Art. 3.
I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 , alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 , alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .