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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo OG, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 24107/ 2024 a cui è riunito il fascicolo n. R.G. 26390/2024
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
( ) e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone C.F._2
n.59 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Della Corte che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Pasquale Allocca, dall'avv. Imperia Tagliafierro e dall'avv. Maria Alvino, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024 il ricorrente deduceva: di essere dipendente della nquadrato nel parametro Controparte_1
1 175 con mansioni di operatore di gestione;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che la datrice di lavoro non ha ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale ovvero la “indennità perequativa”, la
“indennità compensativa”, l'”indennità di turno” e l'indennità di mensa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa
e indennità compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed, infine, l'Indennità di
Mensa exCCNL 1986, anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di cessazione del rapporto di lavoro (05.11.2024), che ammontano ad € 5.620,60 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese
e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto, stante la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; in via subordinata, e per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di ridurre le somme maturate a favore dei ricorrenti limitando la richiesta a giugno 2022, nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 24107/2024 e successivamente riunita con la causa intentata dall'altro lavoratore in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Va rilevato che i ricorrenti con le note depositate in data 2 marzo 2025 e 6 maggio 2025 rinunciavano alle somme dovute relativamente all'indennità di mensa.
2 I ricorrenti lamentano quindi la mancata inclusione dell'indennità perequativa, compensativa e di turno nel calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie per il periodo indicato in ricorso.
Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che: "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017;
25761/2016; 9764/2000). Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che la
Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base della normativa comunitaria. In particolare la Suprema Corte ( n. 13425 /2019, n.
37589/2021) ha ritenuto con orientamento condivisibile che sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione e riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, L'interprete, secondo i Giudici di legittimità, dovrà valutare, in primo luogo, “il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco,
v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C155/10, cit., punto 26) che intercorre tra Per_1
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. . Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109
3 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31,
n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , Per_2 Per_3
C-229/11 e C230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LL e altri, C- CP_3
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare
4 disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_6
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_3 punto 58 nonché)
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). 12. Persona_6 CP_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., Per_1 punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di
5 lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”.
Ne consegue che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
Tanto premesso, in diritto, vanno esaminate le indennità di cui i ricorrenti lamentano la mancata inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale ossia l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 e quella di turno e se esse siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate ai ricorrenti. Questo Giudice, in ragione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte e dalla funzione di nomofilachia che le è propria, ritiene di dover mutare il proprio indirizzo giurisprudenziale uniformandosi a quanto espresso anche di recente dai Giudici di legittimità nelle Ordinanze n 25840 e 25850 del 2024 che hanno esaminato fattispecie analoghe a quelle per cui è causa.
Al riguardo l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio
2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in
6 attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa . L'indennità compensativa/perequativa : -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” . Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Quanto alla indennità di turno, la stessa è ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a €
0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione. La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della
7 retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza..
Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Quanto poi alla dissuasività essa rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass . n19991 del 2024)” nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
In ordine al quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie
8 di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente disattentendo le eccezioni proposte da parte resistente sia in merito alla limitazione degli importi dovuti con riferimento alle sole ferie effettivamente godute, sia in merito al computo dei giorni di permesso i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo
Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del
CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” che pertanto limita le richieste di parte ricorrente fino al giugno 2022.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore dei ricorrenti e Pt_1 [...]
delle somme rispettivamente di euro 2.505,60 e di euro 6.240,96 oltre alla Pt_2 maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonché del più ridotto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
OG definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento:
- in favore di della somma di € 2505,60 Parte_1
-in favore di della somma di € 6.240,96 Parte_2 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
2) Compensa le spese del giudizio nella misura della metà. Condanna la resistente al pagamento
9 della restante parte liquidata in € 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo OG
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo OG, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 24107/ 2024 a cui è riunito il fascicolo n. R.G. 26390/2024
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
( ) e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone C.F._2
n.59 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Della Corte che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Pasquale Allocca, dall'avv. Imperia Tagliafierro e dall'avv. Maria Alvino, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024 il ricorrente deduceva: di essere dipendente della nquadrato nel parametro Controparte_1
1 175 con mansioni di operatore di gestione;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che la datrice di lavoro non ha ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale ovvero la “indennità perequativa”, la
“indennità compensativa”, l'”indennità di turno” e l'indennità di mensa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa
e indennità compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed, infine, l'Indennità di
Mensa exCCNL 1986, anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di cessazione del rapporto di lavoro (05.11.2024), che ammontano ad € 5.620,60 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese
e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto, stante la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; in via subordinata, e per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di ridurre le somme maturate a favore dei ricorrenti limitando la richiesta a giugno 2022, nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 24107/2024 e successivamente riunita con la causa intentata dall'altro lavoratore in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Va rilevato che i ricorrenti con le note depositate in data 2 marzo 2025 e 6 maggio 2025 rinunciavano alle somme dovute relativamente all'indennità di mensa.
2 I ricorrenti lamentano quindi la mancata inclusione dell'indennità perequativa, compensativa e di turno nel calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie per il periodo indicato in ricorso.
Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che: "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017;
25761/2016; 9764/2000). Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che la
Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base della normativa comunitaria. In particolare la Suprema Corte ( n. 13425 /2019, n.
37589/2021) ha ritenuto con orientamento condivisibile che sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione e riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, L'interprete, secondo i Giudici di legittimità, dovrà valutare, in primo luogo, “il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco,
v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C155/10, cit., punto 26) che intercorre tra Per_1
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. . Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109
3 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31,
n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , Per_2 Per_3
C-229/11 e C230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LL e altri, C- CP_3
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare
4 disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_6
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_3 punto 58 nonché)
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). 12. Persona_6 CP_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., Per_1 punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di
5 lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”.
Ne consegue che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
Tanto premesso, in diritto, vanno esaminate le indennità di cui i ricorrenti lamentano la mancata inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale ossia l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 2011 e quella di turno e se esse siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate ai ricorrenti. Questo Giudice, in ragione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte e dalla funzione di nomofilachia che le è propria, ritiene di dover mutare il proprio indirizzo giurisprudenziale uniformandosi a quanto espresso anche di recente dai Giudici di legittimità nelle Ordinanze n 25840 e 25850 del 2024 che hanno esaminato fattispecie analoghe a quelle per cui è causa.
Al riguardo l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio
2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in
6 attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa . L'indennità compensativa/perequativa : -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” . Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Quanto alla indennità di turno, la stessa è ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a €
0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione. La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della
7 retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza..
Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Quanto poi alla dissuasività essa rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass . n19991 del 2024)” nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
In ordine al quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie
8 di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente disattentendo le eccezioni proposte da parte resistente sia in merito alla limitazione degli importi dovuti con riferimento alle sole ferie effettivamente godute, sia in merito al computo dei giorni di permesso i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo
Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del
CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” che pertanto limita le richieste di parte ricorrente fino al giugno 2022.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore dei ricorrenti e Pt_1 [...]
delle somme rispettivamente di euro 2.505,60 e di euro 6.240,96 oltre alla Pt_2 maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonché del più ridotto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
OG definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento:
- in favore di della somma di € 2505,60 Parte_1
-in favore di della somma di € 6.240,96 Parte_2 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
2) Compensa le spese del giudizio nella misura della metà. Condanna la resistente al pagamento
9 della restante parte liquidata in € 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo OG
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