Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DET. D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAE. ALL. B N. 2 MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO " ELETTORALE02 1 97/0 3 CASSAZIONE LA CORTE Oggetto ELEZIONI SEZION PRIN CONSIGLIERE COMUNALE INCOMPATIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19805/02 - Presidente Dott Massimo GENGHINI Dott. Ugo Consigliere VITRONE Cron. блог Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere Ud. 24/01/2003 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UL IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE MAGNO, 4, presso il Sig. GIUSEPPE AGNANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANIELLO GOVETOSA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
TIRONE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 391 presso l'avvocato IC PETRACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO PENNETTA, giusta procura a margine del controricorso;
2003 controricorrente 153 contro 1 P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO, SINDACO COMUNE DI MANOCALZATI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
intimati - avverso la sentenza n. 1862/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/06/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 gennaio 2001 LA LO, cittadino elettore del Comune di Manocalzati, chiedeva dichiararsi la decadenza, ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di Pasquale Tirone dalla carica di consigliere comunale, per essere 10 stesso presidente del consorzio Gemma, costituito fra imprenditori per la progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree ricadenti nel piano degli inse- diamenti produttivi (di seguito PIP) del Comune. Soste- neva il ricorrente che il consorzio era soggetto a vi- riferimento ad ob- gilanza e controllo del Comune con вд 2 blighi ed oneri attuali e futuri oggetto di una conven- zione stipulata il 29 novembre 2001 e in previsione delle erogazioni di fondi pubblici destinati al comple- tamento delle aree del piano. Rimaneva contumace l'intimato sindaco del Comune di Manocalzati e resisteva in giudizio il Tirone, eccepen- do 1'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, comunque, l'infondatezza dello stesso. L'adito Tribunale di Avellino respingeva sia l'eccezione di inammissibilità del ricorso che il ri- corso stesso, e la decisione veniva gravata dal Cerul- 10. Resisteva il Tirone, reiterando anche l'eccezione di inammissibilità, e la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 giugno 2002, confermava quella di primo grado. La Corte rigettava preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso al Tribunale, osservando che il termine di trenta giorni per la proposizione dello stesso, stabilito dall'art. 82 d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, decorre dalla scadenza del termine di affissio- ne della deliberazione comunale di insussistenza della causa di incompatibilità, e non dall'inizio di esso: pertanto, essendo detto ultimo termine di quindici giorni (ai sensi dell'art. 124, primo comma, d. lgs. 267/2000) e scadendo, nella specie, il 27 dicembre 3 2001, era tempestivo il ricorso depositato dal LO il 26 gennaio 2002. La Corte delimitava, quindi, alla sola causa di in- compatibilità prevista dalla prima parte dell'art. 63, comma primo n. 1), d.lgs. 267/2000 concernente gli - amministratori di enti sottoposti a vigilanza del comu- ne il "thema decidendi" sottopostole, non avendo l'appellante contestato la esclusione della causa di incompatibilità prevista dalla seconda parte della stessa norma (riguardante gli amministratori di enti sovvenzionati in via facoltativa). Nel merito, la Corte di appello riteneva che la causa di incompatibilità non fosse in concreto configu- rabile, non potendo il potere di vigilanza del Comune sul consorzio ricavarsi né dalla disciplina legislativa del PIP;
né dal regolamento comunale per l'assegnazione delle aree del PIP, e in particolare dall'art. 11, che prevede la presenza di un rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione del consorzio (in quanto lo statuto consortile non si era uniformato a tale pre- visione e aveva riservato, invece, all'assemblea la no- mina di tutti e cinque i componenti del consiglio, onde non poteva, almeno allo stato, configurarsi un rapporto di vigilanza mediante la presenza dell'ente vigilante negli organi deliberanti di quello vigilato). Afferma- 4 va, altresì, che comunque la causa di incompatibilità, quand' anche fosse ritenuta sussistente, era venuta meno a seguito della cessazione, di fatto, dell'attività del consorzio ossia la progettazione e realizzazione del-- le opere di urbanizzazione con la stipula della con- venzione 29 novembre 2001, con la quale l'ente, avendo completato le opere di sua competenza, aveva ceduto al Comune il progetto esecutivo della parte di intervento finanziata con i fondi pubblici e da realizzarsi a di- retta cura del Comune medesimo. Avverso tale sentenza il LO propone ricorso per cassazione, con due motivi, cui resiste il Tirone con controricorso. Gli altri intimati non svolgono di- fese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso, deducendo "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 63 d. lgs 267/2000 - Falsa applicazione di norme di dirit- to" censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza del potere di vigilanza del Comune sul con- sorzio, e dunque la sussistenza della invocata causa di incompatibilità. Il potere di vigilanza è invece rica- vabile, ad avviso del ricorrente, sia dall'art. 27 del- la legge 865/1971, che regola la procedura di attuazio- 5 N ne del PIP e di assegnazione delle aree, sia dalla con- venzione stipulata il 29 novembre 2001, sia dal regola- mento comunale per l'assegnazione delle aree del PIP. Il secondo motivo, deducendo "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione in ordine alla denunciata incompatibi- lità", censura, per altri versi, la medesima afferma- zione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile per difetto di interes- se. La corte di appello, infatti, motivando la sua de- cisione sia con la insussistenza della causa di incom- patibilità, per la mancanza del potere di vigilanza del Comune sul consorzio, sia, comunque, con il venir meno della stessa -causa quand' anche ritenuta sussistente a seguito della cessazione, di fatto, dell'attività del consorzio, ha chiaramente fondato la sua decisione Su due rationes decidendi del tutto autonome tra loro e singolarmente idonee a sorreggerla. In casi del genere è onere del ricorrente impugnare entrambe le ragioni, giacché anche l'eventuale accogli- mento delle censure riguardanti una sola di esse non potrebbe essere decisivo, trovando comunque la decisio- ne autonomo fondamento sull'altra (ex multis: Cass. 5902/2002, 7077/2001, 5493/2001, 9449/2000, 9057/1999, 11902/1998, 3951/1998). 6 or Il ricorrente, invece, si è limitato a contrastare la prima delle regioni giustificative della sentenza impugnata (insussistenza dell'incompatibilità per in- sussistenza del potere di vigilanza), mentre ha del tutto trascurato la seconda (cessazione della eventuale incompatibilità). Né può essere configurato come motivo di impugnazione per cassazione, trattandosi di mera af- fermazione in fatto, peraltro svincolata da qualsiasi riferimento alla seconda ratio decidendi, quanto si legge alla fine del ricorso, e cioè: "Il Consorzio tuttora esistente e funzionante (come fanno fede le de- libere per ultimo intervenute) e non potrebbe essere altrimenti, giacché fine ultimo dello stesso è quello di ammettere nuovi consorziati fino all'assegnazione in proprietà dei rispettivi lotti ed alla realizzazione delle rispettive unità industriali ed artigianali". E' equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2003. If Presidente+ LI fley win Il Consigliere estensore Carlo De ChiaraArlo Massimo Genghini Hele to Andrea NC KL