Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 4 A / 0061205 R 6 T 2 S S . . I R A . N G P T . A E D UBBLICA 0 21 25 /02 ITALIANA R B U L . OGGETTO E B A L I D L D I.R.PE.F.: I A R S E accertamento sintetico;
N T B T E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE coefficienti presuntivi A S N T E I R S E A E T A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 11694/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Cron. 5 166 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 18.10.2001 Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11694 R.G. 1998, proposto N. 64205 da CORSI MARIO DOMENICO, rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe MEGALE, ed elettivamente domiciliato in Roma, già al viale Angelico 39, presso lo studio dell'avv. Sergio Smedile e, successivamente, presso la Cancelleria della Corte;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 1 2
- controricorrente -
0 2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 15 maggio 1997, depositata col n. 335/43/97 il 4 luglio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte di Sora, in applicazione dei coefficienti presuntivi fissati nei decreti ministeriali di cui all'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, rettificò la dichiarazione dei redditi per l'anno 1982 di RI OM SI. L'impugnativa del contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cassino;
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello dell'ufficio, ritenendo correttamente individuato, in via sintetica, il reddito di lire 20.773.000, sorretto da idonea motivazione nell'avviso di accertamento. Per la cassazione ricorre il contribuente, con due motivi, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione Denunzia il contribuente, col primo mezzo, “violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come integrato dall'art. 1, comma primo lettera b) della legge 413/1991 e del d.m. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984" e collegato vizio di motivazione, e, col secondo, "violazione o falsa 2 applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.m. 21 luglio 1983". Sotto il primo profilo, si duole che l'ufficio impositore abbia considerato la composizione del nucleo familiare (di tre persone), elemento non compreso nei richiamati decreti ministeriali, finendo per impiegare, nella determinazione sintetica del reddito, il solo possesso di una modesta ed ormai vecchia autovettura di per sé inidonea a costituire indice di particolare capacità contributiva rispetto a cui "il reddito dichiarato era pressoché congruo". Aggiunge che l'ufficio non aveva elementi da cui desumere l'esistenza di una attività economica occulta, poiché il contribuente, calciatore professionista, aveva subito un incidente nel 1981 e, nell'anno successivo, aveva appena iniziato un'attività commerciale, oggetto dell'accertamento, lamentando, in corrispondenza, che non si era manifestata incongruità nella - come richiestodichiarazione per due o più periodi di imposta dall'art. 1, comma 1, della legge 413/1991 -, e che il giudice 'a quo' non aveva considerato il punto decisivo, consistente nel valutare, quale "fonte di vita" per il 1982, anche la posta risarcitoria di 12 milioni di lire, conseguita per l'incidente patito. Sotto il secondo profilo, si duole che l'ufficio impositore non abbia tenuto conto delle riduzioni stabilite dall'art. 5 del d.m. 21 luglio 1983, per i periodi d'imposta anteriori, così facendo perdere valore di prova presuntiva all'indice utilizzato. L'Amministrazione finanziaria oppone l'inammissibilità, per il carattere di novità ovvero di merito, delle censure dedotte col primo 3 motivo, sottolineandone comunque l'infondatezza a vario titolo, analogamente concludendo sul secondo mezzo di cassazione, in relazione al quale rappresenta altresì che gli indici di riferimento non sono quelli segnalati dal contribuente, ma gli altri, desumibili dalla tabella A allegata al d.m. 13 dicembre 1984, pure richiamato nell'accertamento. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo, che si articola attraverso una molteplicità di doglianze, si osserva quanto segue. a) L'illegittima utilizzazione dell'indice della composizione del nucleo familiare configura una censura inammissibile, non risultando dedotta alcuna questione, nei termini indicati, né col ricorso introduttivo né con le difese scritte in secondo grado. b) La lamentata inidoneità del possesso di un'autovettura, ai fini della rettifica in via sintetica, oltre ad esaurirsi in una mera assertiva - sulla base di una, essa pure inammissibile, diversa rilevanza da attribuire all'indice in questione -, finisce per confermare espressamente la (sia pur lieve) incongruità della dichiarazione. c) La violazione di legge, che si intenderebbe - ancora con carattere di novità - collegare alla disciplina dell'art. 1 della legge 413/1991, è del tutto infondata, giacché si è in presenza di un avviso di accertamento notificato il 27 luglio 1988 (ricorso, p. 1), quando, cioè, nel comma 4 dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, ancora mancava il riferimento a “due o più periodi d'imposta". d) Ed, infine, sotto il profilo del vizio di motivazione, esplicitamente invocato sul punto, non è dato arguire, dalla 4 concreta formulazione della censura, l'incidenza, con carattere di decisività, dell'omesso esame della risultanza documentale, circa la somma percepita a titolo risarcitorio nel periodo d'imposta considerato, anche perché non indica, il ricorrente, in qual modo il giudice del merito avrebbe potuto arguire dal materiale probatorio, così offerto, il concreto impiego della somma corrispondente, per l'avvio dell'attività commerciale, dopo l'incidente patito quale giocatore di calcio professionista. Inammissibile, infine, è il secondo mezzo di cassazione, risultando del tutto nuova la questione circa l'erronea applicazione del 'redditometro' del 1983, questione necessariamente collegata ad una nuova indagine di fatto, tanto più se si consideri che la resistente Amministrazione sostiene essere stato applicato un successivo decreto ministeriale. Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle rifusione delle spese processuali, liquidate in complessive lire 2.150.000, di cui A I E 6 R 5 8 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. N . 9 A 1 N O T / I - 4 U Z / B B A 6 Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001. I 2 R . L R T L R S T . I A P . II Cons. estensore Il Presidente G D B E A A I R I T E D R A Enrico Papa - Rasquale Reale 3 I O 3 S 1 T N buco E S IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 1.4 FEB 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 5 Innocenzo Battista