sia perché relativa ad un credito estinto per l'avvenuto pagamento, sia perché avente ad oggetto delle cartelle di pagamento annullate da precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, per come documentato dalla stessa AdER che, in virtù della suddetta pronuncia, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
L'ingiunzione di pagamento impugnata, dunque, è illegittima e, pertanto, deve essere annullata.
L'aver resistito in giudizio, nonostante l'acclarata prova dell'illegittimità della pretesa fiscale, facilmente verificabile attraverso l'esame della documentazione profusa in atti dalla ricorrente e, soprattutto, nella consapevolezza che gli atti prodromici erano stati già annullati da precedente giudice tributario, configura l'elemento soggettivo della lite temeraria, mentre è in re ipsa l'elemento oggettivo del danno. AdER, pertanto, dovrà corrispondere alla ricorrente la somma di euro 500,00 determinata in via equitativa a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere inoltre le spese di giudizio, liquidate in base al valore medio del DM n. 147/2022 in complessivi euro 2.127,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori ed oltre euro 30,00 per spese documentate. Con distrazione in favore del Dott.
Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna
l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore del Dott. Difensore_1, antistatario. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6030/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058288566000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058288566000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3027/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6030/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90582885 66/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata a mezzo posta in data 27 giugno 2024, afferente alla cartella di pagamento n. 0972013032099376, relativa ad Imu anno 2014, richiesto dal
Comune di Cosenza per un terreno di cui la ricorrente è comproprietaria unitamente ai fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2, anch'essi destinatari di altrettante cartelle di pagamento.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'atto di intimazione ad adempiere oggetto della presente impugnazione, in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di agire in executivis e, in ogni caso, del fatto che ogni credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei sig.ri Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2
in qualità di obbligati in solido in relazione ai Ruoli n. n. 2013/016074 e n. 2013/016848, è e deve ritenersi integralmente saldato a far data dal pagamento effettuato in data 19 luglio 2016 dal coobbligato Nominativo_1. A sostegno del dedotto ha depositato Rav del 19 luglio 2016, relativo al pagamento, nonché gli atti previ e documentazione attestante la comunicazione al concessionario dell'avvenuto pagamento. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la condanna del concessionario alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, non essendo stata impugnata la previa cartella di pagamento, regolarmente notificata.
Ha sostenuto che il concessionario non ha legittimazione passiva per i motivi attinenti la pretesa fiscale.
Ha chiesto la cessata materia del contendere per le cartelle n. 09720130320993761000, n.
09720130320936042000 e n. 09720130320962326000, in quanto oggetto della sentenza della CTR
Calabria, passata in giudicato, con cui la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha contestato il RAV di pagamento, in quanto non specificherebbe a quali cartelle sia riferibile il pagamento.
Ha contestato gli altri motivi del ricorso. Ha chiesto il rigetto del ricorso;
la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti;
in via gradata, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha contestato ad ADER la tardiva costituzione in giudizio. Ha insistito nell'annullamento dell'atto di intimazione impugnato, in quanto relativo a somme già versate in favore dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudizio non possa dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere formulata dal Concessionario. Ha insistito nell'annullamento dell'atto. In caso di declaratoria di cessata materia del contendere, ha insistito per la condanna del
Concessionario ADER al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in favore di parte ricorrente, ex art. 96, 1 co., c.p.c., per la temerarietà delle difese svolte da AdER.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver esaminato gli atti difensivi presenti nel fascicolo di causa, non ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, per assenza dei presupposti processuali. Invero, la cessata materia del contendere presuppone un'esplicita dichiarazione delle parti processuali attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso, in modo che il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso e venga meno l'interesse ad agire.
Nel caso di specie i suddetti presupposti non si sono realizzati, poiché la ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, viceversa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, essendosi estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90582885 66/000, per avvenuto pagamento dell'intero importo ad opera del coobbligato sig. Nominativo_1; pagamento avvenuto in data 19/07/2016 a mezzo RAV e comunicato in pari data all'allora concessionario Equitalia Servizi di Riscossione Spa, per come documentato dalla ricorrente.
Invero, se un debito tributario solidale viene estinto dal pagamento di uno dei coobbligati, qualsiasi successivo atto emesso nei confronti degli altri è illegittimo, trattandosi di credito ormai estinto.
L'estinzione del debito può essere fatta valere anche se l'atto presupposto non era stato contestato per questo motivo, trattandosi di fatto estintivo verificatosi dopo la notifica dell'atto presupposto (cfr Corte
Cass. ordinanza n. 14513/2024).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, non avrebbe dovuto notificare l'intimazione de qua, sia perché relativa ad un credito estinto per l'avvenuto pagamento, sia perché avente ad oggetto delle cartelle di pagamento annullate da precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, per come documentato dalla stessa AdER che, in virtù della suddetta pronuncia, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
L'ingiunzione di pagamento impugnata, dunque, è illegittima e, pertanto, deve essere annullata.
L'aver resistito in giudizio, nonostante l'acclarata prova dell'illegittimità della pretesa fiscale, facilmente verificabile attraverso l'esame della documentazione profusa in atti dalla ricorrente e, soprattutto, nella consapevolezza che gli atti prodromici erano stati già annullati da precedente giudice tributario, configura l'elemento soggettivo della lite temeraria, mentre è in re ipsa l'elemento oggettivo del danno. AdER, pertanto, dovrà corrispondere alla ricorrente la somma di euro 500,00 determinata in via equitativa a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere inoltre le spese di giudizio, liquidate in base al valore medio del DM n. 147/2022 in complessivi euro 2.127,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori ed oltre euro 30,00 per spese documentate. Con distrazione in favore del Dott.
Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna
l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore del Dott. Difensore_1, antistatario. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.