Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6542
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Sentenza 11 maggio 2001

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In tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996 - dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 "nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti", è stata ripristinata la facoltà di esclusione della competenza arbitrale ad opera di entrambe le parti nel termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 1062 del 1963, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. Tuttavia ove detta facoltà sia stata esercitata con specifica dichiarazione ancor prima della pronuncia d'incostituzionalità, in qualche modo anticipandone gli effetti, tale declinatoria deve ritenersi utile e tempestiva, in quanto divenuta legittima ed efficace a seguito della pronuncia d'incostituzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6542
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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