Sentenza 23 dicembre 2009
Massime • 1
Non si ha effetto estensivo della querela proposta soltanto nei confronti di alcuni autori di singoli fatti colposi con riguardo, in caso di condotte indipendenti, agli attori di altri fatti. (La Corte ha precisato che l'effetto estensivo si produce invece in caso di cooperazione nel delitto colposo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2009, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2009 |
Testo completo
35 84/1 0
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - 3289/09 SENTENZA
- Presidente - N. Dott. ANTONIO MORGIGNI
Dott. GAETANINO ZECCA
- Rel. Consigliere - N. 11455/2007REGISTRO GENERALE Dott. RUGGERO GALBIATI
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. OC MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRANI
14. nei confronti di:
1) ER OC TRIFONE N. IL 19/06/1955
avverso la sentenza n. 60/2006 GIUDICE DI PACE di BARLETTA, del 09/11/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Soler Con minero della che ha concluso per l'annullamento sentenza imfurquata.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
1. Il Giudice di Pace di Barletta, con sentenza in data 9-11-2006 ai sensi degli artt.
129 e 531 C.P.P., dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di CO PO, in ordine al reato contestato di lesioni colpose (colpo di frusta cervicale) cagionate a OS RO a séguito di incidente stradale.
In fatto (28-11-2005), era avvenuto che CO PE, percorrendo via
Regina Margherita, era entrato in collisione, all'altezza dello stabilimento balneare
"Il Brigantino", con l'autovettura condotta da CO PO con a bordo il coniuge OS RO. Secondo l'accusa, il ES procedeva a velocità eccessiva e, a sua volta, il PO aveva effettuato una non corretta manovra di svolta a sinistra, senza dare la precedenza al veicolo guidato dall'altro imputato. Al riguardo, la persona offesa, che nell'occorso aveva riportato lesioni giudicate guaribili entro 8 giorni, aveva sporto querela solo nei confronti di ES.
2. Il Giudice osservava che l'estensione della querela a tutti coloro che avevano commesso il reato, ai sensi dell'art. 123 C.P., era ammessa solo nel caso di concorso di più persone nel reato doloso, ovvero nell'ipotesi di cooperazione colposa ai sensi dell'art. 113 C.P., mentre doveva escludersi l'effetto estensivo nell'ipotesi di evento determinato da più cause indipendenti poste in essere da più persone. Nella fattispecie, la condotta realizzata da PO configurava un'azione costituente causa indipendente che aveva dato luogo all'evento.
3. Il P.M. presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per cassazione.
Rilevava che il Giudice aveva emesso la decisione di non doversi procedere nei confronti di PO senza procedere ad una esaustiva istruzione dibattimentale e procedere ad una corretta ricostruzione del fatto. Tra l'altro, il Giudice era pervenuto alla sentenza di proscioglimento avvalendosi del contenuto della dichiarazione di querela e ciò in violazione dell'art. 511 comma 4 C.P.P; parimenti illegittimamente il
Giudicante aveva ricostruito la vicenda sulla base delle risultanze della Relazione
redatta dalla Polizia Municipale che era intervenuta in loco: atto non facente parte del fascicolo per il dibattimento e, quindi, non utilizzabile. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Giova rilevare che il Giudice, a prescindere dalla ricostruzione nel merito della vicenda processuale, si è limitato a prendere cognizione del capo d'imputazione e del suo tenore (redatto in base alla querela sporta dalla parte offesa ed alla relazione redatta dalla Polizia Municipale che era intervenuta in loco). In tal guisa, sulla base dell'imputazione, il Giudice ha preso atto correttamente che la contestazione non riguardava un'ipotesi di cooperazione nel reato colposo ma si riferiva ad evidenti cause indipendenti determinanti l'evento.
Come è noto, la differenza tra cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti consiste unicamente nell'elemento psicologico. In particolare, nella cooperazione colposa è richiesta la consapevolezza di ciascuno di conferire il proprio contributo alla condotta colposa produttiva dell'evento (art. 113 C.P.), mentre nel concorso di cause indipendenti l'evento consegue ad una mera coincidenza di azioni od omissioni non collegate ad alcun vincolo subbiettivo: ogni condotta resta imputabile come fatto a sé stante importando separata responsabilità per distinti reati (art. 41 comma 3
C.P.).
D'altro canto, l'art. 123 C.P. enuncia chiaramente il principio dell'indivisibilità della querela sotto il profilo passivo: essa si estende ope legis a "tutti coloro che hanno commesso il reato". Difatti, poiché la querela è condizione di procedibilità e concerne il fatto di reato, indipendentemente dall'autore del reato stesso, quando vi sono più concorrenti essa riguarda indistintamente tutti. Presupposto per l'applicabilità della norma è, dunque, un concorso nel medesimo reato di persone legate da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 C.P. Di conseguenza, quando la partecipazione dei diversi imputati al fatto di reato risulti, invece, autonoma ed indipendente, la proposizione di querela nei confronti di ciascuno di essi rappresenta condizione primaria e necessaria per la procedibilità dell'azione penale “ad personam” (v. da ultimo, Cass. 9-7-2002-
Moretti-).
5. Il Giudice di Pace ha adeguatamente valutato la situazione processuale e ne ha tratto le corrette conseguenze, ritenendo insussistente la querela nei confronti di
CO PO e disponendone il proscioglimento.
6. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, essendo il ricorrente parte pubblica.
P. Q. M.
La Corte di Casazione IV° Sezione Penale rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23-12-2009.
Il Presidente
Il Consigliere Est. falbizt
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN. 2010 IL CANCELATERE C/1
OLERIO MA DI C E A R S P S U S