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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 817/2025 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Villoni, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro De Gasperis, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1°.04.2025, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa coniugale alla moglie;
CP_1 di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie, pari ad euro 450,00 mensili;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari ad euro 300,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Frosinone (FR), il
16.10.1994; dal matrimonio nascevano due figli, e rispettivamente, nelle date del Per_1 Per_2
16.03.1995 e del 13.08.2001; la casa coniugale, sita in Ripi (FR), via San Giovanni n. 101, era di proprietà esclusiva del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
la moglie, in costanza di matrimonio, si occupava in via esclusiva della gestione familiare;
essa, in particolare, svolgeva attività lavorativa, saltuaria e non regolarizzata, di assistenza ad anziani;
la stessa si accingeva ad intraprendere un percorso formativo promosso dalla Regione Lazio, della durata di circa un anno, per il conseguimento dell'abilitazione alla qualifica di o.s.s.; il marito, al contrario, era occupato come operaio, con contratto di lavoro full time, divenuto a tempo indeterminato nel febbraio del 2025, presso la società Lauretti
Automazioni Industriali s.r.l., avente sede in Ceccano (FR), e percepiva stipendio mensile pari a circa euro
1.600,00; la figlia primogenita delle parti, era affetta da una disabilità fisica e psichica sin dal 2008, Per_1 per la quale veniva riconosciuta invalida al 67% e inabile al lavoro;
il figlio secondogenito, invece, Per_2 aveva esperienze lavorative ed era in attesa di essere nuovamente occupato, avendo superato una selezione presso un'azienda sita nel territorio di Frosinone. si è costituito in giudizio, dichiarandosi disponibile a trasformare il procedimento intentato CP_1 dalla moglie in consensuale e chiedendo, in via principale, di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi sia per tentare una riconciliazione che per addivenire ad un accordo;
in via subordinata, di pronunciare la separazione consensuale dei coniugi;
di assegnare la casa coniugale alla moglie, prevedendo che ivi risiederanno unicamente la moglie e i due figli, con esclusione di qualsiasi altro soggetto terzo;
di rigettare la domanda di mantenimento elevata dalla moglie;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia primogenita delle parti, pari ad euro 120,00 mensili. Per_1
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli intendeva conservare l'unione familiare anche nell'interesse dei figli ed era disponibile a fare ogni sacrificio per il bene della sua famiglia, come aveva sempre fatto;
l'unione coniugale nell'ultimo periodo subiva un deterioramento a causa del comportamento tenuto dalla moglie, la quale si allontanava dal marito in un periodo nel quale egli restava privo di una stabile occupazione lavorativa, in tal modo facendogli mancare ogni sostegno morale e materiale;
infondata era l'avversaria richiesta di mantenimento, stante l'indipendenza economica della stessa moglie richiedente, la quale, per quanto di conoscenza del marito, percepiva introiti mensili pari a circa euro 2.000,00; in particolare, essa per tutte le notti e per tutta la giornata della domenica prestava assistenza ad un'anziana e percepiva euro 50,00 a notte ed euro 100,00 per la giornata della domenica;
essa, inoltre, dal lunedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, svolgeva attività di badante presso un'altra anziana, mentre la mattina svolgeva il tirocinio da o.s.s. presso l'Ospedale di Frosinone;
il marito, al contrario, dal 1°.01.2025 svolgeva attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della società Lauretti
Automazioni Industriali s.r.l., avente sede in Ceccano (FR), e percepiva stipendio mensile pari a circa euro
1.600,00; lo stesso, inoltre, era solito versare alla figlia primogenita, la somma di euro 30,00 a Per_1 settimana, per un totale di euro 120,00 mensili, importo ritenuto congruo per le esigenze della figlia.
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., la ricorrente ha reiterato le domande già formulate nel ricorso, negando di percepire compensi mensili pari a circa euro 2.000,00 ed evidenziando, al contrario, che la stessa era solita prestare assistenza ad una persona anziana per mero spirito solidaristico, senza pretendere alcun compenso. Nella seconda memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il resistente ha insistito nelle domande elevate nella comparsa di risposta e formulato istanze istruttorie.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, Parte II, Serie A, N. 57);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 28.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 817/2025 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Villoni, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro De Gasperis, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1°.04.2025, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa coniugale alla moglie;
CP_1 di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie, pari ad euro 450,00 mensili;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari ad euro 300,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Frosinone (FR), il
16.10.1994; dal matrimonio nascevano due figli, e rispettivamente, nelle date del Per_1 Per_2
16.03.1995 e del 13.08.2001; la casa coniugale, sita in Ripi (FR), via San Giovanni n. 101, era di proprietà esclusiva del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
la moglie, in costanza di matrimonio, si occupava in via esclusiva della gestione familiare;
essa, in particolare, svolgeva attività lavorativa, saltuaria e non regolarizzata, di assistenza ad anziani;
la stessa si accingeva ad intraprendere un percorso formativo promosso dalla Regione Lazio, della durata di circa un anno, per il conseguimento dell'abilitazione alla qualifica di o.s.s.; il marito, al contrario, era occupato come operaio, con contratto di lavoro full time, divenuto a tempo indeterminato nel febbraio del 2025, presso la società Lauretti
Automazioni Industriali s.r.l., avente sede in Ceccano (FR), e percepiva stipendio mensile pari a circa euro
1.600,00; la figlia primogenita delle parti, era affetta da una disabilità fisica e psichica sin dal 2008, Per_1 per la quale veniva riconosciuta invalida al 67% e inabile al lavoro;
il figlio secondogenito, invece, Per_2 aveva esperienze lavorative ed era in attesa di essere nuovamente occupato, avendo superato una selezione presso un'azienda sita nel territorio di Frosinone. si è costituito in giudizio, dichiarandosi disponibile a trasformare il procedimento intentato CP_1 dalla moglie in consensuale e chiedendo, in via principale, di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi sia per tentare una riconciliazione che per addivenire ad un accordo;
in via subordinata, di pronunciare la separazione consensuale dei coniugi;
di assegnare la casa coniugale alla moglie, prevedendo che ivi risiederanno unicamente la moglie e i due figli, con esclusione di qualsiasi altro soggetto terzo;
di rigettare la domanda di mantenimento elevata dalla moglie;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia primogenita delle parti, pari ad euro 120,00 mensili. Per_1
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli intendeva conservare l'unione familiare anche nell'interesse dei figli ed era disponibile a fare ogni sacrificio per il bene della sua famiglia, come aveva sempre fatto;
l'unione coniugale nell'ultimo periodo subiva un deterioramento a causa del comportamento tenuto dalla moglie, la quale si allontanava dal marito in un periodo nel quale egli restava privo di una stabile occupazione lavorativa, in tal modo facendogli mancare ogni sostegno morale e materiale;
infondata era l'avversaria richiesta di mantenimento, stante l'indipendenza economica della stessa moglie richiedente, la quale, per quanto di conoscenza del marito, percepiva introiti mensili pari a circa euro 2.000,00; in particolare, essa per tutte le notti e per tutta la giornata della domenica prestava assistenza ad un'anziana e percepiva euro 50,00 a notte ed euro 100,00 per la giornata della domenica;
essa, inoltre, dal lunedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, svolgeva attività di badante presso un'altra anziana, mentre la mattina svolgeva il tirocinio da o.s.s. presso l'Ospedale di Frosinone;
il marito, al contrario, dal 1°.01.2025 svolgeva attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della società Lauretti
Automazioni Industriali s.r.l., avente sede in Ceccano (FR), e percepiva stipendio mensile pari a circa euro
1.600,00; lo stesso, inoltre, era solito versare alla figlia primogenita, la somma di euro 30,00 a Per_1 settimana, per un totale di euro 120,00 mensili, importo ritenuto congruo per le esigenze della figlia.
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., la ricorrente ha reiterato le domande già formulate nel ricorso, negando di percepire compensi mensili pari a circa euro 2.000,00 ed evidenziando, al contrario, che la stessa era solita prestare assistenza ad una persona anziana per mero spirito solidaristico, senza pretendere alcun compenso. Nella seconda memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il resistente ha insistito nelle domande elevate nella comparsa di risposta e formulato istanze istruttorie.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, Parte II, Serie A, N. 57);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 28.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema