Articolo 5 della Legge 22 novembre 1990, n. 354
Articolo 4
Versione
16 dicembre 1990
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1990