Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile , nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".
Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile , nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".