Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato attraverso quali meccanismi l'indagato, che non ricopriva più cariche pubbliche, poteva continuare a compromettere il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'attività della P.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2004, n. 22377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22377 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO ES - Presidente - del 10/03/2004
Dott. LEONESI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 628
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 45105/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 21/10/03 del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. M. Manfreda, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza 21/10/2003, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente giorno otto, dal Gip del Tribunale di Brindisi a carico di RR ER, indagato in ordine al reato di concussione continuata, perché, abusando della sua qualità di assessore ai LL.PP. del Comune di Brindisi, aveva costretto o comunque indotto DE ES a promettergli la somma di lire 50.000.000, in relazione LLincarico ricevuto in data 19/7/2000 di coordinatore per la sicurezza dei lavori di restauro di "Palazzo Guerrieri", e a versargli le somme di lire 5.000.000 e di lire 1.500.000, per conseguire altri incarichi in materia di sicurezza relativi alla ristrutturazione della pavimentazione stradale e alla realizzazione di una discarica, incarichi realmente conferiti rispettivamente in data 2/12/1999 e in data 18/4/2000.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo plurime violazioni di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, nonché sull'adeguatezza della misura. Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Non ha pregio la doglianza circa l'asserita violazione dell'art. 309/5^ c.p.p., per avere il P.M. prodotto in sede di riesame e il Tribunale preso in considerazione atti d'indagine risalenti a prima della richiesta della misura, ma non trasmessi al Gip. Il richiamo alla citata norma non è pertinente, perché non è in discussione il mancato o il tardivo invio al giudice del riesame di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al Gip, con i conseguenti riflessi sull'efficacia della misura. La norma che viene qui in rilievo è il comma 9 dell'art. 309 c.p.p., che consente alle parti di addurre elementi nuovi a sostegno delle proprie richieste. Ne consegue che l'allegazione da parte del P.M. di elementi di prova non contenuti nella richiesta a suo tempo presentata al Gip e comunque acquisiti non incide, di per sè, sulla legittimità della misura coercitiva e non da luogo ad alcuna nullità, essendo nella facoltà delle parti addurre elementi "nel corso dell'udienza" di riesame, che possono formare oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Ovviamente identica facoltà va riconosciuta LLindagato e non è dato ravvisare in tale sistema alcun pericolo per il concreto esercizio del diritto di difesa, che viene assicurato dalla garanzia del contraddittorio.
La ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria è supportata da un iter motivazionale adeguato e logico, che fa leva essenzialmente sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa DE ES, che ha ricostruito con precisione e coerenza ogni episodio di cui è rimasto vittima, senza reticenze e senza timori di ritorsioni, accreditando così la sua piena attendibilità, non smentita, allo stato, da contrari elementi acquisiti agli atti. Non ha mancato il giudice a qua di sottolineare che il RR era inserito in un "complesso meccanismo, facente capo LLNI (sindaco di Brindisi), volto ad operare un pregnante controllo sulla cosa pubblica brindisina", per inferirne che l'abuso della qualità da parte dell'indagato non necessariamente deve riflettersi sulla sua specifica competenza, ma è sufficiente che sia strumentale LLagevolazione dell'atto intimidatorio, per porre in stato di soggezione il soggetto passivo e determinarlo LLindebita promessa o dazione di denaro (principio riferito specificamente LLincarico relativo al "Palazzo Guerrieri" e rientrante nella competenza di altro assessore). Il giudice del riesame, infine, a ulteriore conforto della postulazione d'accusa, ha richiamato anche le dichiarazioni del Fanuzzi, confermative della sistematicità ed abitualità dell'illecito modus operandi del prevenuto. Quanto alle esigenze cautelari, osserva la Corte che la censura relativa al pericolo di fuga non è correlata al contenuto della decisione impugnata, che non ha dato alcun rilievo a tale esigenza. La doglianza, quindi, è inammissibile.
L'esigenza di scongiurare il pericolo d'inquinamento probatorio è stata adeguatamente motivata, attraverso il riferimento a precise e concrete circostanze di fatto, indicative del tentativo di incidere negativamente sull'acquisizione o sulla genuità della prova. Non è stata, però, fissata, nella prospettiva di garantire l'esigenza in questione, la data di scadenza della misura cautelare, così come statuisce l'art. 292/2^ lett. d) c.p.p., perché si è ravvisata anche l'ulteriore esigenza di scongiurare il pericolo di recidività, che rendeva inutile la fissazione del detto termine. Sul pericolo di reiterazione di reati della stessa indole (art. 274/1^ lett. c), però, la gravata ordinanza, al di là delle generiche affermazioni teoriche, non evidenzia concrete circostanze di fatto idonee a dimostrare la concretezza di tale pericolo. Ed invero, il Tribunale del riesame ha dato atto che il RR si è dimesso dalla carica pubblica ricoperta in seno LLAmministrazione comunale di Brindisi e con lui si è dimesso anche il sindaco NI, promotore primario del complesso sistema illecito nel quale il primo era inserito e dal quale era agevolato ad operare. È vero, in tesi, che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è impedito dalla circostanza che costui abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, nell'esercizio dei quali egli, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, aveva realizzato la condotta in addebito, e ciò perché il referente normativo è attestato sulla probabile commissione di reati della stessa specie, vale a dire di reati che offendono Io stesso bene giuridico, e non già solo della fattispecie per la quale si procede;
ma non può essere sottaciuto che la validità di tale principio deve comunque essere rapportata al caso concreto, nel senso che, pur in presenza dell'intervenuta cessazione dLLufficio pubblico, nell'esercizio del quale l'illecito era stato commesso, il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella in incolpazione deve comunque essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente, che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ovvero lo stesso valore costituzionale ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. Nel caso in esame, il giudice a quo, per giustificare la ritenuta esigenza ex art. 274 lett. c) c.p.p., si è limitato ad affermare che "il RR è cooptato LLinterno della complessa rete di intrecci e di rapporti politico-economici del coindagato NI, apparentemente preordinata al controllo dell'amministrazione pubblica brindisina, e non solo di quella comunale, per la realizzazione di scopi ed interessi personali, le cui potenzialità operative non è dato di ritenere allo stato venute meno".
Trattasi di affermazione priva di concreta valenza, perché non dimostra attraverso quali meccanismi il RR, che non ricopre più cariche pubbliche, potrebbe continuare a compromettere il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'attività della Pubblica Amministrazione.
È necessario, pertanto, approfondire tale aspetto e verificare se le acquisizioni procedimentali offrano o no elementi specifici, per dare concretezza LLesigenza cautelare in questione, la cui eventuale insussistenza determinerebbe la necessità della fissazione della data di scadenza della misura, in relazione LLaltra esigenza di cui LLart. 274 lett. a) c.p.p.. Conclusivamente, l'impugnata ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari, deve essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Lecce, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi. Nel resto, il ricorso va rigettato.
Nulla va detto in ordine LLadeguatezza della misura, essendo stata la stessa, nelle more, sostituita con quella meno rigorosa degli arresti domiciliari (provvedimento del 24/12/2003).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia, per nuova deliberazione sul punto, al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004