Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
La decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ai fini dell'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 87
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO CE M. S. - Consigliere - N. 32949/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE RO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 23.7.2009 del Tribunale di sorveglianza di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibili le domande volte ad ottenere la semilibertà, ovvero la liberazione condizionale, proposte da CE RO, detenuto in espiazione delle pene dell'ergastolo con isolamento diurno a seguito di cumulo di alcune sentenze di condanna a pene temporanee con altre, di condanna all'ergastolo con isolamento diurno.
A ragione osservava che il RO non aveva ancora espiato la quota di pena per l'accesso ai benefici, che andava calcolata a partire dal giorno 11.6.1999, data in cui era da ritenere terminata l'espiazione per i reati ostativi.
2. Ricorre l'interessato con due distinti atti, l'uno personale l'altro a mezzo del difensore, avvocato Luca Cianferoni, e chiede l'annullamento del provvedimento.
2.1. Con il ricorso personale denunzia che erroneamente il Tribunale di sorveglianza avrebbe considerato che al fine dell'ammissione ai benefici occorreva prima che fosse scontata la pena per i reati ostativi, giacché questa era stata assorbita in quella all'ergastolo inflitta con la sentenza 15.12.2986 della Corte d'appello di Torino e tutti i reati contestati, compresi quelli per i quali vi era stata condanna al carcere a vita, erano stati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione: sicché non era possibile effettuare un'operazione di scorporo quale quella effettuata dal Tribunale.
2.2.1 Il ricorso a firma del difensore eccepisce, con il primo motivo, l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis nella parte in cui,
nell'interpretazione accolta dal Tribunale di sorveglianza, non prevede la possibilità di valutare l'avvenuta rieducazione del reo durante l'espiazione della pena per i reati ostativi nell'ipotesi in cui, trovandosi il condannato ad espiare un cumulo ai sensi degli artt. 72 e 78 c.p., è decorso il termine ventennale per l'ammissione alla misura di cui all'art. 50 bis ord. pen. (semilibertà). Osserva che la finalità rieducativa della pena è principio fondamentale (ex art. 27 Cost., comma 3) e che ad esso sono orientati il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., in caso di concorso di pene temporanee, e gli istituti della semilibertà e della liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, completamente vanificati seguendo l'orientamento dell'ordinanza impugnata, che di fatto comporterebbe (nel caso in esame) l'accesso ai benefici soltanto dopo l'espiazione di 36 anni di pena (16 anni corrispondenti all'intera pena per i reati ostativi e altri 20 anni per l'ergastolo).
Detto orientamento collegherebbe inoltre la sanzione rappresentata dall'abnorme limite di pena ad un astratto tipo di autore anziché alla reale pericolosità sociale, illegittimamente presupponendo altresì che la pena espiata per i reati ostativi non serve e non può portare alla rieducazione del condannato.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 50 e 4 bis ord. pen..
Premette che i reati ostativi erano stati commessi negli anni 1980 - 1983; che la prima condanna, per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti era del 15.12.1986; che la seconda condanna, per associazione di tipo mafioso, in continuazione con un duplice omicidio, sequestro di persona ed altro, era del 5.11.1988, confermata in appello il 30.11.1983, e che la pena per il delitto associativo era in essa commisurata in un anno di reclusione.
Osserva dunque che i reati associativi erano stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 bis e che ripetutamente la Corte costituzionale ha affermato che detta norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la semilibertà non può essere concessa al condannato che prima della sua entrata in vigore abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (cita C. Cost. nn. 445 del 1997, 504 del 1995, 137 del 1999). Il Tribunale aveva invece completamente omesso di valutare il comportamento tenuto dal detenuto dall'inizio della espiazione sino all'entrata in vigore dell'art. 4 bis: valutazione tanto più ineludibile a fronte della pregressa, contrastante, ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova, che il 25.10.2007 aveva respinto la richiesta di semilibertà ritenendo che occorreva verificare la condotta tenuta dal RO (ammesso al lavoro esterno), dando per altro atto della sua attiva partecipazione all'opera trattamentale, dell'ottimo comportamento intramurario, della sua capacità di autogestirsi e della sua intenzione di distaccarsi dal passato.
2.2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 72 e 76 c.p.p.. Osserva che i principi richiamati dal Tribunale di sorveglianza (secondo cui una volta scisso il cumulo al fine di verificare l'espiazione per i reati ostativi non è possibile ricomporlo per far decorrere dall'inizio dell'esecuzione la porzione di pena necessaria per l'ammissione ai benefici) si riferiscono al cumulo di pene temporanee previsto dall'art. 73 c.p.. Con riferimento invece al cumulo di pene detentive temporanee con l'ergastolo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel senso che, per effetto dell'art. 76 c.p., comma 2 e art. 12 c.p., la decorrenza dell'ergastolo va sempre individuata nella data d'inizio della carcerazione per il reato cui essa si riferisce (cita le sentenze n. 38024 del 30.9.2005 e n. 17451 del 24.2.2005), che nel caso in esame risaliva al 1983. Il Tribunale non poteva dunque dichiarare inammissibile l'istanza per il mancato raggiungimento della soglia di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso personale e l'ultimo motivo del ricorso proposto dal difensore del RO appaiono fondati e assorbenti, pur con le precisazione che si diranno.
2. Il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dal codice penale nell'art. 73 c.p., pur con il criterio moderatore dell'art. 78, riguarda difatti soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua. Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo e una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo, inflitte per i vari reati che concorrono (non avendo più alcun rilievo come s'è detto l'art. 81 c.p.) con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo, perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno: sicché restano assorbite e pressoché neutralizzate dalla pena perpetua.
Di conseguenza, in tema di ergastolo e ai fini del computo della quota di pena espiata ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale o alla semilibertà, la regola costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte è che, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo:
e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo (tra molte: Sez. 1^, n. 17451 del 24/02/2005, Miano). Tale interpretazione risulta d'altronde recepita e ritenuta insuperabile, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 493 del 1993, sul rilievo che il principio giurisprudenziale secondo cui, quando "durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa è stata interrotta venga commesso un ulteriore reato, deve procedersi ad un ulteriore cumulo comprendendo in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato e determinando la decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell'ulteriore reato ovvero da quella del successivo arresto, ... discende dalla sola interpretazione dell'art.78 c.p.", attesa, sul piano sostanziale, l'insuperabile differenza tra il concorso di pene temporanee, rispetto alle quali "le condizioni temporali per l'accesso al beneficio derivano direttamente dall'art. 78 c.p.", nonché il particolare regime assegnato al condannato a pena perpetua, per il quale opera "il diverso criterio non solo quantitativo ma anche qualitativo fissato dall'art. 72 dello stesso codice".
E, come rilevava nella stessa sentenza la Corte, con specifico riguardo alla disciplina della semilibertà e a conferma di tale interpretazione, è significativa la espressa limitazione del meccanismo di revoca di cui all'art. 51 bis, "riferibile (per il suo espresso richiamo "ai primi tre commi dell'art. 50") esclusivamente al condannato a pena temporanea perché solo nei confronti di quest'ultimo può effettuarsi quell'accertamento che, considerato il periodo di pena già espiato in semilibertà e la quantità di pena da espiare in forza dei nuovi titoli di detenzione, consente di disporre nel senso della prosecuzione o della sospensione del beneficio".
Vale pur sempre, tuttavia, il principio che nessuna pena può essere scontata per un reato non ancora commesso.
Sicché, se da un lato restano fuori dall'assorbimento le pene temporanee, o loro frazioni, espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo (Sez. 1^, Sentenza n. 20981 del 20/03/2004, Giglio;
Sez. 1^, n. 2338 del 18/05/1994, Scordo); dall'altro, ove debba cumularsi all'ergastolo altra pena perpetua inflitta per delitto commesso durante l'espiazione del primo ergastolo, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p. non potrà che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato (Sez. 1^, n. 3748 del 30/09/1993, Cappai;
Sez. 1^, n. 10736 del 21/01/2009, Torre, che osservano che l'ergastolo inflitto per il successivo reato, in quanto pena perpetua, copre e assorbe il precedente). Nel caso in esame risulta tuttavia che tutti i reati per i quali è stato irrogato l'ergastolo erano stati commessi antecedentemente all'inizio dell'esecuzione, ovverosia al giugno 1983. Tanto comporta che il Tribunale di sorveglianza non poteva "scindere" il cumulo giuridico di cui all'art. 72 c.p., facendo rivivere pene temporanee definitivamente assorbite in quella perpetua, al fine di calcolare, pressoché duplicandoli, i limiti di pena per l'accesso ai benefici.
3. Deve solo aggiungersi che i criteri seguiti dal provvedimento impugnato, oltre a non apparire corretti, appaiono anche in qualche modo contraddittori.
Il Tribunale non chiarisce infatti perché ha considerato ostativi i delitti associativi per i quali erano state inflitte pene temporanee, tanto presupponendo che non ricorresse l'ipotesi della collaborazione o della collaborazione impossibile o inesigibile, mentre l'esistenza di condizioni ostative sembra avere escluso con riguardo agli altri delitti, che pure accenna ritenuti nella sentenza di condanna "compiuti come mezzo per la vita del sodalizio".
4. L'ordinanza impugnata deve per l'effetto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati al punto 2 e chiarendo l'apparente incoerenza segnalata al punto 3.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010