Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 500
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1949
Art. 2.
Gli organici del comune di Breno e dei ricostituiti comuni di Braone, Losine e Niardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Breno che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquamento medesimo.
Entrata in vigore il 13 agosto 1949