CASS
Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2022, n. 29061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29061 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NC CO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29061 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/07/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 giugno 2016 - all'esito di giudizio abbreviato - da;
G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 contestato a RG GU in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29 settembre 2010, trattandosi di reato estinto per prescrizione e ha ritenuto la penale responsabilità del GU in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29 settembre 2011 rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con due motivi, riconducibili ad unità, il difensore lamenta inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al momento consumativo del reato per il quale vi è stata condanna e, conseguentemente, alla decorrenza del termine prescrizionale e alla sua durata. Sostiene che il termine di prescrizione sarebbe stato fatto decorrere erroneamente, invece che dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione, dal 29 settembre 2011 (termine ultimo entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata) e, conseguentemente, sarebbe stato considerato applicabile l'art. 17 comma 1.bis d.lgs. n. 74/2000 che ha portato a dieci anni il termine massimo di prescrizione del reato, ma è entrato in vigore il 14 settembre 2011 e non sarebbe dunque applicabile al caso di specie. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vagliio di ammissibilità. 5. Dalla sentenza impugnata risulta che il 29 settembre 2011 «l'imputato ha presentato la dichiarazione fraudolenta riportante una fattura falsa». Il difensore sostiene che l'indicazione è errata;
che si tratterebbe in realtà del termine ultimo per la presentazione;
che il termine effettivo è ignoto. Rileva che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, la prescrizione dovrebbe essere calcolata «secondo il maggior vantaggio per l'imputato» (cfr. Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.259983). Così facendo, censura solo in apparenza l'interpretazione di una norma di legge e, nella sostanza, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione perché chiede al giudice di legittimità di determinare 2 la data di consumazione del reato in difformità rispetto a quanto accertato dai giudici di merito. Si deve sottolineare, allora, che la sentenza impugnata indica nel 29 settembre 2011 la data di presentazione della dichiarazione e non - come il ricorrente sostiene - la data ultima entro la quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e il rapporto della Agenzia delle Entrate allegato al ricorso non contiene indicazioni incompatibili col contenuto della sentenza che non ne risulta inficiata sotto il profilo logico. La circostanza che, in quel rapporto, non risulti la data di presentazione della dichiarazione„ infatti, non vale a contestare l'accertamento compiuto dai giudici di merito e il difensore non ha indicato in sede di ricorso (né lo aveva fatto nei motivi di appello) sulla base di quali elementi di fatto sarebbe possibile affermare che la presentazione della dichiarazione avvenne in altra data. 6. Non ha alcun pregio in tal senso il riferimento alla data di emissione delle fatture false: il reato di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74/2000, contestato al GU, è un reato istantaneo come lo è il reato previsto dall'art. 8 del ci.lgs. 74/2000, ma, a differenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - che «si consuma nel momento di emissione della fattura, ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento dell'emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi» (Sez. 3, n.47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865) - si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652). 7. Avendo individuato nel 29 settembre 2011 la data di consumazione del reato, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 17 comma 1.bis d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 14 settembre del 2011. Ha perciò individuato il termine massimo di prescrizione in dieci anni e ha preso atto che quel termine non era ancora decorso. Il ricorso è dunque inammissibile perché manifestamente infondato. Poiché il ricorso è inammissibile, la prescrizione del reato, che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello, non deve essere dichiarata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 3 Il CongigÌi\ere estensore Il 'residente 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NC CO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29061 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/07/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 giugno 2016 - all'esito di giudizio abbreviato - da;
G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 contestato a RG GU in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29 settembre 2010, trattandosi di reato estinto per prescrizione e ha ritenuto la penale responsabilità del GU in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29 settembre 2011 rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con due motivi, riconducibili ad unità, il difensore lamenta inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al momento consumativo del reato per il quale vi è stata condanna e, conseguentemente, alla decorrenza del termine prescrizionale e alla sua durata. Sostiene che il termine di prescrizione sarebbe stato fatto decorrere erroneamente, invece che dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione, dal 29 settembre 2011 (termine ultimo entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata) e, conseguentemente, sarebbe stato considerato applicabile l'art. 17 comma 1.bis d.lgs. n. 74/2000 che ha portato a dieci anni il termine massimo di prescrizione del reato, ma è entrato in vigore il 14 settembre 2011 e non sarebbe dunque applicabile al caso di specie. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vagliio di ammissibilità. 5. Dalla sentenza impugnata risulta che il 29 settembre 2011 «l'imputato ha presentato la dichiarazione fraudolenta riportante una fattura falsa». Il difensore sostiene che l'indicazione è errata;
che si tratterebbe in realtà del termine ultimo per la presentazione;
che il termine effettivo è ignoto. Rileva che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, la prescrizione dovrebbe essere calcolata «secondo il maggior vantaggio per l'imputato» (cfr. Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.259983). Così facendo, censura solo in apparenza l'interpretazione di una norma di legge e, nella sostanza, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione perché chiede al giudice di legittimità di determinare 2 la data di consumazione del reato in difformità rispetto a quanto accertato dai giudici di merito. Si deve sottolineare, allora, che la sentenza impugnata indica nel 29 settembre 2011 la data di presentazione della dichiarazione e non - come il ricorrente sostiene - la data ultima entro la quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e il rapporto della Agenzia delle Entrate allegato al ricorso non contiene indicazioni incompatibili col contenuto della sentenza che non ne risulta inficiata sotto il profilo logico. La circostanza che, in quel rapporto, non risulti la data di presentazione della dichiarazione„ infatti, non vale a contestare l'accertamento compiuto dai giudici di merito e il difensore non ha indicato in sede di ricorso (né lo aveva fatto nei motivi di appello) sulla base di quali elementi di fatto sarebbe possibile affermare che la presentazione della dichiarazione avvenne in altra data. 6. Non ha alcun pregio in tal senso il riferimento alla data di emissione delle fatture false: il reato di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74/2000, contestato al GU, è un reato istantaneo come lo è il reato previsto dall'art. 8 del ci.lgs. 74/2000, ma, a differenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - che «si consuma nel momento di emissione della fattura, ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento dell'emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi» (Sez. 3, n.47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865) - si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652). 7. Avendo individuato nel 29 settembre 2011 la data di consumazione del reato, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 17 comma 1.bis d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 14 settembre del 2011. Ha perciò individuato il termine massimo di prescrizione in dieci anni e ha preso atto che quel termine non era ancora decorso. Il ricorso è dunque inammissibile perché manifestamente infondato. Poiché il ricorso è inammissibile, la prescrizione del reato, che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello, non deve essere dichiarata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 3 Il CongigÌi\ere estensore Il 'residente 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2022