CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 22005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22005 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - PA MA IC IO AE DI UR - Relatore - SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 23.12.2024 e Tribunale di Palermo;
nel procedimento di esecuzione introdotto con domanda da NN AN nato a [...] il [...]; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui si è chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti allegati al fascicolo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo ha declinato la competenza sulla domanda esecutiva introdotta da NN AN il 4 novembre 2024, in riferimento alla revoca dell’ordine di demolizione di un immobile (sentenza emessa dalla Sezione Distaccata di Bagheria della Pretura Circondariale di Palermo in data 13 ottobre 1992, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 1993). Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Termini Imerese, posto che il territorio di Bagheria (a seguito della revisione delle circoscrizioni di cui al d.lgs. n.155 del 7 settembre 2012) è ricompreso nella giurisdizione di detto Ufficio Giudiziario.
2. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto negativo di competenza. Secondo il Tribunale di Termini Imerese la competenza va attribuita al Tribunale di Palermo. Ciò in ragione dei contenuti della disciplina transitoria del medesimo d.lgs. n.155 del 2012) secondo cui i procedimenti “pendenti” alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni restano di competenza del Tribunale che costituisce sede principale, nel caso in esame il Tribunale di Palermo. Si afferma, inoltre, che l’esecuzione rappresenta pur sempre una fase del procedimento originario e pertanto l’applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 665 cod.proc.pen. porta ugualmente a ritenere, essendo stata soppressa la Sezione Distaccata di Bagheria, la competenza del Tribunale di Palermo quale giudice che ha emesso (in una sua articolazione non più esistente) il provvedimento divenuto irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo va dichiarato sussistente e va risolto con l’attribuzione della competenza al Tribunale di Termini Imerese.
2. Ed invero nel caso in esame il procedimento di cognizione ha condotto alla emissione di una sentenza divenuta irrevocabile in data 29 ottobre 1993 e dunque molti anni prima della disciplina di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Non può parlarsi, ad avviso del Collegio, di procedimento «pendente» alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.155 del 2012, posto che il giudicato si è formato in data antecedente e tramite l’eventuale incidente di esecuzione, che riguardi una statuizione contenuta in sentenza, si attiva un nuovo procedimento, su domanda dell’interessato o del Pubblico Ministero (sul punto si dissente da quanto ritenuto da Sez. IV sent. n. 35910 del 14.9.2021, rv 281885). Va dunque ritenuta applicabile la disposizione di carattere generale di cui all’articolo 665 cod.proc.pen., disposizione da adattarsi al fenomeno per cui il territorio ricadente in una circoscrizione di un Tribunale (all’epoca del fatto Palermo) è attualmente ricompreso nella circoscrizione di un Tribunale diverso (appunto, quello di Termini Imerese). Ritiene il Collegio che l’autonomia giuridica dell’incidente di esecuzione conduca, come si è detto, alla apertura di un nuovo procedimento che va trattato dal giudice nel cui ambito, al momento della domanda, ricade la porzione di territorio in cui è stato commesso il fatto di reato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22005 Anno 2025 Presidente: ON MO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/03/2025 Ciò in ragione di un generale principio di vicinanza della risposta giurisdizionale al luogo di commissione del fatto di reato, anche in rapporto alla fase della esecuzione penale. Va pertanto affermata la competenza del Tribunale di Termini Imerese, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO AG MO ON 2
nel procedimento di esecuzione introdotto con domanda da NN AN nato a [...] il [...]; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui si è chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti allegati al fascicolo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo ha declinato la competenza sulla domanda esecutiva introdotta da NN AN il 4 novembre 2024, in riferimento alla revoca dell’ordine di demolizione di un immobile (sentenza emessa dalla Sezione Distaccata di Bagheria della Pretura Circondariale di Palermo in data 13 ottobre 1992, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 1993). Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Termini Imerese, posto che il territorio di Bagheria (a seguito della revisione delle circoscrizioni di cui al d.lgs. n.155 del 7 settembre 2012) è ricompreso nella giurisdizione di detto Ufficio Giudiziario.
2. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto negativo di competenza. Secondo il Tribunale di Termini Imerese la competenza va attribuita al Tribunale di Palermo. Ciò in ragione dei contenuti della disciplina transitoria del medesimo d.lgs. n.155 del 2012) secondo cui i procedimenti “pendenti” alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni restano di competenza del Tribunale che costituisce sede principale, nel caso in esame il Tribunale di Palermo. Si afferma, inoltre, che l’esecuzione rappresenta pur sempre una fase del procedimento originario e pertanto l’applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 665 cod.proc.pen. porta ugualmente a ritenere, essendo stata soppressa la Sezione Distaccata di Bagheria, la competenza del Tribunale di Palermo quale giudice che ha emesso (in una sua articolazione non più esistente) il provvedimento divenuto irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo va dichiarato sussistente e va risolto con l’attribuzione della competenza al Tribunale di Termini Imerese.
2. Ed invero nel caso in esame il procedimento di cognizione ha condotto alla emissione di una sentenza divenuta irrevocabile in data 29 ottobre 1993 e dunque molti anni prima della disciplina di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Non può parlarsi, ad avviso del Collegio, di procedimento «pendente» alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.155 del 2012, posto che il giudicato si è formato in data antecedente e tramite l’eventuale incidente di esecuzione, che riguardi una statuizione contenuta in sentenza, si attiva un nuovo procedimento, su domanda dell’interessato o del Pubblico Ministero (sul punto si dissente da quanto ritenuto da Sez. IV sent. n. 35910 del 14.9.2021, rv 281885). Va dunque ritenuta applicabile la disposizione di carattere generale di cui all’articolo 665 cod.proc.pen., disposizione da adattarsi al fenomeno per cui il territorio ricadente in una circoscrizione di un Tribunale (all’epoca del fatto Palermo) è attualmente ricompreso nella circoscrizione di un Tribunale diverso (appunto, quello di Termini Imerese). Ritiene il Collegio che l’autonomia giuridica dell’incidente di esecuzione conduca, come si è detto, alla apertura di un nuovo procedimento che va trattato dal giudice nel cui ambito, al momento della domanda, ricade la porzione di territorio in cui è stato commesso il fatto di reato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22005 Anno 2025 Presidente: ON MO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/03/2025 Ciò in ragione di un generale principio di vicinanza della risposta giurisdizionale al luogo di commissione del fatto di reato, anche in rapporto alla fase della esecuzione penale. Va pertanto affermata la competenza del Tribunale di Termini Imerese, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO AG MO ON 2