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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-Dott.ssa Rita Carosella Presidente
-Dott. Federico Scioli Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 413/2021, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine de Benedittis, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
APPELLANTE - contro
(P.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Palladino e dall'Avv.Tiziana Palladino, come da procura in atti;
APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 371/2021 del Tribunale di Campobasso, pubblicata in data
13.05.2021.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 371/2021 del Tribunale di Parte_1
Campobasso, che ha rigettato le sue domande volte ad accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 3270248/PP stipulato con la per presunta usurarietà Controparte_1 degli interessi, illegittimità del piano di ammortamento "alla francese" e indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il piano di ammortamento alla francese non comporti un fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati sul debito residuo in linea capitale, e ha escluso l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, poiché tutti gli elementi necessari per la comprensione dell'operazione erano noti al mutuatario al momento della stipula.
L'appellante ha articolato il proprio gravame su due motivi principali.
1 § 2 - Sul primo motivo di appello: Vizio di motivazione ed errata decisione del Giudice di I° grado sull'esclusione della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente escluso la presenza di un meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, nonostante la stessa CTU avesse accertato l'applicazione di un regime finanziario di interesse composto. Secondo la tesi dell'appellante, l'applicazione non pattuita di tale regime violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., rendendo illegittimo il piano di ammortamento. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante richiama diverse pronunce di merito e di legittimità, tra cui la sentenza n.
412/2019 di questa stessa Corte d'Appello.
Il motivo è infondato.
La questione della legittimità del piano di ammortamento alla francese e della sua presunta natura anatocistica è stata recentemente e definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha statuito che:
in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Massima richiamata anche in Cass. Civ., Sez. 1, N. 397 del 08-01-2025 e Cass. Civ., Sez. 1, N. 394 del
08-01-2025).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il regime di capitalizzazione composta operante nel sistema "alla francese" è "del tutto eterogeneo rispetto all'anatocismo" e rappresenta unicamente una modalità di calcolo per determinare la somma dovuta in esecuzione del contratto. In tale sistema, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla sola quota capitale ancora dovuta, escludendo così la produzione di interessi su interessi. Come precisato dalla giurisprudenza successiva, "deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, «che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo»" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 270 del 07-01-2025).
Il maggior onere per interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese rispetto ad altri piani di rimborso
(come quello "all'italiana") non deriva da un illecito fenomeno anatocistico, ma è la naturale conseguenza matematica della scelta, concordata tra le parti, di rimborsare il prestito con rate costanti. Tale modalità comporta un più lento abbattimento del capitale nelle fasi iniziali del rapporto, e, di conseguenza, un maggior importo complessivo di interessi corrispettivi.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante, inclusa la sentenza di questa Corte n. 412/2019, deve considerarsi superata dal menzionato e consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Peraltro, questa stessa
Corte si è già conformata al nuovo indirizzo, affermando la piena legittimità del piano di ammortamento alla francese laddove il contratto indichi chiaramente gli elementi essenziali del finanziamento.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, specificavano l'importo mutuato, il numero delle rate, la loro periodicità e il tasso di interesse nominale annuo. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 1283 c.c.
§ 3 - Sul secondo motivo di appello: Vizio di motivazione e rigetto della domanda sull'assenza di indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse.
2 Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che l'applicazione non dichiarata del regime di interesse composto determini una divergenza tra il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) pattuito e il tasso effettivo applicato, rendendo la relativa clausola nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. e dell'art. 117 T.U.B.. L'appellante lamenta che il contratto non espliciti il regime finanziario composto né il sistema di calcolo degli interessi, ledendo i principi di trasparenza.
Anche tale motivo è infondato.
La già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha escluso che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto possa determinare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della validità della clausola sugli interessi, è sufficiente che il contratto contenga "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 7382 del 19-03-2025).
Nel caso di specie, come emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, il contratto di finanziamento riportava tutti questi elementi essenziali. Il piano di ammortamento allegato, inoltre, forniva una rappresentazione dettagliata della composizione di ogni singola rata, distinguendo tra quota capitale e quota interessi, permettendo così al mutuatario di avere piena contezza del costo totale del finanziamento e delle modalità di restituzione.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la determinatezza o determinabilità del tasso di interesse
è soddisfatta quando il contratto richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente e sicuramente individuabili, che consentano una concreta determinazione del saggio senza margini di discrezionalità per l'istituto di credito (Cass. Civ., Sez. 2, N. 20555 del 29-09-2020). La presenza di un piano di ammortamento dettagliato, che sviluppa il rimborso sulla base del T.A.N. pattuito, soddisfa pienamente tale requisito.
L'eventuale divergenza tra il T.A.N. e l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C. o T.A.E.G.), peraltro non provata nel caso di specie, non incide sulla validità della clausola relativa al tasso di interesse, ma attiene alla trasparenza delle informazioni precontrattuali. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'erronea indicazione dell non comporti la nullità della clausola e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 CP_2
T.U.B., potendo al più configurare una responsabilità per violazione dei doveri di informazione
Alla luce della conclamata legittimità del piano di ammortamento alla francese e dell'assenza di indeterminatezza del tasso pattuito, la richiesta di rinnovazione della C.T.U. formulata dall'appellante risulta superflua e meramente esplorativa, in quanto basata su presupposti giuridici errati.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
§ 4 - Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
3 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 371/2021 del Tribunale di Campobasso:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della
[...]
che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Rita Carosella
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