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Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13974 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA IA, nato a [...] il [...], avverso il decreto del 20/11/2025 della Corte d'Appello di Bari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’impu- gnazione contro il decreto con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’attuale pe- ricolosità di IA CA e disposto, ex art. 14, c. 2 ter d.lgs. 159/2011, l’ese- cuzione del proprio precedente provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. 2. Il CA, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Viene denunciato in primo luogo il vizio di violazione di legge con rife- rimento agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs 159/2011 e 27 Cost. Ritiene il ricor- rente che il giudizio di attuale pericolosità sia stato formulato senza tener conto dei numerosi, recenti e positivi elementi di valutazione della personalità del CA che si traggono dalle relazioni della Casa CO e che sono pur sempre elencati nel provvedimento impugnato;
tali elementi sono stati di fatto ignorati dalla Corte d’Appello, che ha finito per valorizzare esclusivamente il dato dei pre- cedenti penali nonostante che questi fossero antecedenti al periodo di detenzione patito dal ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13974 Anno 2026 Presidente: AR NR TO AN Relatore: CC CC Data Udienza: 24/03/2026 2 2.2 In secondo luogo viene dedotta l’assoluta carenza di motivazione con riguardo all’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale. La Corte d’Appello ha infatti negato qualunque rilevanza sia alla buona condotta in carcere del CA sia al periodo di detenzione sofferto in quanto pari a nove mesi e, dunque, troppo esiguo per dimostrare il venir meno della pericolosità sociale. Tale valutazione non solo si pone in contrasto con la sentenza Corte Cost. 162/2024, che ha sancito la possibilità di valutare a favore dell’interessato periodi detentivi anche di durata inferiore ai due anni, ma ignora anche i numerosi e specifici ele- menti risultanti dalle relazioni della Casa CO (che evidenziano il rispetto delle regole del carcere, la capacità di rivisitazione critica del proprio comporta- mento, la disponibilità nei confronti del personale dei Servizi Sociali, l’ammissione delle proprie responsabilità in relazione al reato per cui era recluso, la partecipa- zione a corsi di scuola superiore, la presentazione di domanda di lavoro). RR poi è il giudizio della Corte d’Appello in merito all’irrilevanza della mancata com- missione di reati nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari: contraria- mene, infatti, a quanto ritiene la Corte territoriale lo stato di detenzione non eli- mina la possibilità di commettere reati e dunque il fatto che il CA, negli ultimi due anni, non ne abbia commessi non può che interpretarsi come il segno del compimento del processo rieducativo da lui intrapreso. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato che vertono entrambi sul tema dell’attualità della pericolosità sociale. Detto questo, si ram- menta che, ai sensi dell’art. 10, 3° comma d.lgs. 159/2011, il ricorso contro il decreto emesso dalla Corte d‘Appello in materia di misura di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge e, in tale ambito, il vizio di motivazione può essere fatto valere solo quando quest’ultima sia inesistente o puramente ap- parente (v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01). Ebbene, la moti- vazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che fittizia, dal momento che, al contrario, valorizza svariati elementi ai fini del giudizio di pericolosità e cioè la brevità del periodo di detenzione in rapporto alla molteplicità e gravità dei prece- denti penali, le numerose violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (applicata nel 2018 e oggetto di aggravamento nel 2022), il carattere recente degli ultimi reati di cui si ha notizia (agosto 2023), la persistenza dello stato di tossico- dipendenza (indicato dallo stesso CA come la fonte dei suoi problemi con la 3 giustizia) e il fatto che in passato, al termine di altri periodi di detenzione, il ricor- rente abbia comunque ripreso a delinquere. Si tratta di elementi puntuali, nume- rosi e logicamente coordinati fa loro, che la Corte d’Appello ha inoltre espressa- mente raffrontato con i vari profili citati dalla difesa (l’ultima detenzione patita dal CA, l’astensione da ulteriori reati in tale periodo, l’inizio di una nuova attività lavorativa, le relazioni positive della Casa CO e del Commissariato di p.s. di Bitonto), giudicando però questi ultimi sub-valenti rispetto a quelli di segno opposto e, come tali, insufficienti ad escludere il requisito della pericolosità sociale. In sintesi, non solo la motivazione non è assente, ma è espressa in termini logici e contiene un’effettiva, non formale analisi delle allegazioni della difesa. La persistenza della pericolosità sociale risulta, in sostanza, adeguatamente argo- mentata e questo consente anche di escludere radicalmente la violazione di legge ipotizzata con riguardo agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs. 159/2011 come risul- tante dall’intervento “demolitorio” di Corte Cost. 162/2024: tale pronuncia ha in- fatti ribadito la necessità di una rivalutazione della pericolosità sociale effettiva e sganciata da presunzioni assolute, ma non ha certo inciso sulla latitudine del po- tere discrezionale del giudice nel verificare la sussistenza di tale requisito. Nel momento in cui, dunque, tale valutazione risulti congrua, approfondita e non me- ramente formale, non potrà ipotizzarsi alcuna violazione di legge al riguardo. 2. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente in- fondato e perché volto a sindacare in termini non consentiti la motivazione del provvedimento. Segue la condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia, vista la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC CC NR TO AN AR
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’impu- gnazione contro il decreto con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’attuale pe- ricolosità di IA CA e disposto, ex art. 14, c. 2 ter d.lgs. 159/2011, l’ese- cuzione del proprio precedente provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. 2. Il CA, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Viene denunciato in primo luogo il vizio di violazione di legge con rife- rimento agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs 159/2011 e 27 Cost. Ritiene il ricor- rente che il giudizio di attuale pericolosità sia stato formulato senza tener conto dei numerosi, recenti e positivi elementi di valutazione della personalità del CA che si traggono dalle relazioni della Casa CO e che sono pur sempre elencati nel provvedimento impugnato;
tali elementi sono stati di fatto ignorati dalla Corte d’Appello, che ha finito per valorizzare esclusivamente il dato dei pre- cedenti penali nonostante che questi fossero antecedenti al periodo di detenzione patito dal ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13974 Anno 2026 Presidente: AR NR TO AN Relatore: CC CC Data Udienza: 24/03/2026 2 2.2 In secondo luogo viene dedotta l’assoluta carenza di motivazione con riguardo all’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale. La Corte d’Appello ha infatti negato qualunque rilevanza sia alla buona condotta in carcere del CA sia al periodo di detenzione sofferto in quanto pari a nove mesi e, dunque, troppo esiguo per dimostrare il venir meno della pericolosità sociale. Tale valutazione non solo si pone in contrasto con la sentenza Corte Cost. 162/2024, che ha sancito la possibilità di valutare a favore dell’interessato periodi detentivi anche di durata inferiore ai due anni, ma ignora anche i numerosi e specifici ele- menti risultanti dalle relazioni della Casa CO (che evidenziano il rispetto delle regole del carcere, la capacità di rivisitazione critica del proprio comporta- mento, la disponibilità nei confronti del personale dei Servizi Sociali, l’ammissione delle proprie responsabilità in relazione al reato per cui era recluso, la partecipa- zione a corsi di scuola superiore, la presentazione di domanda di lavoro). RR poi è il giudizio della Corte d’Appello in merito all’irrilevanza della mancata com- missione di reati nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari: contraria- mene, infatti, a quanto ritiene la Corte territoriale lo stato di detenzione non eli- mina la possibilità di commettere reati e dunque il fatto che il CA, negli ultimi due anni, non ne abbia commessi non può che interpretarsi come il segno del compimento del processo rieducativo da lui intrapreso. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato che vertono entrambi sul tema dell’attualità della pericolosità sociale. Detto questo, si ram- menta che, ai sensi dell’art. 10, 3° comma d.lgs. 159/2011, il ricorso contro il decreto emesso dalla Corte d‘Appello in materia di misura di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge e, in tale ambito, il vizio di motivazione può essere fatto valere solo quando quest’ultima sia inesistente o puramente ap- parente (v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01). Ebbene, la moti- vazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che fittizia, dal momento che, al contrario, valorizza svariati elementi ai fini del giudizio di pericolosità e cioè la brevità del periodo di detenzione in rapporto alla molteplicità e gravità dei prece- denti penali, le numerose violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (applicata nel 2018 e oggetto di aggravamento nel 2022), il carattere recente degli ultimi reati di cui si ha notizia (agosto 2023), la persistenza dello stato di tossico- dipendenza (indicato dallo stesso CA come la fonte dei suoi problemi con la 3 giustizia) e il fatto che in passato, al termine di altri periodi di detenzione, il ricor- rente abbia comunque ripreso a delinquere. Si tratta di elementi puntuali, nume- rosi e logicamente coordinati fa loro, che la Corte d’Appello ha inoltre espressa- mente raffrontato con i vari profili citati dalla difesa (l’ultima detenzione patita dal CA, l’astensione da ulteriori reati in tale periodo, l’inizio di una nuova attività lavorativa, le relazioni positive della Casa CO e del Commissariato di p.s. di Bitonto), giudicando però questi ultimi sub-valenti rispetto a quelli di segno opposto e, come tali, insufficienti ad escludere il requisito della pericolosità sociale. In sintesi, non solo la motivazione non è assente, ma è espressa in termini logici e contiene un’effettiva, non formale analisi delle allegazioni della difesa. La persistenza della pericolosità sociale risulta, in sostanza, adeguatamente argo- mentata e questo consente anche di escludere radicalmente la violazione di legge ipotizzata con riguardo agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs. 159/2011 come risul- tante dall’intervento “demolitorio” di Corte Cost. 162/2024: tale pronuncia ha in- fatti ribadito la necessità di una rivalutazione della pericolosità sociale effettiva e sganciata da presunzioni assolute, ma non ha certo inciso sulla latitudine del po- tere discrezionale del giudice nel verificare la sussistenza di tale requisito. Nel momento in cui, dunque, tale valutazione risulti congrua, approfondita e non me- ramente formale, non potrà ipotizzarsi alcuna violazione di legge al riguardo. 2. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente in- fondato e perché volto a sindacare in termini non consentiti la motivazione del provvedimento. Segue la condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia, vista la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC CC NR TO AN AR