Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ее REPUBBL0507 0 / 03 IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15020/00 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 11287 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere 1381 Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Luigi Cons. Rel. MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.I.M.A. (oggi Ag.E.A.) in persona del Presidente, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo
- ricorrente -
rappresenta e difende per legge
contro
ND VA - RÒ OM
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 797 del 13.9.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 137 2003 1 Con citazione dell'8.2.1991 I'MA conveniva innanzi al Tribunale di Palermo ND VA, NÀ IA e RÒ OM, chiedendone la solidale condanna al pagamento di lire 130.214.850 quale risarcimento dei danni provocati per l'indebita e truffaldina percezione di aiuti comunitari per la produzione di agrumi. Si costituiva ND VA nel mentre NÀ e RÒ rimanevano contumaci: l'adito Tribunale con sentenza 11.8.95 rigettava le domande dell'Azienda. La sentenza era impugnata dall'MA e, costituitosi il solo appellato ND, l'adita Corte di Palermo con sentenza 13.9.99, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda sull'assunto che essa era stata Un proposta bensì dal Presidente dell'Azienda e con il patrocinio dell'Avvocatura Erariale ma senza la previa delibera autorizzatoria di cui all'art. 5 n. 21 del DPR 30/85 e come imposto dall'art. 75 c.p.c. (ed a nulla rilevando l'esonero dell'Avvocatura dall'onere di acquisire un mandato). Per la cassazione di tale sentenza J'MA ha proposto ricorso notificandone copia al ND il 6.7.2000 ed al RÒ il 29.7.2000. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare alla disamina del ricorso è la decisione di questioni pregiudiziali che, afferenti la integrità del contraddittorio in fase di impugnazione e la legittimazione dell'MA, ben possono essere sollevate e valutate d'ufficio. Quanto al primo profilo, segnatamente alla mancata vocatio del NÀ (parte contumace del giudizio di appello, e parte vittoriosa in entrambe le fasi del merito), rileva il Collegio la inesistenza di un onere di integrazione: si tratta infatti di un convenuto in una azione di natura extracontrattuale, 2 coobbligato solidale con ND e RÒ, al quale l'MA non ha inteso notificare l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello che dichiarava improponibile la domanda nei suoi confronti ab initio proposta. La sua causa era pertanto affatto scindibile (Cass. 14554/02 e 3102/02) sì che l'iniziativa di disporne la vocatio in sede di gravame sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 332 c.p.c. Ma tale integrazione non è più a disporsi posto che il suo presupposto giustificatore, la possibilità che il chiamato proponga impugnazione incidentale, devesi ritenere affatto preclusa essendo decorso dalla pubblicazione della sentenza (13.9.99) il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 4635/97 e 3837/95). Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi (come già rilevato da Cass. 13493/99) che l'MA (oggi Ag.E.A. in forza delle disposizioni di cui al D.Leg. 165/99) all'epoca della notificazione del ricorso (luglio 2000) era bensì in liquidazione (artt. 1 e 2 D.leg. cit.) ma ancora titolare dei rapporti pendenti e pertanto pienamente legittimata alla proposizione dell'impugnazione, solo dall'1.1.2001 tali rapporti essendo stati trasferiti all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro subentrante nella loro gestione con le modalità della legge 1404/56 (art. 12 comma 8 D.Leg. cit.). Venendo, quindi, all'esame del ricorso si rileva che con l'unico motivo, l'Avvocatura Erariale deduce la violazione degli artt. 1 e 43 R.D. 1611/33 e 5 n. 21 del DPR 30/185 per avere la Corte di Palermo erroneamente affermato la rilevanza esterna (ai fini dell'art. 75 c.p.c.) del consenso al promovimento della lite previsto dalla norma statutaria in capo al Consiglio d'Amministrazione, là dove la formazione di tale consenso dovevasi ritenere mero atto interno dell'Azienda, affatto irrilevante all'esterno in base alla considerazione della presunzione di componimento di ogni contrasto per il solo fatto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, presunzione posta in via generale dall'art. 12 della legge 103/79. La censura è fondata con la conseguenza che è, da un canto, certamente ammissibile il ricorso (sotto il versante della capacità processuale dell'MA in questa sede) e, dall'altro, certamente errata la decisione della Corte di merito di ritenere improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad essa proposto, per la mancata produzione da parte dell'Avvocatura Distrettuale della delibera del C.d'A. dell'MA autorizzante lee il suo Presidente al promovimento della lite ai sensi della richiamata previsione statutaria (art. 5 n. 21 DPR 30/85). Ed infatti, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di ripetutamente formulare principi, con riguardo alla capacità processuale di vari enti ed allo jus postulandi dell'Avvocatura (cfr. S.U. 484/99 - 8594/98 - 8587/97 - 9523/96 e Cass. 7011/97 - 10020/97-1308/90) che si vanno - sinteticamente a precisare nei termini di cui appresso. Deve quindi affermarsi che, non solo nell'ipotesi di rappresentanza obbligatoria (come per l'MA: cfr. Cass. 14375/00), ma anche in quelle di rappresentanza e difesa facoltativa di enti da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, nei singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico medesima né che questa produca il mandato all'Avvocatura provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 RD 1611/33 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze 4 tra organi, sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte intra moenia dalla previsione dell'art. 12 della legge 103/79, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione juris et de jure di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni rivenienti dalla inosservanza di regole (anche solo statutarie) di formazione del consenso stesso. Essendosi dall'osservanza di tali principi la Corte di merito evidentemente sottratta, devesi cassare l'impugnata sentenza rinviando ad altra Sezione della stessa Corte perché, di tali principi fatta corretta applicazione, si proceda all'esame dell'appello a suo tempo dall'MA proposto (oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le - spese - ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 23 Gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Cnocive % S IL CANCELLIERE Comando Markalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2 APR. 2003 IL CANCELIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29/04/03 al n. 2599 Mod. 9 Art. 2599 Camp. (€ 143,77) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) бала I D