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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 706/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROSA CILEA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_2
SE e dell'avv. STEFANO ROVELLI RESISTENTI
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1. IN VIA PRINCIPALE: Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di – Parte_1 in qualità di personale ATA, profilo assistente amministrativo (di seguito AA), collaboratore scolastico (di seguito CS), assistente tecnico (di seguito AT) all'immediato reinserimento nelle graduatorie ATA III fascia, triennio 2024/2027 della provincia di nonché in ogni altra graduatoria relativa CP_2 all'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato ATA ed al reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato presso l'IC Leonardo da Vinci di giusta applicazione dell'istituto CP_3 giuridico della riabilitazione di cui all'art 501 d.lgs 297/1994 . Previa disapplicazione – ove occorra – Del decreto prot. N. 692 del 11.2.2025 dell'IC <> di Gaggiano (MI) con il quale è stato disposto il depennamento della nominata istante dalle graduatorie ATA III fascia 2024/2027 e la consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro giusto contratto prot. n. 2296 del 18.9.2024; Del provvedimento Prot. Pa 4756 del 3.3.2025 con il quale l di ha provveduto a denegare la richiesta di applicazione CP_2 dell'istituto della riabilitazione ex art. 501 del d.lgs 297/1994; E di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi connessi e/o correlati anche non conosciuti da parte ricorrente.
2. IN VIA PRINCIPALE E PER L'EFFETTO: La condanna dell'Amministrazione resistente – segnatamente all'applicazione dell'istituto Controparte_4 giuridico della riabilitazione ex art. 501 d.lgs. 297/94 nei confronti dell'odierna ricorrente e la condanna dell' all'immediato ripristino della posizione di diritto spettante alla ricorrente e Controparte_5 dunque alla conferma dell'assunzione a tempo determinato giusto contratto prot. N. 2296 del 18.9.2024 stipulato con il Dirigente Scolastico dell'I.C. <> di Gaggiano (MI) oltreché al riconoscimento giuridico del servizio prestato dalla suddetta alle dipendenze della scuola di Controparte_3
dal 18.9.2024 al 11.2.2025, con ogni beneficio ed effetto di legge. CP_3
3. IN OGNI CASO: Condannare l'amministrazione resistente – segnatamente
[...]
al pagamento delle spese e competenze Controparte_6 del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
• in via principale, nel merito: 1) rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
• In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
presentò domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e d'istituto di terza Parte_1 fascia, per il personale ATA, relativamente al triennio 2017/2020, dichiarando di possedere, come titolo di accesso, il diploma di maturità conseguito nell'anno scolastico 2015/2016, con votazione di 98/100, presso l'istituto paritario di secondo grado “Michelangelo” di Scordia (CT) (doc. 1 di parte resistente). Dopo aver prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in virtù dell'inserimento nella suddetta graduatoria, la ricorrente ebbe accesso alla prima fascia della graduatoria e venne immessa in ruolo con decorrenza dal primo settembre 2021 (v. stato matricolare depositato da parte resistente quale doc. 13). A seguito di accertamenti sulle dichiarazioni rese nella domanda per l'accesso alla prima fascia, nella quale la ricorrente aveva indicato il medesimo titolo di studio già dichiarato nella precedente istanza, l'amministrazione resistente svolse i necessari controlli sul tale titolo di studio ed ebbe modo di appurare che Parte_1
non aveva mai conseguito il diploma di cui si tratta (docc. 4/9 di parte resistente).
[...]
L'amministrazione, pertanto, avviò il procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, all'esito del quale quest'ultima venne licenziata senza preavviso per aver dichiarato un titolo falso allegando un diploma contraffatto (docc. 10 e 11, sempre di parte resistente).
impugnò il licenziamento ma il ricorso venne respinto con sentenza del tribunale di Parte_1
Milano n. 3021/2022, pubblicata in data 23 dicembre 2022 e passata in giudicato (doc. 2 di parte ricorrente;
il passaggio in giudicato costituisce circostanza ammessa dalla stessa difesa della ricorrente che, durante l'udienza di discussione della causa, ha fornito una propria giustificazione sulla scelta di non appellare la pronuncia). Il 21 giugno 2024 la ricorrente presentò domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2024/2027, indicando di aver conseguito, il 18 luglio 2023, il diploma di scuola secondaria presso l'istituto paritario “IDA” di IA (doc. 3 di parte ricorrente e doc. 12 di parte resistente). In tale domanda, la ricorrente dichiarò altresì “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione” (v. pag. 25 della domanda in esame). In seguito all'inserimento nella graduatoria, ottenne un contratto di lavoro presso Parte_1
l'istituto “ di a decorrere dal 18 settembre 2024 fino al termine dell'anno Controparte_3 CP_3 scolastico (circostanza pacifica e risultante dal citato stato matricolare). L'istituto verificò le dichiarazioni presenti nella domanda di accesso alla graduatoria e accertò che la ricorrente era stata licenziata per l'utilizzo di un diploma falso;
ne seguì il decreto della dirigente scolastica dell'11 febbraio 2025 con il quale venne depennata dalle graduatorie e il contratto di lavoro Parte_1 fu immediatamente risolto (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 14 di parte resistente). La ricorrente, a mezzo della propria procuratrice, il 13 febbraio 2025 impugnò in via stragiudiziale il decreto con pec inviata all'istituto scolastico (doc. 4 di parte ricorrente) e lo stesso giorno chiese all' Controparte_2 di l'applicazione della riabilitazione (doc. 5 della medesima parte); il 3 marzo successivo l CP_2 [...]
rispose negativamente (doc. 6, sempre di parte ricorrente). CP_2
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio la ricorrente, lamentando l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, ha chiesto l'accertamento dei propri diritti alla riabilitazione, ai sensi dell'art. 501 del D. L.vo n. 297/94, e all'immediato reinserimento nella graduatoria, con condanna dell' CP_3
alla reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_2
, contestando la sussistenza dei presupposti per la riabilitazione, evidenziando
[...] altresì le false dichiarazioni rese dalla ricorrente al momento della richiesta di inserimento nelle graduatorie del triennio 2024/2027 e chiedendo il rigetto delle domande proposte nel ricorso.
2. La legittimazione passiva delle parti chiamate in giudizio dalla ricorrente
La ricorrente ha citato, oltre al del merito, l Controparte_1 Controparte_2
e l' di .
[...] Controparte_3 CP_3
Tuttavia, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del (con gli Uffici scolastici CP_1 CP_1 territoriali e con i singoli istituti) rimane quindi indifferente rispetto ai terzi. Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Men che meno, per gli stessi motivi, si deve ravvedere nell'istituto scolastico evocato in causa un soggetto con propria legittimazione processuale.
3. L'insussistenza dei presupposti per la riabilitazione richiesta da parte ricorrente e l'infondatezza del ricorso.
Come s'è accennato, parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla riabilitazione ai sensi dell'art. 501 del D. L.vo n. 297/94 al fine di ottenere l'immediato reinserimento nella graduatoria, con condanna dell' alla reintegrazione nel posto di lavoro. Controparte_3
In particolare, evidenzia di aver mantenuto una condotta meritevole per più di due Parte_1 anni dal momento della sanzione disciplinare, essendosi “impegnata nel conseguimento di un nuovo titolo d'accesso per potersi utilmente inserire nelle graduatorie d'interesse” e avendo “svolto servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica senza demerito alcuno (cfr. vedi servizio dal 18.9.24 al 11.2.2025)”. L'interpretazione del citato art. 501 offerta da parte ricorrente non può essere condivisa, per più ragioni, come fondatamente esposto da parte resistente nella propria comparsa. Questo è il testo della norma in esame: “Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d)”. La formulazione letterale dell'articolo in esame e la ratio che vi è sottesa (ossia quella di consentire al dipendente in servizio di dimostrare all'amministrazione la propria buona condotta dopo un comportamento illegittimo) impongono di ritenere che la riabilitazione sia prevista esclusivamente per le sanzioni disciplinari conservative e non, invece, per i licenziamenti. A questa conclusione si giunge, infatti, considerando che:
- risolto il rapporto di lavoro, l'ex-dipendente non può essere soggetto ad alcun giudizio del comitato di valutazione, che è competente esclusivamente per i dipendenti in servizio;
- il termine biennale per la valutazione è elevato a cinque anni per l'ipotesi più grave tra quelle conservative, prevista dal citato art. 492, comma 2, lettera d), mentre nulla è previsto per l'ipotesi della sanzione espulsiva disciplinata dalla successiva lettera e); sarebbe ovviamente illogico che la valutazione sulla buona condotta copra un periodo più breve nel caso di licenziamento disciplinare rispetto alle ipotesi di sanzioni meno gravi: è evidente, dunque, che il legislatore non ha elevato a cinque o più anni il periodo di valutazione per il caso di licenziamento semplicemente perché quel caso non rientra nelle ipotesi di riabilitazione. Quanto al primo dei due aspetti citati, va evidenziato che parte ricorrente, al fine di calcolare il biennio, arriva a considerare non solo il periodo di impiego (peraltro illegittimamente ottenuto, come più avanti sarà indicato) presso l'amministrazione resistente, dal 18.9.24 al 11.2.2025, ma addirittura il periodo nel quale mancava qualsiasi rapporto con l'amministrazione, richiamando l'impegno profuso, in tale periodo, per procurarsi un titolo idoneo. Questa tesi è del tutto contraria alla lettera e allo spirito della norma di cui si discute, in quanto presupporrebbe, da parte del comitato, un giudizio sulla “condotta meritevole” attraverso elementi del tutto estranei al rapporto di lavoro: è chiaro, invece, che il comitato è deputato a svolgere valutazioni esclusivamente rispetto all'operato lavorativo del dipendente. Le considerazioni che precedono sono esaustive per il rigetto della domanda della ricorrente di applicazione dell'istituto della riabilitazione e per il rigetto della domanda, proposta in via consequenziale rispetto alla prima, di reintegrazione nel posto di lavoro. Solo a fini di completezza, alla luce del contenuto del ricorso, sono opportune le seguenti osservazioni ulteriori. Le argomentazioni di parte ricorrente sulla funzione sociale dell'istituto della riabilitazione, quale strumento “di rivalsa e di reinserimento” e sul “carattere rieducativo della pena” non colgono nel segno per più ragioni: in primo luogo i confini stabiliti dal legislatore per la riabilitazione dei dipendenti della scuola sono certamente legittimi, a tutela dell'interesse dell'amministrazione scolastica a instaurare rapporti di lavoro esclusivamente con persone che non si siano macchiate di comportamenti tanto gravi da meritare la destituzione (art. 97, secondo comma, Cost.); attraverso tali limiti all'istituto della riabilitazione, inoltre, si garantisce l'accesso al lavoro ai cittadini meritevoli, attraverso concorsi regolari (art. 97, ultimo comma, Cost.), senza privilegiare invece coloro che abbiano avuto ingresso attraverso un comportamento illecito;
ancora, il reinserimento sociale (non l'invocata “rivalsa”, posto che il termine allude a situazioni ben diverse da quella di cui si tratta) ben può essere perseguito dalla ricorrente attraverso la ricerca di un'occupazione lavorativa al di fuori della pubblica amministrazione, nel rispetto del carattere rieducativo della pena. Va altresì rilevato che l'accesso alle graduatorie per il triennio 2024/2027 non era consentito alla ricorrente proprio in ragione del precedente licenziamento (v. art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 e D.M. 89/2024) e pertanto la riammissione in servizio sarebbe contraria alla legge. Infine, ma non per importanza, si deve osservare che nel momento in cui la ricorrente ha domandato l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2024/2027, ha falsamento dichiarato di non essere stata licenziata né dichiarata decaduta da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi. È evidente, quindi, che tale falsa dichiarazione impedisce, in ogni caso, la reintegra richiesta;
del resto, anche nell'astratta ipotesi in cui si volessero seguire le tesi interpretative di parte ricorrente in ordine all'istituto della riabilitazione, mancherebbe del tutto la condotta meritevole richiesta dalla norma, proprio a causa delle false dichiarazioni in esame.
4. Le spese di lite.
Parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente le spese di lite secondo il principio di soccombenza. Le spese sono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata istruita in via solo documentale e che è stata celebrata una sola udienza;
deve, inoltre, operarsi la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in ragione del fatto che parte resistente è stata difesa dai propri funzionari.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 maggio 2025:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 3.703,20 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 9 luglio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 706/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROSA CILEA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_2
SE e dell'avv. STEFANO ROVELLI RESISTENTI
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1. IN VIA PRINCIPALE: Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di – Parte_1 in qualità di personale ATA, profilo assistente amministrativo (di seguito AA), collaboratore scolastico (di seguito CS), assistente tecnico (di seguito AT) all'immediato reinserimento nelle graduatorie ATA III fascia, triennio 2024/2027 della provincia di nonché in ogni altra graduatoria relativa CP_2 all'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato ATA ed al reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato presso l'IC Leonardo da Vinci di giusta applicazione dell'istituto CP_3 giuridico della riabilitazione di cui all'art 501 d.lgs 297/1994 . Previa disapplicazione – ove occorra – Del decreto prot. N. 692 del 11.2.2025 dell'IC <> di Gaggiano (MI) con il quale è stato disposto il depennamento della nominata istante dalle graduatorie ATA III fascia 2024/2027 e la consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro giusto contratto prot. n. 2296 del 18.9.2024; Del provvedimento Prot. Pa 4756 del 3.3.2025 con il quale l di ha provveduto a denegare la richiesta di applicazione CP_2 dell'istituto della riabilitazione ex art. 501 del d.lgs 297/1994; E di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi connessi e/o correlati anche non conosciuti da parte ricorrente.
2. IN VIA PRINCIPALE E PER L'EFFETTO: La condanna dell'Amministrazione resistente – segnatamente all'applicazione dell'istituto Controparte_4 giuridico della riabilitazione ex art. 501 d.lgs. 297/94 nei confronti dell'odierna ricorrente e la condanna dell' all'immediato ripristino della posizione di diritto spettante alla ricorrente e Controparte_5 dunque alla conferma dell'assunzione a tempo determinato giusto contratto prot. N. 2296 del 18.9.2024 stipulato con il Dirigente Scolastico dell'I.C. <> di Gaggiano (MI) oltreché al riconoscimento giuridico del servizio prestato dalla suddetta alle dipendenze della scuola di Controparte_3
dal 18.9.2024 al 11.2.2025, con ogni beneficio ed effetto di legge. CP_3
3. IN OGNI CASO: Condannare l'amministrazione resistente – segnatamente
[...]
al pagamento delle spese e competenze Controparte_6 del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
• in via principale, nel merito: 1) rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
• In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
presentò domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e d'istituto di terza Parte_1 fascia, per il personale ATA, relativamente al triennio 2017/2020, dichiarando di possedere, come titolo di accesso, il diploma di maturità conseguito nell'anno scolastico 2015/2016, con votazione di 98/100, presso l'istituto paritario di secondo grado “Michelangelo” di Scordia (CT) (doc. 1 di parte resistente). Dopo aver prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in virtù dell'inserimento nella suddetta graduatoria, la ricorrente ebbe accesso alla prima fascia della graduatoria e venne immessa in ruolo con decorrenza dal primo settembre 2021 (v. stato matricolare depositato da parte resistente quale doc. 13). A seguito di accertamenti sulle dichiarazioni rese nella domanda per l'accesso alla prima fascia, nella quale la ricorrente aveva indicato il medesimo titolo di studio già dichiarato nella precedente istanza, l'amministrazione resistente svolse i necessari controlli sul tale titolo di studio ed ebbe modo di appurare che Parte_1
non aveva mai conseguito il diploma di cui si tratta (docc. 4/9 di parte resistente).
[...]
L'amministrazione, pertanto, avviò il procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, all'esito del quale quest'ultima venne licenziata senza preavviso per aver dichiarato un titolo falso allegando un diploma contraffatto (docc. 10 e 11, sempre di parte resistente).
impugnò il licenziamento ma il ricorso venne respinto con sentenza del tribunale di Parte_1
Milano n. 3021/2022, pubblicata in data 23 dicembre 2022 e passata in giudicato (doc. 2 di parte ricorrente;
il passaggio in giudicato costituisce circostanza ammessa dalla stessa difesa della ricorrente che, durante l'udienza di discussione della causa, ha fornito una propria giustificazione sulla scelta di non appellare la pronuncia). Il 21 giugno 2024 la ricorrente presentò domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2024/2027, indicando di aver conseguito, il 18 luglio 2023, il diploma di scuola secondaria presso l'istituto paritario “IDA” di IA (doc. 3 di parte ricorrente e doc. 12 di parte resistente). In tale domanda, la ricorrente dichiarò altresì “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione” (v. pag. 25 della domanda in esame). In seguito all'inserimento nella graduatoria, ottenne un contratto di lavoro presso Parte_1
l'istituto “ di a decorrere dal 18 settembre 2024 fino al termine dell'anno Controparte_3 CP_3 scolastico (circostanza pacifica e risultante dal citato stato matricolare). L'istituto verificò le dichiarazioni presenti nella domanda di accesso alla graduatoria e accertò che la ricorrente era stata licenziata per l'utilizzo di un diploma falso;
ne seguì il decreto della dirigente scolastica dell'11 febbraio 2025 con il quale venne depennata dalle graduatorie e il contratto di lavoro Parte_1 fu immediatamente risolto (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 14 di parte resistente). La ricorrente, a mezzo della propria procuratrice, il 13 febbraio 2025 impugnò in via stragiudiziale il decreto con pec inviata all'istituto scolastico (doc. 4 di parte ricorrente) e lo stesso giorno chiese all' Controparte_2 di l'applicazione della riabilitazione (doc. 5 della medesima parte); il 3 marzo successivo l CP_2 [...]
rispose negativamente (doc. 6, sempre di parte ricorrente). CP_2
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio la ricorrente, lamentando l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, ha chiesto l'accertamento dei propri diritti alla riabilitazione, ai sensi dell'art. 501 del D. L.vo n. 297/94, e all'immediato reinserimento nella graduatoria, con condanna dell' CP_3
alla reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_2
, contestando la sussistenza dei presupposti per la riabilitazione, evidenziando
[...] altresì le false dichiarazioni rese dalla ricorrente al momento della richiesta di inserimento nelle graduatorie del triennio 2024/2027 e chiedendo il rigetto delle domande proposte nel ricorso.
2. La legittimazione passiva delle parti chiamate in giudizio dalla ricorrente
La ricorrente ha citato, oltre al del merito, l Controparte_1 Controparte_2
e l' di .
[...] Controparte_3 CP_3
Tuttavia, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del (con gli Uffici scolastici CP_1 CP_1 territoriali e con i singoli istituti) rimane quindi indifferente rispetto ai terzi. Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Men che meno, per gli stessi motivi, si deve ravvedere nell'istituto scolastico evocato in causa un soggetto con propria legittimazione processuale.
3. L'insussistenza dei presupposti per la riabilitazione richiesta da parte ricorrente e l'infondatezza del ricorso.
Come s'è accennato, parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla riabilitazione ai sensi dell'art. 501 del D. L.vo n. 297/94 al fine di ottenere l'immediato reinserimento nella graduatoria, con condanna dell' alla reintegrazione nel posto di lavoro. Controparte_3
In particolare, evidenzia di aver mantenuto una condotta meritevole per più di due Parte_1 anni dal momento della sanzione disciplinare, essendosi “impegnata nel conseguimento di un nuovo titolo d'accesso per potersi utilmente inserire nelle graduatorie d'interesse” e avendo “svolto servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica senza demerito alcuno (cfr. vedi servizio dal 18.9.24 al 11.2.2025)”. L'interpretazione del citato art. 501 offerta da parte ricorrente non può essere condivisa, per più ragioni, come fondatamente esposto da parte resistente nella propria comparsa. Questo è il testo della norma in esame: “Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d)”. La formulazione letterale dell'articolo in esame e la ratio che vi è sottesa (ossia quella di consentire al dipendente in servizio di dimostrare all'amministrazione la propria buona condotta dopo un comportamento illegittimo) impongono di ritenere che la riabilitazione sia prevista esclusivamente per le sanzioni disciplinari conservative e non, invece, per i licenziamenti. A questa conclusione si giunge, infatti, considerando che:
- risolto il rapporto di lavoro, l'ex-dipendente non può essere soggetto ad alcun giudizio del comitato di valutazione, che è competente esclusivamente per i dipendenti in servizio;
- il termine biennale per la valutazione è elevato a cinque anni per l'ipotesi più grave tra quelle conservative, prevista dal citato art. 492, comma 2, lettera d), mentre nulla è previsto per l'ipotesi della sanzione espulsiva disciplinata dalla successiva lettera e); sarebbe ovviamente illogico che la valutazione sulla buona condotta copra un periodo più breve nel caso di licenziamento disciplinare rispetto alle ipotesi di sanzioni meno gravi: è evidente, dunque, che il legislatore non ha elevato a cinque o più anni il periodo di valutazione per il caso di licenziamento semplicemente perché quel caso non rientra nelle ipotesi di riabilitazione. Quanto al primo dei due aspetti citati, va evidenziato che parte ricorrente, al fine di calcolare il biennio, arriva a considerare non solo il periodo di impiego (peraltro illegittimamente ottenuto, come più avanti sarà indicato) presso l'amministrazione resistente, dal 18.9.24 al 11.2.2025, ma addirittura il periodo nel quale mancava qualsiasi rapporto con l'amministrazione, richiamando l'impegno profuso, in tale periodo, per procurarsi un titolo idoneo. Questa tesi è del tutto contraria alla lettera e allo spirito della norma di cui si discute, in quanto presupporrebbe, da parte del comitato, un giudizio sulla “condotta meritevole” attraverso elementi del tutto estranei al rapporto di lavoro: è chiaro, invece, che il comitato è deputato a svolgere valutazioni esclusivamente rispetto all'operato lavorativo del dipendente. Le considerazioni che precedono sono esaustive per il rigetto della domanda della ricorrente di applicazione dell'istituto della riabilitazione e per il rigetto della domanda, proposta in via consequenziale rispetto alla prima, di reintegrazione nel posto di lavoro. Solo a fini di completezza, alla luce del contenuto del ricorso, sono opportune le seguenti osservazioni ulteriori. Le argomentazioni di parte ricorrente sulla funzione sociale dell'istituto della riabilitazione, quale strumento “di rivalsa e di reinserimento” e sul “carattere rieducativo della pena” non colgono nel segno per più ragioni: in primo luogo i confini stabiliti dal legislatore per la riabilitazione dei dipendenti della scuola sono certamente legittimi, a tutela dell'interesse dell'amministrazione scolastica a instaurare rapporti di lavoro esclusivamente con persone che non si siano macchiate di comportamenti tanto gravi da meritare la destituzione (art. 97, secondo comma, Cost.); attraverso tali limiti all'istituto della riabilitazione, inoltre, si garantisce l'accesso al lavoro ai cittadini meritevoli, attraverso concorsi regolari (art. 97, ultimo comma, Cost.), senza privilegiare invece coloro che abbiano avuto ingresso attraverso un comportamento illecito;
ancora, il reinserimento sociale (non l'invocata “rivalsa”, posto che il termine allude a situazioni ben diverse da quella di cui si tratta) ben può essere perseguito dalla ricorrente attraverso la ricerca di un'occupazione lavorativa al di fuori della pubblica amministrazione, nel rispetto del carattere rieducativo della pena. Va altresì rilevato che l'accesso alle graduatorie per il triennio 2024/2027 non era consentito alla ricorrente proprio in ragione del precedente licenziamento (v. art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 e D.M. 89/2024) e pertanto la riammissione in servizio sarebbe contraria alla legge. Infine, ma non per importanza, si deve osservare che nel momento in cui la ricorrente ha domandato l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2024/2027, ha falsamento dichiarato di non essere stata licenziata né dichiarata decaduta da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi. È evidente, quindi, che tale falsa dichiarazione impedisce, in ogni caso, la reintegra richiesta;
del resto, anche nell'astratta ipotesi in cui si volessero seguire le tesi interpretative di parte ricorrente in ordine all'istituto della riabilitazione, mancherebbe del tutto la condotta meritevole richiesta dalla norma, proprio a causa delle false dichiarazioni in esame.
4. Le spese di lite.
Parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente le spese di lite secondo il principio di soccombenza. Le spese sono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata istruita in via solo documentale e che è stata celebrata una sola udienza;
deve, inoltre, operarsi la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in ragione del fatto che parte resistente è stata difesa dai propri funzionari.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 maggio 2025:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 3.703,20 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 9 luglio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani