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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.6579 /2021 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: contratto di somministrazione, assegnata in decisione all'udienza del
01.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Antimo Mastroianni (c.f. , C.F._2 elettivamente domicilia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto:
; Email_1
-ATTRICE
E
(p.iva ),in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nonché p.iva ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. Francesco Buco (c.f.
elettivamente domiciliate all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata del predetto: Email_2
-CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società e la esponendo Controparte_1 Controparte_2 che in data 08.03.2021, aveva ricevuto dalla società convenuta Controparte_1 la fattura n. 61097079990908A del 26.02.2021 per l'importo
[...] complessivo di €. 49.094,61, riferita al periodo gennaio 2016- gennaio 2021 e recante, quale causale, “ricostruzione consumi per prelievi irregolari-verifica n. 280680110”, relativa alla fornitura di energia elettrica intestata alla attrice presso la propria residenza in Maddaloni (CE), via Libertà n. 196.
Successivamente, la stessa società aveva emesso la fattura n. 61097079990908A del
12.03.2021, di valore negativo pari ad € -96,53, recante la dicitura “Attenzione: non c'è niente da pagare”, e, in data 12.04.2021, aveva trasmesso comunicazione prot. egc/DO00293295087/6217285, con la quale veniva attestato che, a seguito di verifica sulla posizione amministrativa dell'utente e applicata la compensazione tra bollette a debito e a credito, era emerso, a carico dell'attrice, un saldo complessivo a debito di
€. 3.215,50.
L'attrice deduceva che, malgrado i successivi accertamenti della fornitura, la prima fattura dell'importo di € 49.094,61 non veniva annullata e quindi aveva inviato formale reclamo indirizzato ad entrambe le società, contestando integralmente la fondatezza dell'addebito.
In assenza di definizione satisfattiva della controversia, l'attrice aveva avviato procedura di conciliazione n. 60641/2021 innanzi all' , conclusasi con esito CP_3 negativo in data 05.08.2021.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale eccependo la prescrizione Parte_1 della pretesa creditoria, atteso che i consumi recuperati si riferivano a periodi anteriori al biennio precedente l'emissione della fattura, in violazione delle disposizioni introdotte dalla L. 205/2017, come modificate dalla L. 160/2019, che fissano in due anni il termine di prescrizione dei corrispettivi per somministrazione di energia elettrica. L'attrice evidenziava, altresì, l'irregolarità della verifica tecnica n.
280680110, non risultando prodotta documentazione idonea a comprovare la taratura degli strumenti utilizzati, né la data di effettivo inizio dei presunti prelievi irregolari, con conseguente arbitrarietà della ricostruzione dei consumi.
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La richiamava, in proposito, l'art. 10 della Delibera AEEG n. 200/1999, che Pt_1 limita la ricostruzione dei consumi, in caso di incertezza sull'origine dell'anomalia, a un periodo non superiore a 365 giorni antecedenti la verifica, avvenuta in data
04.01.2021, sicché la pretesa appariva illegittima e sproporzionata e contestava, infine, la condotta delle convenute, richiamando il provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato di gennaio 2021, che aveva sanzionato la Controparte_1 con € 3.500.000,00 per pratiche commerciali scorrette legate alla
[...] mancata applicazione della prescrizione biennale.
L'attrice concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione del credito, con annullamento delle fatture impugnate e condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine di accertare e dichiarare quanto effettivamente dovuto.
Si costituivano le società e Controparte_2 Controparte_1 che contestavano integralmente la domanda attorea, deducendone la totale infondatezza in fatto e in diritto precisando che, in data 04.01.2021, il personale tecnico di , su richiesta dei Carabinieri di Maddaloni, interveniva a Controparte_2 seguito di un incendio sviluppatosi presso lo stabile di via Libertà n. 196, di proprietà di accertando la presenza di un cavo abusivo allacciato direttamente alla Parte_1 rete elettrica, in assenza di misuratore e utilizzato per il prelievo illecito di energia.
Il relativo verbale di verifica n. 666191756/2021 veniva redatto alla presenza dell'attrice, che lo aveva sottoscritto senza riserve. A seguito di detto accertamento, la società convenuta aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi non registrati, quantificati in kWh 210.777,90.
In pari data veniva effettuata una seconda verifica presso il vicino stabile di via Libertà
n. 194, alimentato da un contatore numero matricola 00283187 e relativo alla presa n.
836105796 che alimentava un'utenza ad uso abitativo cessata, già intestata al defunto marito dell'attrice, , ma utilizzato di fatto per l'appartamento abitato Persona_1 da Il verbale di accertamento n. 572664844/2021 aveva evidenziato Parte_1 manomissioni del circuito amperometrico e manomissione del circuito antitamper, con
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scollegamento dello spinotto posto a protezione del limitatore della potenza prelevata, tali da consentire il prelievo di energia in assenza di regolare contratto.
Sulla base di tali riscontri, aveva trasmesso i verbali nonché la Controparte_2 effettuata ricostruzione dei consumi alla società Controparte_1 che emetteva le fatture n. 61097079990908° del 26.02.2021 (€ 49.094,61) e n.
61097079382128° del 10.02.2021 (€ 3.312,03), per un saldo complessivo di €
52.639,62 riferito ai prelievi irregolari accertati presso i due immobili nella disponibilità della . Pt_1
Tanto premesso, le convenute società contestavano l'infondatezza della domanda attorea, rilevando come il credito traesse origine da prelievi abusivi di energia elettrica, accertati e documentati nei verbali sottoscritti dall'attrice; eccepivano l'inapplicabilità della prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017, trovando applicazione la prescrizione quinquennale o decennale ex art. 2947 c.c. in caso di illecito;
quindi
[... deducevano la legittimità della ricostruzione dei consumi effettuata da nonché la correttezza dell'operato di entrambe le società. Controparte_4
Le convenute società concludevano per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € 52.639,62, o della Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo dell'energia irregolarmente prelevata e/o risarcimento del danno, oltre interessi e spese.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale e disposta una consulenza tecnica di ufficio per la ricostruzione dei consumi di fornitura elettrica, all'udienza del
15.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In diritto.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, occorre premettere che i verbali di verifica redatti dal personale tecnico di , sono stati redatti in presenza Controparte_4 dell'attrice e sottoscritti dalla predetta.
Ciò rilevato si osserva che nel verbale di verifica n. 666191756/2021, risulta accertato che : “Su richiesta dell'Unità Operativa di siamo intervenuti presso l'indirizzo Pt_2 in capo indicato ove si riscontrava che un locale seminterrato adibito a deposito era sprovvisto di misuratore Enel bensì si alimentava mediante un allaccio diretto
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realizzato alla rete di direttamente sul quadro porta misuratori Controparte_2 installato all'ingresso del palazzo (nell'androne). Il cavo abusivo era di sezione 4x6 allacciato su quadro alimentato con cavo 4x25 mmq. Si precisa che il Controparte_2 suddetto allaccio abusivo provocava il corto circuito tale da far intervenire
l'interruttore in cabina . All'atto delle verifiche non vi era Controparte_2 assorbimento in corso.”
Nel successivo verbale di verifica n. 572664844/2021 è invece accertato che: “In data odierna, con l'ausilio dei Carabinieri di Maddaloni, è stata eseguita una verifica alla fornitura a lato elencata, alimentata dal misuratore numero matricola 00283187, posto in vano misura all'interno del portone Di ViaLibertà 196, Maddaloni (CE). In sede di verifica si riscontrano chiari segni di manomissione alla calotta anteriore e al sigillo posto a protezione del misuratore stesso. A esito di quanto riscontrato, è stato aperto il misuratore, constatando e facendo constatare la manomissione del circuito amperometrico e la manomissione del circuito antitamper, con lo scollegamento dello spinotto posto a protezione del limitatore della potenza prelevata. Tale stato di fatto, compromette l'integrità della misura, escludendo la limitazione alla potenza prelevata, permettendo di prelevare energia elettrica nonostante la fornitura fosse cessata e priva di contratto elettrico. Si precisa che tutte le operazioni di verifica sono state eseguite in presenza della signora , moglie del vecchio intestatario.” Parte_1
Ciò posto occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non v'è dubbio, dunque, che l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, in ragione della natura della funzione esercitata, ove disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ex artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (Cass. n. 7075/2020).
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Peraltro, avuto riguardo alla somministrazione di energia elettrica, la Corte Suprema ha evidenziato come “in caso di alterazione del contatore riferibile alla condotta illecita dolosa dell'utente, il gestore ha diritto di essere risarcito per il danno subito, consistente nel valore dell'energia consumata e non contabilizzata e nel mancato utile.
Tale danno può essere dimostrato dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente” (Cass. n.
13605/2019; n. 5219/2025).
A fronte di tale valore probatorio, i verbali prodotti in atti assumono certamente il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto accertata e relativa all'esistenza di un allaccio diretto ma abusivo alla rete nazionale.
Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti, a questo punto occorre procedere alla ricostruzione dell'entità dei consumi fraudolentemente effettuati nonché all'accertamento dell'epoca di verificazione dell'illecito allaccio alla rete, essendo tali elementi, strettamente afferenti al quantum ingiunto.
Occorre premettere che la fattispecie oggetto del presente giudizio va inquadrata, in via generale, nell'ambito dei contratti di somministrazione di energia elettrica, trattandosi di una prestazione continuativa destinata a soddisfare esigenze periodiche attraverso un rapporto di durata. Tuttavia, nel caso di specie, è fatto provato e non contestato che l'utenza in uso dall'attrice risultasse allacciata in modo abusivo alla rete elettrica, a seguito di manomissione, in assenza di un valido contratto stipulato con il fornitore.
Tale circostanza esclude la sussistenza di un valido rapporto contrattuale di somministrazione, facendo sì che la vicenda debba essere ricondotta nell'alveo dell'illecito civile.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione le tutele tipiche del contratto di somministrazione, dovendosi invece ritenere applicabile il termine quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di responsabilità derivante da fatto illecito, come di seguito meglio si esporrà.
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A conferma della natura illecita dell'allaccio, oltre alla prova certa offerta dai verbali, rilevano anche le dichiarazioni rese dai testi escussi, sia di parte convenuta che di parte attrice.
Il teste , dipendente della società , presente sul Testimone_1 Controparte_2 luogo dell'incendio, escusso in data 13.06.2023 ha dichiarato che “nel locale alimentato dal cavo abusivo dalle foto emerge che c'era un monitor una mola un neon;
al momento ovviamente era tutto buio;
il cavo arrivava al deposito proprio nel punto in cui ci fu l'incendio, il cavo arrivava nella cassetta di derivazione dell'impianto elettrico del deposito.”.
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, Tes_2
, il quale ha dichiarato che “il condominio non è costituito formalmente ma
[...] ci dividiamo le spese elettriche del condominio (…) il cavo collegato passava per la cassetta elettrica nel deposito ma non lo alimentava e risaliva all'appartamento al terzo piano, si era incendiato il cavo del citofono, confermo che il cavo era abusivo.”.
Alla stregua di tali elementi può affermarsi che l'an della pretesa creditoria della società convenuta trova dunque il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dall'allacciamento abusivo alla rete nazionale e dalla captazione fraudolenta di energia accertata dagli organi competenti durante il sopralluogo del
04.01.2021, peraltro pienamente confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Al riguardo occorre evidenziare che la Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina- nel
Titolo IV, artt. 9, 10 e 11- la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura dai quali si evince chiaramente come il malfunzionamento disciplinato sia ricollegato ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
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Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato
"Periodo di ricostruzione dei consumi").
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi").
La Delibera n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività
Di Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016- 2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com, 128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel,
594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione nel modo di seguito indicato: "Per il periodo
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in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo".
Ne discende che la Delibera n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla "rottura"
o "guasto" del gruppo di misura, ma non comprende le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore;
pertanto, sebbene il predetto art. 16 aggiunga, nel co. 1, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva di tale articolo si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore. Pertanto, deve ritenersi che il prelievo fraudolento, quale quello derivante dall'allaccio abusivo, non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
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In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto ribadire che il periodo di ricostruzione dei consumi deve avere come termine di decorrenza la data di manomissione e tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e in particolare secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Tanto premesso va rilevato che l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Alla luce di quanto evidenziato, nel caso in esame. il termine di prescrizione non può ritenersi decorrere fino al momento in cui la società creditrice non sia venuta a conoscenza del credito vantato, e, quindi, non prima dell'epoca della scoperta dell' allaccio abusivo diretto sul cavo della linea elettrica.
A ciò deve aggiungersi che la pretesa di pagamento per cui è causa è suscettibile di essere qualificata in termini di risarcimento del danno per furto di energia elettrica, con conseguente applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 3, cod. civ. per le domande di risarcimento del danno generato da fatti integranti un reato, non già i termini di prescrizione precedentemente analizzati ed esclusi.
Ciò posto, parte attrice ha eccepito che la ricostruzione sia stata effettuata dal distributore nel periodo quinquennale in contestazione sulla base di mere presunzioni di consumi.
A fronte di tale contestazione ed al fine di verificare la correttezza della ricostruzione dei consumi operata dal gestore, non può prescindersi dagli esiti dell'elaborato peritale le cui conclusioni si appalesano pienamente condivisibili in quanto l'elaborato peritale risulta puntuale, coerente, logicamente argomentato e supportato da riscontri oggettivi e dunque meritevole di integrale accoglimento.
Il perito nominato, ing. , ha proceduto ad accertare l'allaccio abusivo, Per_2 sconfessando le tesi attoree circa l'inesistenza dell'allaccio abusivo al locale seminterrato, e confermando invece la presenza di due forniture irregolari: una relativa al locale garage/deposito, e l'altra all'appartamento sito al terzo piano, di proprietà dell'attrice.
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Dunque, operando una ricostruzione tecnica, basata su parametri oggettivi il consulente d'ufficio ha proceduto a determinare il quantum debeatur ricalcolando gli importi con riguardo ai due illeciti accertati e quindi ha accertato che “secondo i documenti a disposizione ed alle escussioni dei testi, i collegamenti Rif. Verbale 1=:
Linea trifase (tre fasi ed un neutro), allacciata direttamente alla rete BT di e- distribuzione a monte del contatore, che si diramava nel locale deposito, in cui sono stati rinvenuti dal rilievo fotografico una mola, un monitor ed una lampada. Verbale
2=: Linea monofase (fase e neutro) collegata ad un contatore manomesso che alimentava un appartamento.”
Pertanto le linee di prelievo abusivo di energia sono quelle derivanti da :
-Verifica n. 666191756/2021: Allaccio abusivo con prelievo diretto alla rete BT;
-Verifica n. 572664844.0: Manomissione del contatore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di prova circa la natura non domestica del locale garage/seminterrato e tenuto conto che, trattandosi di responsabilità da fatto illecito, trova applicazione il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., questo Giudice ritiene di poter procedere alla liquidazione delle somme dovute secondo i parametri tecnici e temporali individuati dal CTU, di cui alla tabella n.17 dell'elaborato peritale, condivisibili sotto il profilo logico, tecnico e giuridico:
-Verifica n. 666191756/2021 del 04/01/2021 "Utenze Domestiche Residenti": €
28.406,70
-Verifica n. 572664844.0 del 04/01/2021 "Utenza domestica Residente" € 1.976,52
Per un totale di € 30.383,22.
Ne discende che la domanda proposta merita accoglimento solo parzialmente e la attrice va condannata al pagamento di detta somma, quale accertata e rideterminata dal CTU, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Per mera completezza è necessario evidenziare che, nelle more del presente giudizio,
è intervenuta una sentenza penale di assoluzione nei confronti di - Parte_1 imputata del reato p. e p. dagli artt. 81, 624 co.1 e 2, 625 n.2 e 7 c.p.- depositata in atti da parte attrice in data 06.03.2025.
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È doveroso, tuttavia, precisare che in tema di manomissione si manifestano due fattispecie distinte: una responsabilità di carattere contrattuale che origina dal contratto di somministrazione ed una responsabilità di tipo extracontrattuale che nasce dal reato.
Nel caso di specie, il giudice penale ha emesso sentenza di assoluzione ex art.530 co.2
c.p.p., statuendo che “l'imputata va mandata assolta, sebbene con Parte_1 formula dubitativa, dal reato di furto pluriaggravato contestatole in rubrica”.
Tanto rilevato si osserva che ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso e quindi si limita ad escludere, sul piano civilistico, che l'appellante debba rispondere della manomissione a titolo di responsabilità extracontrattuale, senza pronunciarsi in ordine all'inadempimento contrattuale a fondamento della pretesa del gestore e del distributore della rete elettrica.
D'altro canto, le società convenute non chiedono un risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo la pretesa in controversia ad oggetto l'accertamento e il soddisfacimento di un diritto di credito di natura contrattuale, che evidentemente prescinde dalla responsabilità per il reato di furto (cfr. Cass. n. 17819/2020) poiché fonda il presupposto nel rapporto contrattuale.
In particolare, la manomissione fraudolenta del contatore elettrico, accertata mediante verbale di verifica, comporta una responsabilità di tipo contrattuale dell'utilizzatore per violazione dei doveri di custodia e vigilanza del bene sul predetto gravanti, indipendentemente dall'accertamento del reato in sede penale.
Pertanto, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore di non Parte_1 impedisce che la società fornitrice agire in sede civilistica per pretendere il corrispettivo della fornitura non corrisposto dall'utente.
Considerato il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, limitatamente alla rideterminazione dell'importo dovuto con conseguente riduzione dello stesso, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. mentre le spese di ctu – liquidate con come liquidate con separato decreto del 4.3.2025vanno poste a carico delle parti in solido.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché, così decide: Controparte_2
– Accoglie parzialmente la domanda proposta da limitatamente alla Parte_1 richiesta subordinata di riquantificazione dell'importo dovuto e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 30.383,22, oltre interessi legali dalla data della
[...] domanda al soddisfo;
– Condanna le parti in solido al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 4.3.2025.
– Compensa tra le parte le spese di lite;
Così deciso in S. Maria C.V.19/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.6579 /2021 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: contratto di somministrazione, assegnata in decisione all'udienza del
01.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Antimo Mastroianni (c.f. , C.F._2 elettivamente domicilia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto:
; Email_1
-ATTRICE
E
(p.iva ),in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nonché p.iva ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'Avv. Francesco Buco (c.f.
elettivamente domiciliate all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata del predetto: Email_2
-CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società e la esponendo Controparte_1 Controparte_2 che in data 08.03.2021, aveva ricevuto dalla società convenuta Controparte_1 la fattura n. 61097079990908A del 26.02.2021 per l'importo
[...] complessivo di €. 49.094,61, riferita al periodo gennaio 2016- gennaio 2021 e recante, quale causale, “ricostruzione consumi per prelievi irregolari-verifica n. 280680110”, relativa alla fornitura di energia elettrica intestata alla attrice presso la propria residenza in Maddaloni (CE), via Libertà n. 196.
Successivamente, la stessa società aveva emesso la fattura n. 61097079990908A del
12.03.2021, di valore negativo pari ad € -96,53, recante la dicitura “Attenzione: non c'è niente da pagare”, e, in data 12.04.2021, aveva trasmesso comunicazione prot. egc/DO00293295087/6217285, con la quale veniva attestato che, a seguito di verifica sulla posizione amministrativa dell'utente e applicata la compensazione tra bollette a debito e a credito, era emerso, a carico dell'attrice, un saldo complessivo a debito di
€. 3.215,50.
L'attrice deduceva che, malgrado i successivi accertamenti della fornitura, la prima fattura dell'importo di € 49.094,61 non veniva annullata e quindi aveva inviato formale reclamo indirizzato ad entrambe le società, contestando integralmente la fondatezza dell'addebito.
In assenza di definizione satisfattiva della controversia, l'attrice aveva avviato procedura di conciliazione n. 60641/2021 innanzi all' , conclusasi con esito CP_3 negativo in data 05.08.2021.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale eccependo la prescrizione Parte_1 della pretesa creditoria, atteso che i consumi recuperati si riferivano a periodi anteriori al biennio precedente l'emissione della fattura, in violazione delle disposizioni introdotte dalla L. 205/2017, come modificate dalla L. 160/2019, che fissano in due anni il termine di prescrizione dei corrispettivi per somministrazione di energia elettrica. L'attrice evidenziava, altresì, l'irregolarità della verifica tecnica n.
280680110, non risultando prodotta documentazione idonea a comprovare la taratura degli strumenti utilizzati, né la data di effettivo inizio dei presunti prelievi irregolari, con conseguente arbitrarietà della ricostruzione dei consumi.
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La richiamava, in proposito, l'art. 10 della Delibera AEEG n. 200/1999, che Pt_1 limita la ricostruzione dei consumi, in caso di incertezza sull'origine dell'anomalia, a un periodo non superiore a 365 giorni antecedenti la verifica, avvenuta in data
04.01.2021, sicché la pretesa appariva illegittima e sproporzionata e contestava, infine, la condotta delle convenute, richiamando il provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato di gennaio 2021, che aveva sanzionato la Controparte_1 con € 3.500.000,00 per pratiche commerciali scorrette legate alla
[...] mancata applicazione della prescrizione biennale.
L'attrice concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione del credito, con annullamento delle fatture impugnate e condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine di accertare e dichiarare quanto effettivamente dovuto.
Si costituivano le società e Controparte_2 Controparte_1 che contestavano integralmente la domanda attorea, deducendone la totale infondatezza in fatto e in diritto precisando che, in data 04.01.2021, il personale tecnico di , su richiesta dei Carabinieri di Maddaloni, interveniva a Controparte_2 seguito di un incendio sviluppatosi presso lo stabile di via Libertà n. 196, di proprietà di accertando la presenza di un cavo abusivo allacciato direttamente alla Parte_1 rete elettrica, in assenza di misuratore e utilizzato per il prelievo illecito di energia.
Il relativo verbale di verifica n. 666191756/2021 veniva redatto alla presenza dell'attrice, che lo aveva sottoscritto senza riserve. A seguito di detto accertamento, la società convenuta aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi non registrati, quantificati in kWh 210.777,90.
In pari data veniva effettuata una seconda verifica presso il vicino stabile di via Libertà
n. 194, alimentato da un contatore numero matricola 00283187 e relativo alla presa n.
836105796 che alimentava un'utenza ad uso abitativo cessata, già intestata al defunto marito dell'attrice, , ma utilizzato di fatto per l'appartamento abitato Persona_1 da Il verbale di accertamento n. 572664844/2021 aveva evidenziato Parte_1 manomissioni del circuito amperometrico e manomissione del circuito antitamper, con
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scollegamento dello spinotto posto a protezione del limitatore della potenza prelevata, tali da consentire il prelievo di energia in assenza di regolare contratto.
Sulla base di tali riscontri, aveva trasmesso i verbali nonché la Controparte_2 effettuata ricostruzione dei consumi alla società Controparte_1 che emetteva le fatture n. 61097079990908° del 26.02.2021 (€ 49.094,61) e n.
61097079382128° del 10.02.2021 (€ 3.312,03), per un saldo complessivo di €
52.639,62 riferito ai prelievi irregolari accertati presso i due immobili nella disponibilità della . Pt_1
Tanto premesso, le convenute società contestavano l'infondatezza della domanda attorea, rilevando come il credito traesse origine da prelievi abusivi di energia elettrica, accertati e documentati nei verbali sottoscritti dall'attrice; eccepivano l'inapplicabilità della prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017, trovando applicazione la prescrizione quinquennale o decennale ex art. 2947 c.c. in caso di illecito;
quindi
[... deducevano la legittimità della ricostruzione dei consumi effettuata da nonché la correttezza dell'operato di entrambe le società. Controparte_4
Le convenute società concludevano per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € 52.639,62, o della Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo dell'energia irregolarmente prelevata e/o risarcimento del danno, oltre interessi e spese.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale e disposta una consulenza tecnica di ufficio per la ricostruzione dei consumi di fornitura elettrica, all'udienza del
15.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In diritto.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, occorre premettere che i verbali di verifica redatti dal personale tecnico di , sono stati redatti in presenza Controparte_4 dell'attrice e sottoscritti dalla predetta.
Ciò rilevato si osserva che nel verbale di verifica n. 666191756/2021, risulta accertato che : “Su richiesta dell'Unità Operativa di siamo intervenuti presso l'indirizzo Pt_2 in capo indicato ove si riscontrava che un locale seminterrato adibito a deposito era sprovvisto di misuratore Enel bensì si alimentava mediante un allaccio diretto
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realizzato alla rete di direttamente sul quadro porta misuratori Controparte_2 installato all'ingresso del palazzo (nell'androne). Il cavo abusivo era di sezione 4x6 allacciato su quadro alimentato con cavo 4x25 mmq. Si precisa che il Controparte_2 suddetto allaccio abusivo provocava il corto circuito tale da far intervenire
l'interruttore in cabina . All'atto delle verifiche non vi era Controparte_2 assorbimento in corso.”
Nel successivo verbale di verifica n. 572664844/2021 è invece accertato che: “In data odierna, con l'ausilio dei Carabinieri di Maddaloni, è stata eseguita una verifica alla fornitura a lato elencata, alimentata dal misuratore numero matricola 00283187, posto in vano misura all'interno del portone Di ViaLibertà 196, Maddaloni (CE). In sede di verifica si riscontrano chiari segni di manomissione alla calotta anteriore e al sigillo posto a protezione del misuratore stesso. A esito di quanto riscontrato, è stato aperto il misuratore, constatando e facendo constatare la manomissione del circuito amperometrico e la manomissione del circuito antitamper, con lo scollegamento dello spinotto posto a protezione del limitatore della potenza prelevata. Tale stato di fatto, compromette l'integrità della misura, escludendo la limitazione alla potenza prelevata, permettendo di prelevare energia elettrica nonostante la fornitura fosse cessata e priva di contratto elettrico. Si precisa che tutte le operazioni di verifica sono state eseguite in presenza della signora , moglie del vecchio intestatario.” Parte_1
Ciò posto occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non v'è dubbio, dunque, che l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, in ragione della natura della funzione esercitata, ove disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ex artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (Cass. n. 7075/2020).
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Peraltro, avuto riguardo alla somministrazione di energia elettrica, la Corte Suprema ha evidenziato come “in caso di alterazione del contatore riferibile alla condotta illecita dolosa dell'utente, il gestore ha diritto di essere risarcito per il danno subito, consistente nel valore dell'energia consumata e non contabilizzata e nel mancato utile.
Tale danno può essere dimostrato dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente” (Cass. n.
13605/2019; n. 5219/2025).
A fronte di tale valore probatorio, i verbali prodotti in atti assumono certamente il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto accertata e relativa all'esistenza di un allaccio diretto ma abusivo alla rete nazionale.
Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti, a questo punto occorre procedere alla ricostruzione dell'entità dei consumi fraudolentemente effettuati nonché all'accertamento dell'epoca di verificazione dell'illecito allaccio alla rete, essendo tali elementi, strettamente afferenti al quantum ingiunto.
Occorre premettere che la fattispecie oggetto del presente giudizio va inquadrata, in via generale, nell'ambito dei contratti di somministrazione di energia elettrica, trattandosi di una prestazione continuativa destinata a soddisfare esigenze periodiche attraverso un rapporto di durata. Tuttavia, nel caso di specie, è fatto provato e non contestato che l'utenza in uso dall'attrice risultasse allacciata in modo abusivo alla rete elettrica, a seguito di manomissione, in assenza di un valido contratto stipulato con il fornitore.
Tale circostanza esclude la sussistenza di un valido rapporto contrattuale di somministrazione, facendo sì che la vicenda debba essere ricondotta nell'alveo dell'illecito civile.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione le tutele tipiche del contratto di somministrazione, dovendosi invece ritenere applicabile il termine quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di responsabilità derivante da fatto illecito, come di seguito meglio si esporrà.
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A conferma della natura illecita dell'allaccio, oltre alla prova certa offerta dai verbali, rilevano anche le dichiarazioni rese dai testi escussi, sia di parte convenuta che di parte attrice.
Il teste , dipendente della società , presente sul Testimone_1 Controparte_2 luogo dell'incendio, escusso in data 13.06.2023 ha dichiarato che “nel locale alimentato dal cavo abusivo dalle foto emerge che c'era un monitor una mola un neon;
al momento ovviamente era tutto buio;
il cavo arrivava al deposito proprio nel punto in cui ci fu l'incendio, il cavo arrivava nella cassetta di derivazione dell'impianto elettrico del deposito.”.
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, Tes_2
, il quale ha dichiarato che “il condominio non è costituito formalmente ma
[...] ci dividiamo le spese elettriche del condominio (…) il cavo collegato passava per la cassetta elettrica nel deposito ma non lo alimentava e risaliva all'appartamento al terzo piano, si era incendiato il cavo del citofono, confermo che il cavo era abusivo.”.
Alla stregua di tali elementi può affermarsi che l'an della pretesa creditoria della società convenuta trova dunque il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dall'allacciamento abusivo alla rete nazionale e dalla captazione fraudolenta di energia accertata dagli organi competenti durante il sopralluogo del
04.01.2021, peraltro pienamente confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Al riguardo occorre evidenziare che la Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina- nel
Titolo IV, artt. 9, 10 e 11- la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura dai quali si evince chiaramente come il malfunzionamento disciplinato sia ricollegato ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
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Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato
"Periodo di ricostruzione dei consumi").
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi").
La Delibera n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività
Di Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016- 2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com, 128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel,
594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione nel modo di seguito indicato: "Per il periodo
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in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo".
Ne discende che la Delibera n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla "rottura"
o "guasto" del gruppo di misura, ma non comprende le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore;
pertanto, sebbene il predetto art. 16 aggiunga, nel co. 1, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva di tale articolo si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore. Pertanto, deve ritenersi che il prelievo fraudolento, quale quello derivante dall'allaccio abusivo, non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
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In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto ribadire che il periodo di ricostruzione dei consumi deve avere come termine di decorrenza la data di manomissione e tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e in particolare secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Tanto premesso va rilevato che l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Alla luce di quanto evidenziato, nel caso in esame. il termine di prescrizione non può ritenersi decorrere fino al momento in cui la società creditrice non sia venuta a conoscenza del credito vantato, e, quindi, non prima dell'epoca della scoperta dell' allaccio abusivo diretto sul cavo della linea elettrica.
A ciò deve aggiungersi che la pretesa di pagamento per cui è causa è suscettibile di essere qualificata in termini di risarcimento del danno per furto di energia elettrica, con conseguente applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 3, cod. civ. per le domande di risarcimento del danno generato da fatti integranti un reato, non già i termini di prescrizione precedentemente analizzati ed esclusi.
Ciò posto, parte attrice ha eccepito che la ricostruzione sia stata effettuata dal distributore nel periodo quinquennale in contestazione sulla base di mere presunzioni di consumi.
A fronte di tale contestazione ed al fine di verificare la correttezza della ricostruzione dei consumi operata dal gestore, non può prescindersi dagli esiti dell'elaborato peritale le cui conclusioni si appalesano pienamente condivisibili in quanto l'elaborato peritale risulta puntuale, coerente, logicamente argomentato e supportato da riscontri oggettivi e dunque meritevole di integrale accoglimento.
Il perito nominato, ing. , ha proceduto ad accertare l'allaccio abusivo, Per_2 sconfessando le tesi attoree circa l'inesistenza dell'allaccio abusivo al locale seminterrato, e confermando invece la presenza di due forniture irregolari: una relativa al locale garage/deposito, e l'altra all'appartamento sito al terzo piano, di proprietà dell'attrice.
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Dunque, operando una ricostruzione tecnica, basata su parametri oggettivi il consulente d'ufficio ha proceduto a determinare il quantum debeatur ricalcolando gli importi con riguardo ai due illeciti accertati e quindi ha accertato che “secondo i documenti a disposizione ed alle escussioni dei testi, i collegamenti Rif. Verbale 1=:
Linea trifase (tre fasi ed un neutro), allacciata direttamente alla rete BT di e- distribuzione a monte del contatore, che si diramava nel locale deposito, in cui sono stati rinvenuti dal rilievo fotografico una mola, un monitor ed una lampada. Verbale
2=: Linea monofase (fase e neutro) collegata ad un contatore manomesso che alimentava un appartamento.”
Pertanto le linee di prelievo abusivo di energia sono quelle derivanti da :
-Verifica n. 666191756/2021: Allaccio abusivo con prelievo diretto alla rete BT;
-Verifica n. 572664844.0: Manomissione del contatore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di prova circa la natura non domestica del locale garage/seminterrato e tenuto conto che, trattandosi di responsabilità da fatto illecito, trova applicazione il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., questo Giudice ritiene di poter procedere alla liquidazione delle somme dovute secondo i parametri tecnici e temporali individuati dal CTU, di cui alla tabella n.17 dell'elaborato peritale, condivisibili sotto il profilo logico, tecnico e giuridico:
-Verifica n. 666191756/2021 del 04/01/2021 "Utenze Domestiche Residenti": €
28.406,70
-Verifica n. 572664844.0 del 04/01/2021 "Utenza domestica Residente" € 1.976,52
Per un totale di € 30.383,22.
Ne discende che la domanda proposta merita accoglimento solo parzialmente e la attrice va condannata al pagamento di detta somma, quale accertata e rideterminata dal CTU, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Per mera completezza è necessario evidenziare che, nelle more del presente giudizio,
è intervenuta una sentenza penale di assoluzione nei confronti di - Parte_1 imputata del reato p. e p. dagli artt. 81, 624 co.1 e 2, 625 n.2 e 7 c.p.- depositata in atti da parte attrice in data 06.03.2025.
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È doveroso, tuttavia, precisare che in tema di manomissione si manifestano due fattispecie distinte: una responsabilità di carattere contrattuale che origina dal contratto di somministrazione ed una responsabilità di tipo extracontrattuale che nasce dal reato.
Nel caso di specie, il giudice penale ha emesso sentenza di assoluzione ex art.530 co.2
c.p.p., statuendo che “l'imputata va mandata assolta, sebbene con Parte_1 formula dubitativa, dal reato di furto pluriaggravato contestatole in rubrica”.
Tanto rilevato si osserva che ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso e quindi si limita ad escludere, sul piano civilistico, che l'appellante debba rispondere della manomissione a titolo di responsabilità extracontrattuale, senza pronunciarsi in ordine all'inadempimento contrattuale a fondamento della pretesa del gestore e del distributore della rete elettrica.
D'altro canto, le società convenute non chiedono un risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo la pretesa in controversia ad oggetto l'accertamento e il soddisfacimento di un diritto di credito di natura contrattuale, che evidentemente prescinde dalla responsabilità per il reato di furto (cfr. Cass. n. 17819/2020) poiché fonda il presupposto nel rapporto contrattuale.
In particolare, la manomissione fraudolenta del contatore elettrico, accertata mediante verbale di verifica, comporta una responsabilità di tipo contrattuale dell'utilizzatore per violazione dei doveri di custodia e vigilanza del bene sul predetto gravanti, indipendentemente dall'accertamento del reato in sede penale.
Pertanto, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore di non Parte_1 impedisce che la società fornitrice agire in sede civilistica per pretendere il corrispettivo della fornitura non corrisposto dall'utente.
Considerato il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, limitatamente alla rideterminazione dell'importo dovuto con conseguente riduzione dello stesso, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. mentre le spese di ctu – liquidate con come liquidate con separato decreto del 4.3.2025vanno poste a carico delle parti in solido.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché, così decide: Controparte_2
– Accoglie parzialmente la domanda proposta da limitatamente alla Parte_1 richiesta subordinata di riquantificazione dell'importo dovuto e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 30.383,22, oltre interessi legali dalla data della
[...] domanda al soddisfo;
– Condanna le parti in solido al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 4.3.2025.
– Compensa tra le parte le spese di lite;
Così deciso in S. Maria C.V.19/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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