Versione
11 gennaio 1961
11 gennaio 1961
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile , nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".
Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile , nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sentenza 10/06/1988, n. 3948Provvedimento: […] in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo. In virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata a norma degli articoli seguenti (art. 66). L'art. 67 e' cosi' formulato: "Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dei commi secondo, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1960 n. 1544, e terzo dell'art. 200, nonche' degli articoli 219 e seguenti del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, con le seguenti modifiche (omissis)". Per una esigenza di organicita' (e poiche' il significato e la portata della normativa non e' cambiato, con la riforma tributaria degli anni 1971/1973)Leggi di più...
- riscossione·
- esecuzione·
- istanza di conversione del pignoramento·
- esattoriale