Art. 35.
(Atti bellici vietati).
L'uso della violenza in guerra e' lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui e' giustificato dalle necessita' militari e non contrario all'onore militare.
Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.
E' proibito:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo piu' modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;
3° sparare contro i naufraghi mare o dell'aria;
4° dichiarare che non si da' quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;
6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;
7° saccheggiare le localita', ancorche' prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che cio' sia fatto per imperiose necessita' di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.
(Atti bellici vietati).
L'uso della violenza in guerra e' lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui e' giustificato dalle necessita' militari e non contrario all'onore militare.
Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.
E' proibito:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo piu' modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;
3° sparare contro i naufraghi mare o dell'aria;
4° dichiarare che non si da' quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;
6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;
7° saccheggiare le localita', ancorche' prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che cio' sia fatto per imperiose necessita' di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.