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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2988 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/07/1974,
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
09/07/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Covini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
VERBALE PARTE GENERALE:
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
NE (PN), e , nato il [...] a [...], ai sensi dell'art. Parte_2
1 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Bassano del Grappa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, atto n. 33, parte 1, anno 1996; precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi
condizioni
- i ricorrenti fanno riferimento e si riportano a quanto stabilito nella parte A del presente verbale per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi e con i figli maggiorenni;
- i ricorrenti fanno riferimento e si riportano a quanto stabilito nella parte B del presente verbale per quanto attiene alla cessione, senza corrispettivo a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti in ragione del matrimonio, da parte del signor Parte_2
a favore della moglie della quota del 50% della casa coniugale sita
[...] Parte_1
a Bassano del Grappa (VI) via Val d'Aosta n. 4 Scala A int. 7 censito al Comune di Bassano del Grappa (VI), Catasto Fabbricati, Foglio 24, M.N. 324 sub 9, Via Val D'Aosta n.4, p.2, Cat.
A/2, Cl. 2, vani 6 (sei), R.C.E. 619,75; M.N.324 sub 16, Via Val D'Aosta n.4, p.S1, Cat. C/6,
Cl. 3, MQ. 15 (quindici), R.C.E. 56,55; - Catasto Terreni, Foglio 24, M.N. 795 di are 0.32 RDE
0,25 RAE 0,13; allegato che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente e unitamente al presente verbale di udienza in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria dei RR II di competenza.
- Competenze di trascrizione ed eventuale registrazione del presente atto a carico di Parte_1
[...]
VERBALE PARTE A
- il figlio maggiorenne è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e nulla viene disposto per esso.
- i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
VERBALE PARTE B
I Signori ES , nata a [...] il [...], c.f. Pt_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
09.07.1974, c.f. entrambi residenti a [...]
2 d'Aosta n. 4, , con il loro procuratore avv. Carlo Covini, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti in ragione del matrimonio, convengono la cessione da parte del signor a favore della moglie della quota del 50% Parte_2 Parte_1 della casa coniugale sita a Bassano del Grappa (VI) via Val d'Aosta n. 4 Scala A int. 7 senza corrispettivo come infra viene meglio specificato:
1) (c.f. , nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Bassano del Grappa (VI), cede e trasferisce irrevocabilmente alla moglie (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) residente in [...], Bassano del Grappa (VI), che accetta, la sua quota di proprietà di 1/2 del seguente immobile sito in Bassano Del Grappa (VI) Via Val d'Aosta n. 4
Scala A int. 7, ed identificato come risulta da visura catastale aggiornata (doc.1):
- Catasto Fabbricati, Foglio 24 (ventiquattro): M.N. 324 sub 9, Via Val D'Aosta n.4, p.2, Cat.
A/2, Cl. 2, vani 6 (sei), R.C.E. 619,75; M.N.324 sub 16, Via Val D'Aosta n.4, p.S1, Cat. C/6,
Cl. 3, MQ. 15 (quindici), R.C.E. 56,55;
- Catasto Terreni, Foglio 24 (ventiquattro): M.N. 795 di are 0.32 RDE 0,25 RAE 0,13 (sono centiare trentadue).
Trattasi di appartamento al piano secondo con cantina di pertinenza al piano interrato (M.N.
324 sub 9, corrispondente alla planimetria n. 799/1981) con autorimessa di pertinenza (M.N.
324 sub 16, corrispondente alla planimetria n. 789/1981) con piccola area di stretta pertinenza
(M.N. 795).
Unitamente a quanto sopra, viene trasferita la quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio e quant'altro in ragione della superficie utile degli enti in oggetto.
Confini L'area su cui è eretto il fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente atto confina con strada, M.N. 323, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789 e 325; mentre il terreno di cui al M.N. 795 confina con M.N. 322, 794 e 324.
Provenienza il signor è diventato proprietario della quota dei beni Parte_2 immobili qui trasferiti per effetto di atto di compravendita 17.12.2007, giusto atto notarile rogante notaio dott. n. rep. 33.801 n. raccolta 9494, registrato il 7.01.2008 al Persona_2
n. 112 serie IT a Bassano del Grappa, ivi trascritto l'8.01.2008 n. reg. generale 182 n. reg. particolare 142 (doc. 4).
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1bis legge 52/85 che gli immobili
3 sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/2021).
2) Le parti convengono che il trasferimento avvenga a titolo gratuito e senza il pagamento di corrispettivo.
Le parti dichiarano, altresì, che avevano comunque optato per il regime di comunione dei beni.
Le parti dichiarano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna è scaduto il termine di presentazione;
3) Le parti dichiarano che il valore della quota di proprietà qui trasferita, ai soli fini fiscali, è pari ad € 59.500 (cinquantanovemilacinquecento/00) Le parti comunque dichiarano espressamente di rinunciare all'ipoteca legale ex art. 2817 cc., esonerando il Conservatore dei
RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che sull'immobile grava ipoteca volontaria di primo grado codice 168 per la somma di euro 262.500 a garanzia del mutuo acceso in data 17.12.2007, con la per l'acquisto delle predette unità immobiliari, con atto Controparte_2 notaio dott. n. rep. 33.802, n. raccolta 9495, registrato l'11.01.2008 al n. 427 Persona_2 serie 1T a Bassano del Grappa, ivi trascritto il 14.01.2008 n. reg. generale 414, n. reg. particolare 97, di cui al punto 4
4) La sig.ra (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) sin d'ora si accolla integralmente il mutuo acceso in data 17.12.2007, con la
[...]
per l'acquisto delle predette unità immobiliari, con atto notaio dott. Controparte_2
n. rep. 33.802, n. raccolta 9495, registrato l'11.01.2008 al n. 427 serie 1T a Persona_2
Bassano del Grappa, ivi trascritto il 14.01.2008 n. reg. generale 414, n. reg. particolare 97 (doc.
5) e libera il Sig. (c.f. , nato il [...] Parte_2 C.F._2 da ogni obbligo di pagamento ed onere e si impegna a conseguire a favore del marito dalla banca mutuataria formale atto di liberazione entro sei mesi dalla sentenza di separazione.
5) Il Sig. , prestando le garanzie di legge, trasferisce la propria quota Parte_2 di immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
6) Le parti dichiarano che per la presente cessione non si sono avvalsi dell'opera di alcun
4 mediatore, ai sensi dell'art. 1754 c.c.
7) Le parti dichiarano altresì che, a seguito nell'avvenuta autosufficienza del figlio, già maggiorenne, il trasferimento di proprietà qui convenuto è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dandosi reciproco atto che queste pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile (e le parti ne chiedono l'applicazione), il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154, così come nella successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale.
8) Gli effetti attivi e passivi del presente atto si produrranno per effetto della pubblicazione della sentenza di separazione, fermo restando che il sig. avrà diritto Parte_3
a permanere nell'immobile fino alla trascrizione del trasferimento senza nulla dovere al comproprietario cedente per indennità di occupazione.
9) Conformità catastale: il sig. , quale intestatario cedente, dichiara Parte_2 che la suddetta unità immobiliare corrisponde alle planimetrie depositate al Catasto ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/1985 n. 52, le parti dichiarano che i dati catastali qui riportati sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
10) Normativa urbanistica ed edilizia: il sig. quale intestatario Parte_2 cedente, dichiara che il fabbricato di cui fa parte la quota ceduta è stato eretto in conseguenza dei seguenti titoli abilitativi all'edificazione: concessione edilizia n. 2003 rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa in data 25.08.1977. Il Sig. , quale intestatario Parte_2 cedente, dichiara che a carico del fabbricato in parola non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori indicati nell'art. 41 della L. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Gli immobili oggetto di cessione di cui ai mappali n. 324 sub 9 e sub 16 sono stati realizzati sulla base di licenza edilizia n. 2003 rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa in data 25 agosto
1977, cui ha fatto seguito il rilascio del relativo certificato di abitabilità in data 6 febbraio 1981 con provvedimento n. 4402/80.
5 11) Non sussiste la necessità della produzione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 comma 2 ultima parte DPR 380/2001.
La signora dichiara sin d'ora che trattandosi di immobile ove ha stabilito la Parte_1 propria residenza, si tratta di “prima casa”.
12) Certificazione energetica: parte acquirente dichiara di aver ricevuto da parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile, redatta in data 22.05.2025 dal geom. nella sua qualità di Controparte_3 tecnico abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Vicenza con codice identificativo in corso di validità. Nume_1
13) Con riferimento agli impianti, la parte cedente conferma che, al momento della loro realizzazione, gli stessi risultavano conformi e in linea con le normative vigenti.
14) Le parti si danno atto che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto, delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto sulla base del protocollo assunto con il patrocinio del Tribunale di Vicenza in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio di data 27/06/2022 e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
15) Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano Del Grappa (VI) in data 07.09.1996 , che l'unione era
6 entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 27.11.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo
7 scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Bassano Del Grappa (VI) in data 07.09.1996 Parte_2 con atto trascritto al n. 33, parte I, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano Del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2988 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/07/1974,
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
09/07/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Covini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
VERBALE PARTE GENERALE:
Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
NE (PN), e , nato il [...] a [...], ai sensi dell'art. Parte_2
1 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Bassano del Grappa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, atto n. 33, parte 1, anno 1996; precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi
condizioni
- i ricorrenti fanno riferimento e si riportano a quanto stabilito nella parte A del presente verbale per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi e con i figli maggiorenni;
- i ricorrenti fanno riferimento e si riportano a quanto stabilito nella parte B del presente verbale per quanto attiene alla cessione, senza corrispettivo a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti in ragione del matrimonio, da parte del signor Parte_2
a favore della moglie della quota del 50% della casa coniugale sita
[...] Parte_1
a Bassano del Grappa (VI) via Val d'Aosta n. 4 Scala A int. 7 censito al Comune di Bassano del Grappa (VI), Catasto Fabbricati, Foglio 24, M.N. 324 sub 9, Via Val D'Aosta n.4, p.2, Cat.
A/2, Cl. 2, vani 6 (sei), R.C.E. 619,75; M.N.324 sub 16, Via Val D'Aosta n.4, p.S1, Cat. C/6,
Cl. 3, MQ. 15 (quindici), R.C.E. 56,55; - Catasto Terreni, Foglio 24, M.N. 795 di are 0.32 RDE
0,25 RAE 0,13; allegato che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente e unitamente al presente verbale di udienza in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria dei RR II di competenza.
- Competenze di trascrizione ed eventuale registrazione del presente atto a carico di Parte_1
[...]
VERBALE PARTE A
- il figlio maggiorenne è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e nulla viene disposto per esso.
- i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
VERBALE PARTE B
I Signori ES , nata a [...] il [...], c.f. Pt_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
09.07.1974, c.f. entrambi residenti a [...]
2 d'Aosta n. 4, , con il loro procuratore avv. Carlo Covini, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti in ragione del matrimonio, convengono la cessione da parte del signor a favore della moglie della quota del 50% Parte_2 Parte_1 della casa coniugale sita a Bassano del Grappa (VI) via Val d'Aosta n. 4 Scala A int. 7 senza corrispettivo come infra viene meglio specificato:
1) (c.f. , nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Bassano del Grappa (VI), cede e trasferisce irrevocabilmente alla moglie (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) residente in [...], Bassano del Grappa (VI), che accetta, la sua quota di proprietà di 1/2 del seguente immobile sito in Bassano Del Grappa (VI) Via Val d'Aosta n. 4
Scala A int. 7, ed identificato come risulta da visura catastale aggiornata (doc.1):
- Catasto Fabbricati, Foglio 24 (ventiquattro): M.N. 324 sub 9, Via Val D'Aosta n.4, p.2, Cat.
A/2, Cl. 2, vani 6 (sei), R.C.E. 619,75; M.N.324 sub 16, Via Val D'Aosta n.4, p.S1, Cat. C/6,
Cl. 3, MQ. 15 (quindici), R.C.E. 56,55;
- Catasto Terreni, Foglio 24 (ventiquattro): M.N. 795 di are 0.32 RDE 0,25 RAE 0,13 (sono centiare trentadue).
Trattasi di appartamento al piano secondo con cantina di pertinenza al piano interrato (M.N.
324 sub 9, corrispondente alla planimetria n. 799/1981) con autorimessa di pertinenza (M.N.
324 sub 16, corrispondente alla planimetria n. 789/1981) con piccola area di stretta pertinenza
(M.N. 795).
Unitamente a quanto sopra, viene trasferita la quota proporzionale delle parti comuni dell'intero edificio e quant'altro in ragione della superficie utile degli enti in oggetto.
Confini L'area su cui è eretto il fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente atto confina con strada, M.N. 323, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789 e 325; mentre il terreno di cui al M.N. 795 confina con M.N. 322, 794 e 324.
Provenienza il signor è diventato proprietario della quota dei beni Parte_2 immobili qui trasferiti per effetto di atto di compravendita 17.12.2007, giusto atto notarile rogante notaio dott. n. rep. 33.801 n. raccolta 9494, registrato il 7.01.2008 al Persona_2
n. 112 serie IT a Bassano del Grappa, ivi trascritto l'8.01.2008 n. reg. generale 182 n. reg. particolare 142 (doc. 4).
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1bis legge 52/85 che gli immobili
3 sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/2021).
2) Le parti convengono che il trasferimento avvenga a titolo gratuito e senza il pagamento di corrispettivo.
Le parti dichiarano, altresì, che avevano comunque optato per il regime di comunione dei beni.
Le parti dichiarano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna è scaduto il termine di presentazione;
3) Le parti dichiarano che il valore della quota di proprietà qui trasferita, ai soli fini fiscali, è pari ad € 59.500 (cinquantanovemilacinquecento/00) Le parti comunque dichiarano espressamente di rinunciare all'ipoteca legale ex art. 2817 cc., esonerando il Conservatore dei
RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che sull'immobile grava ipoteca volontaria di primo grado codice 168 per la somma di euro 262.500 a garanzia del mutuo acceso in data 17.12.2007, con la per l'acquisto delle predette unità immobiliari, con atto Controparte_2 notaio dott. n. rep. 33.802, n. raccolta 9495, registrato l'11.01.2008 al n. 427 Persona_2 serie 1T a Bassano del Grappa, ivi trascritto il 14.01.2008 n. reg. generale 414, n. reg. particolare 97, di cui al punto 4
4) La sig.ra (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) sin d'ora si accolla integralmente il mutuo acceso in data 17.12.2007, con la
[...]
per l'acquisto delle predette unità immobiliari, con atto notaio dott. Controparte_2
n. rep. 33.802, n. raccolta 9495, registrato l'11.01.2008 al n. 427 serie 1T a Persona_2
Bassano del Grappa, ivi trascritto il 14.01.2008 n. reg. generale 414, n. reg. particolare 97 (doc.
5) e libera il Sig. (c.f. , nato il [...] Parte_2 C.F._2 da ogni obbligo di pagamento ed onere e si impegna a conseguire a favore del marito dalla banca mutuataria formale atto di liberazione entro sei mesi dalla sentenza di separazione.
5) Il Sig. , prestando le garanzie di legge, trasferisce la propria quota Parte_2 di immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
6) Le parti dichiarano che per la presente cessione non si sono avvalsi dell'opera di alcun
4 mediatore, ai sensi dell'art. 1754 c.c.
7) Le parti dichiarano altresì che, a seguito nell'avvenuta autosufficienza del figlio, già maggiorenne, il trasferimento di proprietà qui convenuto è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dandosi reciproco atto che queste pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' quindi applicabile (e le parti ne chiedono l'applicazione), il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154, così come nella successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale.
8) Gli effetti attivi e passivi del presente atto si produrranno per effetto della pubblicazione della sentenza di separazione, fermo restando che il sig. avrà diritto Parte_3
a permanere nell'immobile fino alla trascrizione del trasferimento senza nulla dovere al comproprietario cedente per indennità di occupazione.
9) Conformità catastale: il sig. , quale intestatario cedente, dichiara Parte_2 che la suddetta unità immobiliare corrisponde alle planimetrie depositate al Catasto ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/1985 n. 52, le parti dichiarano che i dati catastali qui riportati sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
10) Normativa urbanistica ed edilizia: il sig. quale intestatario Parte_2 cedente, dichiara che il fabbricato di cui fa parte la quota ceduta è stato eretto in conseguenza dei seguenti titoli abilitativi all'edificazione: concessione edilizia n. 2003 rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa in data 25.08.1977. Il Sig. , quale intestatario Parte_2 cedente, dichiara che a carico del fabbricato in parola non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori indicati nell'art. 41 della L. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Gli immobili oggetto di cessione di cui ai mappali n. 324 sub 9 e sub 16 sono stati realizzati sulla base di licenza edilizia n. 2003 rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa in data 25 agosto
1977, cui ha fatto seguito il rilascio del relativo certificato di abitabilità in data 6 febbraio 1981 con provvedimento n. 4402/80.
5 11) Non sussiste la necessità della produzione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 comma 2 ultima parte DPR 380/2001.
La signora dichiara sin d'ora che trattandosi di immobile ove ha stabilito la Parte_1 propria residenza, si tratta di “prima casa”.
12) Certificazione energetica: parte acquirente dichiara di aver ricevuto da parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile, redatta in data 22.05.2025 dal geom. nella sua qualità di Controparte_3 tecnico abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Vicenza con codice identificativo in corso di validità. Nume_1
13) Con riferimento agli impianti, la parte cedente conferma che, al momento della loro realizzazione, gli stessi risultavano conformi e in linea con le normative vigenti.
14) Le parti si danno atto che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto, delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto sulla base del protocollo assunto con il patrocinio del Tribunale di Vicenza in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio di data 27/06/2022 e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
15) Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano Del Grappa (VI) in data 07.09.1996 , che l'unione era
6 entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 27.11.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo
7 scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Bassano Del Grappa (VI) in data 07.09.1996 Parte_2 con atto trascritto al n. 33, parte I, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano Del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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