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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare (arca Sud Salento) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maglie
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14626 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Si riportano all'istanza di cmc;
Il Comune chiede la compensazione delle spese sulla base della recente giurisprudenza fino a questo momento favorevole ai Comiuni, laddove la sentenza della Cassazione è intervenuta successivamente.
Arca, relativamente alle spese, si rimette alla volontà della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arca Sud Salento appellava la sentenza 1819/2021 della locale C.T.P. per i motivi esposti nel ricorso, concludendo in conformità.
Si costituiva il Comune di Maglie, concludendo per il rigetto del gravame con rifusione elle spese.
Con provvedimento dello scorso 30 gennaio e per i motivi ivi indicati il Comune ha annullato in autotutela l'avviso che ne occupa, chiedendo la declaratoria di c.m.c. con compensazione delle spese.
All'udienza odierna le parti hanno concluso per la declaratoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il succitato provvedimento del Comune ha fatto venir meno le pretese di cui all'atto impugnato e, di conseguenza, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
in riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Lecce, 9.2.2026 Il Presidente-est.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare (arca Sud Salento) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maglie
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14626 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Si riportano all'istanza di cmc;
Il Comune chiede la compensazione delle spese sulla base della recente giurisprudenza fino a questo momento favorevole ai Comiuni, laddove la sentenza della Cassazione è intervenuta successivamente.
Arca, relativamente alle spese, si rimette alla volontà della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arca Sud Salento appellava la sentenza 1819/2021 della locale C.T.P. per i motivi esposti nel ricorso, concludendo in conformità.
Si costituiva il Comune di Maglie, concludendo per il rigetto del gravame con rifusione elle spese.
Con provvedimento dello scorso 30 gennaio e per i motivi ivi indicati il Comune ha annullato in autotutela l'avviso che ne occupa, chiedendo la declaratoria di c.m.c. con compensazione delle spese.
All'udienza odierna le parti hanno concluso per la declaratoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il succitato provvedimento del Comune ha fatto venir meno le pretese di cui all'atto impugnato e, di conseguenza, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
in riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Lecce, 9.2.2026 Il Presidente-est.