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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.270 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.IZZO MICHELA ) che la rapp.ta e difende in virtù C.F._2 di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-01-2024 la parte ricorrente esponeva di aver proposto la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, suscettibile di miglioramento con adeguata terapia farmacologica, e la presenza di degenerazione artrosica, radiologicamente di modica entità incidono praticamente in misura molto limitata sulla validità della ricorrente. Tali patologie non incidono sula condizione di gravità dell'handicap, sicchè non può essere riconosciuta detta condizione in capo alla ricorrente.
La ctu è adeguatamente motivata ed è scevra da vizi logici, quindi le sue conclusioni sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.270 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.IZZO MICHELA ) che la rapp.ta e difende in virtù C.F._2 di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-01-2024 la parte ricorrente esponeva di aver proposto la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con la presente opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, suscettibile di miglioramento con adeguata terapia farmacologica, e la presenza di degenerazione artrosica, radiologicamente di modica entità incidono praticamente in misura molto limitata sulla validità della ricorrente. Tali patologie non incidono sula condizione di gravità dell'handicap, sicchè non può essere riconosciuta detta condizione in capo alla ricorrente.
La ctu è adeguatamente motivata ed è scevra da vizi logici, quindi le sue conclusioni sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)