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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1886/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(CF: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANERDI ENRICA
E
(CF: , nato il [...] a [...]_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ANERDI ENRICA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 2.12.2025: trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“chiedono dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pronunciando sentenza di omologa alle seguenti condizioni
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2- I figli minori e rimangono affidati alle cure di entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3- Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso il padre nella casa già coniugale, di cui egli è comproprietario insieme alla propria madre signora casa che resterà Parte_2 assegnata a quest'ultimo.
4- In considerazione dell'approssimarsi della maggiore età del figlio minore questi potrà Per_1
decidere liberamente di vedere e stare con la madre quando lo vorrà, accordandosi di volta in volta direttamente con la medesima. In particolare, soprattutto durante il periodo scolastico, Per_1
avrà di fatto la prevalente collocazione abitativa a Novi Ligure (AL), presso la casa della madre, in quanto il minore studia presso l'Istituto NI BO di Novi Ligure ed è quindi per lui più comodo abitare nelle vicinanze della scuola.
5- La madre terrà con sé il figlio , durante il periodo scolastico, tre weekend al mese, dal Per_2 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, avendo cura i genitori di far coincidere tali weekend con quelli trascorsi presso la madre dal figlio maggiore Per_1
Infrasettimanalmente, sempre durante il periodo scolastico, la signora terrà con sé il figlio Pt_1
due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo Per_2 tra i genitori), dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. Durante il periodo non scolastico, invece, la signora terrà con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì Pt_1 Per_2
pomeriggio (in orario corrispondente al periodo scolastico) alla domenica sera dopo cena, mentre nelle altre settimane lo terrà presso di sé dal martedì pomeriggio al giovedì dopo cena. I genitori si alterneranno nel trasporto dei figli dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
6- Tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con i figli minori, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi, compatibilmente con le esigenze dei figli nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro. I genitori dovranno sempre avere massima cura che i minori possano essere insieme presso la casa di ciascun genitore.
7- Entrambi i genitori si dovranno adoperare per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori. I minori non dovranno mai essere coinvolti nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori, tenendo conto della loro volontà.
8- Entrambi i genitori si impegnano ad assicurare l'assolvimento dei compiti scolastici e di eventuali attività pomeridiane di carattere ludico-sportivo quando hanno i figli in custodia.
9- Salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, e trascorreranno i giorni Per_1 Per_2 di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché i giorni di vacanza legati alle principali festività civili e religiose, con un genitore o con l'altro, sempre col criterio dell'alternanza.
In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità dei figli.
10- Entrambi i genitori terranno con sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra loro entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei figli. Durante tale periodo l'esercizio della genitorialità settimanale resterà sospeso dovendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con i figli le ferie stesse garantire il colloquio telefonico dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza.
11- In ogni caso i genitori dovranno confrontarsi per modificare l'assetto di esercizio della genitorialità sopra precisato nell'ambito della condivisione delle scelte più appropriate per la tutela dell'interesse dei figli minori.
12- Il signor , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, dovrà CP_1 corrispondere alla madre la somma mensile di € 300/00 (trecento/00), importo che verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT. 13- Le spese straordinarie riguardanti i figli minori verranno sostenute dai genitori nella percentuale del 60% il padre e del 40% la madre. Si considerano tali le spese extra assegno previste nel Proto- collo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolasti-co riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedo-no il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni la-vorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
14- Ciascun genitore dovrà comunicare, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggio wa, all'altro genitore tali spese straordinarie da sostenersi per i figli minori, allegando, qualora possibile, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. Il genitore che riceverà la comunicazione entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o di-niego motivato. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, dovrà fornire le relative pezze giustificative. Tutte le spese andranno comunicate e concordate tra i geni-tori secondo le modalità previste dal richiamato Protocollo.
15- Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 16- Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso all'emissione del passaporto a nome dei propri figli minori.
17- Il sig. terrà presso di sé i due cani intestati alla moglie e provvederà interamente alla CP_1
loro cura e mantenimento.
18- Il sig. lascerà l'autovettura Fiat Panda targata FV462GR, di sua esclusiva proprietà, CP_1 in uso alla moglie, e continuerà a corrisponderne le rate del relativo finanziamento, nonché l'importo del bollo e dell'assicurazione.
19- Spese legali compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...], celebrato in data 13/07/2013, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte 2^, Serie A, Anno 2013 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 10/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1886/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
(CF: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANERDI ENRICA
E
(CF: , nato il [...] a [...]_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ANERDI ENRICA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 2.12.2025: trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“chiedono dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pronunciando sentenza di omologa alle seguenti condizioni
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2- I figli minori e rimangono affidati alle cure di entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3- Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso il padre nella casa già coniugale, di cui egli è comproprietario insieme alla propria madre signora casa che resterà Parte_2 assegnata a quest'ultimo.
4- In considerazione dell'approssimarsi della maggiore età del figlio minore questi potrà Per_1
decidere liberamente di vedere e stare con la madre quando lo vorrà, accordandosi di volta in volta direttamente con la medesima. In particolare, soprattutto durante il periodo scolastico, Per_1
avrà di fatto la prevalente collocazione abitativa a Novi Ligure (AL), presso la casa della madre, in quanto il minore studia presso l'Istituto NI BO di Novi Ligure ed è quindi per lui più comodo abitare nelle vicinanze della scuola.
5- La madre terrà con sé il figlio , durante il periodo scolastico, tre weekend al mese, dal Per_2 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, avendo cura i genitori di far coincidere tali weekend con quelli trascorsi presso la madre dal figlio maggiore Per_1
Infrasettimanalmente, sempre durante il periodo scolastico, la signora terrà con sé il figlio Pt_1
due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo Per_2 tra i genitori), dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. Durante il periodo non scolastico, invece, la signora terrà con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì Pt_1 Per_2
pomeriggio (in orario corrispondente al periodo scolastico) alla domenica sera dopo cena, mentre nelle altre settimane lo terrà presso di sé dal martedì pomeriggio al giovedì dopo cena. I genitori si alterneranno nel trasporto dei figli dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
6- Tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con i figli minori, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi, compatibilmente con le esigenze dei figli nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro. I genitori dovranno sempre avere massima cura che i minori possano essere insieme presso la casa di ciascun genitore.
7- Entrambi i genitori si dovranno adoperare per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori. I minori non dovranno mai essere coinvolti nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico dei minori, tenendo conto della loro volontà.
8- Entrambi i genitori si impegnano ad assicurare l'assolvimento dei compiti scolastici e di eventuali attività pomeridiane di carattere ludico-sportivo quando hanno i figli in custodia.
9- Salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, e trascorreranno i giorni Per_1 Per_2 di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché i giorni di vacanza legati alle principali festività civili e religiose, con un genitore o con l'altro, sempre col criterio dell'alternanza.
In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità dei figli.
10- Entrambi i genitori terranno con sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra loro entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei figli. Durante tale periodo l'esercizio della genitorialità settimanale resterà sospeso dovendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con i figli le ferie stesse garantire il colloquio telefonico dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza.
11- In ogni caso i genitori dovranno confrontarsi per modificare l'assetto di esercizio della genitorialità sopra precisato nell'ambito della condivisione delle scelte più appropriate per la tutela dell'interesse dei figli minori.
12- Il signor , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, dovrà CP_1 corrispondere alla madre la somma mensile di € 300/00 (trecento/00), importo che verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT. 13- Le spese straordinarie riguardanti i figli minori verranno sostenute dai genitori nella percentuale del 60% il padre e del 40% la madre. Si considerano tali le spese extra assegno previste nel Proto- collo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolasti-co riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedo-no il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni la-vorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
14- Ciascun genitore dovrà comunicare, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggio wa, all'altro genitore tali spese straordinarie da sostenersi per i figli minori, allegando, qualora possibile, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. Il genitore che riceverà la comunicazione entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o di-niego motivato. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, dovrà fornire le relative pezze giustificative. Tutte le spese andranno comunicate e concordate tra i geni-tori secondo le modalità previste dal richiamato Protocollo.
15- Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 16- Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso all'emissione del passaporto a nome dei propri figli minori.
17- Il sig. terrà presso di sé i due cani intestati alla moglie e provvederà interamente alla CP_1
loro cura e mantenimento.
18- Il sig. lascerà l'autovettura Fiat Panda targata FV462GR, di sua esclusiva proprietà, CP_1 in uso alla moglie, e continuerà a corrisponderne le rate del relativo finanziamento, nonché l'importo del bollo e dell'assicurazione.
19- Spese legali compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...], celebrato in data 13/07/2013, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte 2^, Serie A, Anno 2013 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 10/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.