(Atti bellici vietati).
L'uso della violenza in guerra e' lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui e' giustificato dalle necessita' militari e non contrario all'onore militare.
Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.
E' proibito:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo piu' modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;
3° sparare contro i naufraghi mare o dell'aria;
4° dichiarare che non si da' quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;
6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;
7° saccheggiare le localita', ancorche' prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che cio' sia fatto per imperiose necessita' di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.