Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Atanasio, Caterina Soricetti, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia;
contro
Motorizzazione Civile -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Previa sospensione ex art. 55 cpa,
- del certificato medico datato 6/2/2025 della Commissione medica locale di -OMISSIS- che ha attestato la non idoneità del ricorrente alla patente di guida;
- del provvedimento di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- Categ. C, datato 11/2/2025 emesso dall’Ufficio di Motorizzazione di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, antecedente o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Motorizzazione Civile Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente nel ricorso all’esame deduce i seguenti motivi di censura avverso gli atti impugnati. Primo. Nullità del certificato medico impugnato per la mancata identificazione del ricorrente.
Si deduce che nel campo relativo all’indicazione del numero del documento di riconoscimento, compare il nominativo di un altro soggetto, estraneo ai fatti di causa. La mancata trascrizione del documento di riconoscimento e, quindi, la mancata identificazione del ricorrente, rende nullo l’intero verbale atteso che i soli dati relativi al nome, cognome, data e luogo di nascita del ricorrente non sarebbero, si dice, sufficienti ad identificare, con certezza.
Secondo. Nullità del certificato medico impugnato per impossibilità a ricondurre la valutazione emessa dalla commissione al ricorrente.
La presenza simultanea di due nominativi all’interno dello stesso verbale, si afferma, rende nullo il certificato medico anche perché la valutazione resa dalla commissione medica non potrà essere ricondotta, con assoluta certezza, al ricorrente.
Terzo. manifesta contraddittorietà ed illogicità del certificato medico .
Si deduce incoerenza tra premesse e conclusioni del certificato medico del 6 febbraio 2025, che attesta inidoneità per la patente di guida, pur avendo nell’ incipit attestato assenza di qualsiasi patologia o dipendenza da sostanze alcoliche o psicotrope tali da recare alterazioni psicofisiche.
Si afferma che la nullità, inefficacia ed invalidità del verbale determina, conseguentemente, anche l’invalidità del successivo provvedimento di sospensione della patente di guida.
La Motorizzazione Civile di -OMISSIS- si è costituita per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025 questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- ha sospeso gli atti gravati e disposto verificazione, al fine di accertare se il ricorrente sia o meno idoneo alla conferma della validità della patente di guida, incaricando all’uopo la commissione medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale RFI Spa, con sede in -OMISSIS-.
Il 5 gennaio 2026 il verificatore incaricato ha depositato relazione con cui ha così concluso “ le risultanze della visita medica e degli accertamenti specialistici del protocollo sanitario effettuato consentono di escludere, allo stato attuale, la sussistenza di patologie esimenti ed alterazioni dello stato psico fisico connesse con dipendenza da sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, non rilevando condizioni ostative al rinnovo della patente di guida è possibile esprimere un parere di idoneità psico-fisica alla patente di guida di categoria ABC. Tale idoneità deve intendersi come esito attuale degli accertamenti e non come attestazione definitiva di assenza di rischio: essa richiede un monitoraggio periodico, parte integrante della 6 tutela prevista dalla normativa, a garanzia del conducente e della sicurezza collettiva. Tenuto conto, tuttavia, dei precedenti anamnestici e della positività ai marker ematici (CDT) rilevata a gennaio 2025, nonché della particolare cautela richiesta per le patenti di categoria del gruppo II, in applicazione dell’Allegato III al D.Lgs. 59/2011 e dell’art. 119 del Codice della Strada — norme poste a tutela del conducente e della sicurezza degli altri utenti della strada — si ritiene opportuno limitare la validità della patente a sei mesi. Tale misura, adottata secondo il principio di precauzione (anche alla luce della Legge 25 novembre 2024, n. 177), consente un controllo clinico e laboratoristico ravvicinato; scaduto tale termine, il Sig. -OMISSIS- dovrà essere sottoposto a nuova valutazione presso la CML di riferimento”.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, dato avviso ex art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È fondato, con portata assorbente rispetto alle altre censure, il terzo motivo di ricorso come già posto in evidenza nell’ordinanza n. -OMISSIS-, ove è stato rilevato che in effetti, il certificato gravato, attesta inidoneità per la patente di guida, pur avendo nell’ incipit attestato assenza di qualsiasi patologia o dipendenza da sostanze alcoliche o psicotrope tali da recare alterazioni psicofisiche.
Il Collegio condivide le conclusioni del verificatore, come sopra riportate, secondo cui gli accertamenti effettuati “ consentono di escludere, allo stato attuale, la sussistenza di patologie esimenti ed alterazioni dello stato psico fisico connesse con dipendenza da sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, non rilevando condizioni ostative al rinnovo della patente di guida è possibile esprimere un parere di idoneità psico-fisica alla patente di guida di categoria ABC”.
Il Collegio condivide, altresì, le conclusioni del verificatore in merito alla opportunità di “ limitare la validità della patente a sei mesi ”, in base al principio di precauzione.
Per l’effetto il ricorso, nei termini anzidetti, va accolto e di conseguenza gli atti impugnati vanno annullati.
La PA resistente, in conformità con quanto statuito con la presente pronuncia, dovrà rilasciare il titolo abilitativo, senza necessità di alcun propedeutico ulteriore accertamento o certificato, posto che quanto necessario è stato già accertato in sede giurisdizionale da parte del verificatore.
Le spese di lite, considerate le circostanze di causa, possono essere compensate.
La PA resistente dovrà, comunque, rimborsare al ricorrente il contributo unificato, se e in quanto versato.
Le spese della verificazione sono poste a definitivo carico dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà rimborsarle al ricorrente (che le ha anticipate, come disposto da questa Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-), fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), previa esibizione di documentazione comprovante la spesa sostenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e annulla gli atti gravati.
Compensa le spese di lite. La PA resistente rimborserà al ricorrente il contributo unificato, se e in quanto versato.
Le spese della verificazione sono poste a definitivo carico dell’Amministrazione resistente, che le rimborserà al ricorrente, fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), previa esibizione di documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AB EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.