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29 marzo 2024
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Art. 4. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione) 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglioregionale, se il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglioregionale, se il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
Commentari • 13
- 1. L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia…https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ · 15 ottobre 2020 · 7.3333864
Il Governo, con il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, convertito (senza modifiche) dalla legge 7 agosto 2020, n. 98, e nel presupposto del mancato recepimento nella legislazione delle regioni in materia di elezioni regionali dei principi fondamentali in tema di parità di genere di cui all'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, ha esercitato il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., integrando la legislazione elettorale della Regione Puglia con norme che consentono di esprimere la doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni del Consiglio del 20-21 settembre 2020. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 46
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 18/06/2012, n. 1200Provvedimento: […] diversamente dal sistema precedente in cui spettava esclusivamente alla legge statale disciplinare la materia, le Regioni possono darsi una propria legislazione elettorale, nell'ambito di una competenza di tipo concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti in concreto dall'art. 4 della legge 165/2004, il quale impone “l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”. […] al contempo, la necessità di assicurare forme di tutela della rappresentanza delle minoranze (art. 4 lett. a) legge 165/2004).Leggi di più...
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