CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24464 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) UL RO, nato a [...] l'[...], 2) UL GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TE TO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giampaolo Austa, in sostituzione dell'Avv. TE Di Feo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa il 15 dicembre 2017, che aveva condannato i Penale Sent. Sez. 2 Num. 24464 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile UL LI in ordine al reato di uso indebito di carta di pagamento Postamat appartenente al di loro genitore ed attraverso la quale avevano prelevato a più riprese la somma complessiva di euro 13.100. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe considerato la mancanza di prova in ordine al fatto che gli imputati avessero sottratto la carta di pagamento al loro genitore contro la sua volontà, dal momento che la loro versione difensiva - secondo cui il padre aveva loro consegnato la carta perché effettuassero prelievi di somme a loro spettanti in quanto rivenienti da eredità materna - sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di remissione della querela, non efficace sul piano della procedibilità ma significativa al fine di escludere il reato contestato, che presuppone l'uso indebito della carta di pagamento in quanto privo del consenso dell'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. I ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce, con argomenti di merito tratti dall'analisi di alcuni dati di fatto non rivedibili in questa sede, che la tesi difensiva non poteva trovare ingresso in quanto la parte civile aveva sporto denuncia contro ignoti per la sottrazione della sua carta di pagamento, cosa che non sarebbe mai avvenuta se egli, come sostenuto dai figli odierni imputati, avesse loro consegnato sua sponte la carta, invece rinvenuta in possesso dei ricorrenti che l'avevano riconsegnata non negando di avere effettuato i prelievi provati dagli accertamenti di polizia giudiziaria. Ne consegue la correttezza dell'assunto accusatorio secondo il quale l'uso della carta era avvenuto senza il consenso dell'avente diritto ed era per questo indebito, così come richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di remissione della querela non può inficiare la sentenza impugnata, stante che la remissione era stata successiva alla presentazione dei motivi di appello e non aveva alcuna efficacia rispetto al reato contestato e procedibile di ufficio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 2 delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Presiden (ej.„. PI F a Il Consigliere estensore EP AD
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TE TO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giampaolo Austa, in sostituzione dell'Avv. TE Di Feo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa il 15 dicembre 2017, che aveva condannato i Penale Sent. Sez. 2 Num. 24464 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile UL LI in ordine al reato di uso indebito di carta di pagamento Postamat appartenente al di loro genitore ed attraverso la quale avevano prelevato a più riprese la somma complessiva di euro 13.100. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe considerato la mancanza di prova in ordine al fatto che gli imputati avessero sottratto la carta di pagamento al loro genitore contro la sua volontà, dal momento che la loro versione difensiva - secondo cui il padre aveva loro consegnato la carta perché effettuassero prelievi di somme a loro spettanti in quanto rivenienti da eredità materna - sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di remissione della querela, non efficace sul piano della procedibilità ma significativa al fine di escludere il reato contestato, che presuppone l'uso indebito della carta di pagamento in quanto privo del consenso dell'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. I ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce, con argomenti di merito tratti dall'analisi di alcuni dati di fatto non rivedibili in questa sede, che la tesi difensiva non poteva trovare ingresso in quanto la parte civile aveva sporto denuncia contro ignoti per la sottrazione della sua carta di pagamento, cosa che non sarebbe mai avvenuta se egli, come sostenuto dai figli odierni imputati, avesse loro consegnato sua sponte la carta, invece rinvenuta in possesso dei ricorrenti che l'avevano riconsegnata non negando di avere effettuato i prelievi provati dagli accertamenti di polizia giudiziaria. Ne consegue la correttezza dell'assunto accusatorio secondo il quale l'uso della carta era avvenuto senza il consenso dell'avente diritto ed era per questo indebito, così come richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di remissione della querela non può inficiare la sentenza impugnata, stante che la remissione era stata successiva alla presentazione dei motivi di appello e non aveva alcuna efficacia rispetto al reato contestato e procedibile di ufficio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 2 delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Presiden (ej.„. PI F a Il Consigliere estensore EP AD