Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REREPUBBLIC 545 1 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA - R.G.N. 2058/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere- Cron.11731 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AI- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli Avvocati ANTONINO CATANIA E RITA RASPANTI giusta 914 -1- procura speciale in calce al presente atto;
- controricorrente avverso la sentenza n. 90/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 02/07/98 R.G.N. 1278/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di un infortunio sul lavoro subito il 4 febbraio 1990, con liquidazione, da parte dell'AI, di una rendita corrispondente ad una inabilità permanente del 16%, il signor TR NO si rivolgeva al Pretore di Brindisi, con ricorso del 14 gennaio 1992, per ottenere il riconoscimento di una inabilità del 38%. L'AI, costituitosi, si opponeva alla domanda. Espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 15 del 1997 il Pretore rigettava la domanda. L'appello dell'infortunato, cui resisteva l'AI, veniva rigettato dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 15 maggio/2 luglio 1998. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il signor TR NO. L'AI resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Assume che il Tribunale, in contraddizione con la stessa diagnosi del CT, ha escluso l'esistenza di limitazioni alla capacità lavorativa derivanti dal trauma cranico, senza considerare che tali limitazioni sono “connaturali” al “cranio leso". Deduce che il giudice di appello non ha esaminato le critiche alla consulenza tecnica di ufficio, contenute nella consulenza di parte depositata 3 1 in secondo grado. Sottolinea, ancora, che il Tribunale ha spiegato la diversa percentuale di inabilità (7%), determinata dal CT, rispetto a quella riconosciuta dall'AI (16%), con l'adozione di diversi criteri valutativi. Deduce che la diversità dei criteri valutativi comporta una diversità nella applicazione delle norme e anche una valutazione diversa delle patologie;
che da parte dell'AI era stata chiaramente considerata l'incidenza, sulla capacità di lavoro, della “sindrome dei cranio lesi", donde "il vizio di carattere tecnico giuridico fatto proprio dal Tribunale, sulla base del parere del ctu del Pretore". Lamenta, infine, che il Tribunale ha valutato l'incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa generica;
sostiene che l'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 si riferisce, invece, alla capacità lavorativa specifica. Il ricorso non è fondato. Il giudice di appello ha esaminato le censure mosse dall'appellante - mancato esame della certificazione in atti, carenza di accertamenti specifici circa la sindrome dei cranio lesi, valutazione delle patologie con riferimento alla capacità lavorativa generica anziché alla specifica occupazione del NO, operaio dell'industria - ed ha puntualmente replicato alle stesse, rilevando che il CT dr. Mitrotta aveva tenuto conto di tutte le infermità riscontrate nel lavoratore in conseguenza dell'infortunio, valutando l'ipoacusia post traumatica, l'assenza di postumi conseguenti alla contusione lombosacrale (avendo escluso, contrariamente a quanto dedotto dal CT di parte, nella relazione prodotta in appello, la riconducibilità della lomboartrosi all'infortunio), l'assenza di vertigini obiettivabili o di altri dati dimostrativi di una effettiva limitazione funzionale della capacità lavorativa per effetto della c.d. sindrome dei cranio lesi. Il Tribunale ha infine ribadito, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, che la valutazione della capacità lavorativa, ai fini della rendita a carico dell'AI, va eseguita con riferimento alla capacità lavorativa generica;
e, da ultimo, ha rilevato che la diversa percentuale di inabilità (7%) accertata dal CT, rispetto a quella (16%) riconosciuta dall'AI in sede amministrativa, non indica necessariamente l'inadeguatezza dell'elaborato dell'ausiliare del giudice, potendo essere frutto dell'adozione di diversi criteri valutativi in merito alle medesime patologie. Le censure mosse dalla difesa del ricorrente alla motivazione sopra riassunta, censure in parte generiche (non sono, ad esempio, riportate le "critiche specifiche" contenute nella consulenza di parte) ed in parte estranee a quello che è il sindacato di legittimità (come l'asserita necessitata sussistenza di una sindrome del cranio leso in tutti coloro che hanno subito un trauma cranico, con effetti “connaturali” sulla capacità lavorativa), risultano infondate. Il Tribunale ha valutato tutte le patologie, ha tenuto conto delle critiche contenute nella consulenza di parte, ha escluso che la diversa valutazione dei postumi dell'infortunio da parte del CT (7%) e dell'AI (16%) fosse indice della inadeguatezza dell'accertamento peritale. La motivazione è completa, esaustiva, priva di errori logici o giuridici. Va ribadito, in particolare, che l'espressione “attitudine al lavoro”, contenuta nell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va intesa come capacità lavorativa generica, vale a dire capacità di svolgere un qualunque lavoro;
il legislatore non ha inteso tenere conto, invece, della capacità lavorativa specifica, rapportata al particolare lavoro svolto dall'assicurato, o della capacità lavorativa attitudinale, che tiene conto delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato (cfr., fra le tante, Cass., 24 marzo 1998 n. 3124; 4 marzo 1998 n. 2373; 22 ottobre 1991 n. 11172). La norma, così interpretata, è stata altresì ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 350 del 21 novembre 1997, pur se la Corte ha ritenuto di segnalare al legislatore l'opportunità di una rivisitazione della vecchia disciplina. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Il soccombente non è tenuto al rimborso delle spese processuali verso l'AI, non ricorrendo i presupposti della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2001. M.Aunm iche Ilgons.estensore Il Presidente Chill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi, 11 APR. 2001 M E R 3 F 3 0 5 IL CANCELLIERE 1 . . A T S N I S R D A 3 A ' , T 7 L , - O L L 3 A E - L S 1 E D O 1 P I B S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A L A O D P O E A T M , L I T I O L R A E R I T D D D S I E G O T E N R E S E