Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto la consuetudine di cui al succitato art. 625, comma primo, n. 7 designa la pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietà. Tali estremi non sono integrati nella specie, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la propria bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio.
Commentari • 2
- 1. Che succede se rubano bici non legata e senza catena?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 settembre 2022
- 2. Bici senza lucchetto, non c'è esposizione a pubblica fede (Cass.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2006, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/01/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 86
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 006657/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) SM TO N. IL 10/05/1979;
avverso SENTENZA del 29/11/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza 09/11/2004, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CH ER in ordine al furto di una bicicletta perché, esclusa l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, non è stata proposta querela.
Il ricorrente deduce erronea disapplicazione dell'art. 625 cod. prn., n. 7, stante che l'abbandono della bicicletta incustodita in una pubblica via (nella specie, davanti ad un edificio di culto) ed in alcun modo assicurata configurerebbe ipotesi di esposizione per consuetudine alla pubblica fede.
Aggiunge che il reato, commesso in data 17/06/1998, una volta recuperata l'aggravante, deve ritenersi non prescritto. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per consuetudine si intende, invero, la pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali da ricondursi, dunque, ad un fatto di notorietà. Nella specie, risulta perfettamente condivisibile il rilievo del giudice di merito che non possa qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la propria bicicletta sulla pubblica via senza aver cura di assicurarla mediante l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero di quella del lucchetto delle catene antifurto ordinariamente commercializzate come accessorio;
proprio in ragione della facilità di asporto dl mezzo, che può essere rimosso ed avviato senza necessità di alcuna tecnica (cioè pedalando ovvero a semplice spinta o accompagnamento del veicolo), la tutela è di regola garantita da accorgimenti dell'uno o dell'altro tipo, abitualmente messi in esecuzione dal proprietario in ragione del minimo impegno della manovra.
Non dedotta o contestata una (alternativa) condizione di necessità, deve quindi concludersi che legittimamente il G.I.P. ha escluso una ipotesi di esposizione alla fede pubblica nei termini normativamente previsti dall'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7, non configurandosi la situazione de facto che giustifica un trattamento sanzionatorio più grave (per il superiore disvalore sociale dell'aggressione portata a cose non protette da alcuna forma di custodia e, dunque, unicamente garantite dal sentimento di rispetto del pubblico verso l'altrui proprietà) e la procedibilità d'ufficio del reato. Assorbito, ovviamente, il rilievo in punto di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006