Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7303 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONS AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. R1 MATERIA 0 7 303 /03 TRIBU OME DEL POPO OIA AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 2064/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 16224 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Ud. 26/11/02 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP GI, SP IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DE CRISTOFORO 46, presso lo studio dell'avvocato GI PICCIALUTI, difesi dall'avvocato ANTONIO DELL'AGLI, giusta procura a margine;
ricorrenti ·
contro
RAGUSA, in persona del Ministro proUFFICIO REGISTRO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 4293
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 16/98 della Commissione regionale di PALERMO, depositata il tributaria 05/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiestol'inammissibilità del ricorso, nel merito il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Fatto e diritto Atteso che: con sentenza 17/10/97-5/12/98 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha disatteso l'appello proposto da IO e NZ AR in ordine alla pretesa dei contribuenti cli corrispondere la tassa fissa, e non quella proporzionale su sentenza di omologazione di concordato preventivo;
che IO e NZ AR hanno chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso indirizzato all'Ufficio del Registro di Ragusa e a tale Ufficio notificato in data 15 gennaio 2000 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
che l'Avvocatura dello Stato, con controricorso notificato il 3 aprile 2000,ha fra l'altro eccepito l'invalidità di tale notifica;
che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di Commissione Tributaria Regionale deve essere proposto, a pena li inammissibilità (Cass.15233/2001;217,456 e 522/2002) nei confronti Ministero delle Finanze e allo stesso notificatodel presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. L'errata individuazione della parte ,priva di soggettività esterna per quanto attiene il giudizio di cassazione (Ufficio periferico anziché Ministero), non è con la costituzione il giudizio dell'Amministrazione sanabile Centrale (peraltro, nella specie, tardiva), poiché il vizio che inficia l'atto non riguarda soltanto la notifica,ma l'esistenza stessa del contradditorio, instaurato nei confronti di soggetto non legittimato;
che pertanto il proposto ricorso è inammissibile;
che appare opportuna la compens
PQM
La Corte dichiara inammissibile Compensa le spese. Roma, 26 novembre 2002 IL RELATORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 13 MAG/2002 IL CANCELLIERE B3 Dr. Ennio Rangoni azione delle spese del grado. il ricorso. IL PRESIDENTEВишо асчист IL CA FREC Dr. Ennio Amicone