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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/06/1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Manciulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto Via Reno n. 2, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Opposto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 08/08/2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001394278 in atti precisamente indicata.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1
posizione assicurativa della ricorrente provvedendo allo sgravio delle somme richieste.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con il provvedimento di sgravio ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che lo sgravio è stato comunicato alla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono CP_1
liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto il riconosciuto errore dell' CP_1
Pag. 2 di 3 poteva essere tempestivamente evitato ad una più attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo.
Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del Tribunale, tenuto altresì conto che il valore della causa si attesta ai limiti della fascia superiore del secondo scaglione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Giada Manciulli, CP_1
dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 04/02/2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/06/1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Manciulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto Via Reno n. 2, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Opposto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 08/08/2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001394278 in atti precisamente indicata.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1
posizione assicurativa della ricorrente provvedendo allo sgravio delle somme richieste.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con il provvedimento di sgravio ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che lo sgravio è stato comunicato alla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono CP_1
liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto il riconosciuto errore dell' CP_1
Pag. 2 di 3 poteva essere tempestivamente evitato ad una più attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo.
Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del Tribunale, tenuto altresì conto che il valore della causa si attesta ai limiti della fascia superiore del secondo scaglione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Giada Manciulli, CP_1
dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 04/02/2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 3 di 3