TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 137
TAR
Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
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Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità del certificato medico per mancata identificazione del ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla contraddittorietà del certificato medico, che attestava l'inidoneità pur avendo premesso l'assenza di patologie o dipendenze.

  • Accolto
    Nullità del certificato medico per impossibilità a ricondurre la valutazione al ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla contraddittorietà del certificato medico, che attestava l'inidoneità pur avendo premesso l'assenza di patologie o dipendenze.

  • Accolto
    Manifesta contraddittorietà ed illogicità del certificato medico

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla contraddittorietà del certificato medico, che attestava l'inidoneità pur avendo premesso l'assenza di patologie o dipendenze. Le conclusioni del verificatore hanno confermato l'idoneità attuale del ricorrente, seppur con limitazione della validità della patente a sei mesi.

  • Accolto
    Invalidità del provvedimento di sospensione per nullità del certificato medico

    L'annullamento del certificato medico presupposto determina l'annullamento del conseguente provvedimento di sospensione della patente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 137
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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