Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1544
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 gennaio 1961
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile , nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".
Entrata in vigore il 11 gennaio 1961
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