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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39285/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Francesco Crisafulli -Presidente
Francesco Frettoni - Giudice
Massimo Marasca - Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 39285 /2024 promossa da:
(come da C3) Parte_1 [...]
, nato in [...], il [...] (come da C3 il 01.08.2003), ( C.U.I. : Pt_2
06VVZRO), rappresentata e difeso dall'Avv. PITORRI IACOPO MARIA ed elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI N 186 00199 ROMA come da procura in atti
Ricorrente contro
C.F. Controparte_1 PartitaIVA_1
Resistente Contumace
Oggetto: protezione internazionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis D.lgs 25/2008 e 737 c.p.c. Parte_3
ha chiesto, previo annullamento del provvedimento di
[...] diniego impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale, attribuendogli lo status di rifugiato ai sensi dell'art.1A della Convenzione di Ginevra, in subordine, la protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007, nonché, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 del D. Lgs 286/1998 e all'art. 32, comma 3 del D.Lgs 25/2008, e, da ultimo, il diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione, con vittoria di spese.
L'Amministrazione si è costituita e ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.
In fatto risulta che Il 10 settembre 2024, ha formalizzato una Parte_2 richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Latina.
Il 18 settembre 2024, si è tenuto il colloquio personale presso la Commissione
Territoriale di Roma. Durante l'audizione, il richiedente ha indicato di essere cittadino egiziano, di religione musulmana e di parlare arabo. Ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Nishes Aramel, nel governatorato di Sharqiyya, e di avere i genitori, tre sorelle, un fratello, la moglie e una figlia nel suo paese d'origine. Nel verbale, il richiedente ha specificato di aver lasciato l'Egitto nel
2023, di aver vissuto per circa otto mesi in Libia senza trovare lavoro, e di essere arrivato in Italia nel marzo 2024. ha spiegato di aver lasciato Pt_2
l'Egitto per motivi economici, in quanto il suo stipendio di autista non bastava a mantenere la famiglia. Ha menzionato di aver vissuto in Libia per otto mesi, dove non ha trovato lavoro, prima di proseguire per l'Italia. Ha dichiarato di temere problemi economici in caso di rimpatrio. Ha riferito che suo padre aveva cacciato sua moglie di casa e che suo fratello voleva fare lo stesso per via di alcuni problemi. ha inoltre dichiarato che, prima di sposare sua moglie, Pt_2 aveva avuto un'aggressione da parte del cognato che lo aveva portato a essere ricoverato per tre mesi. Ha confermato di non avere documenti egiziani con sé, ma di avere una copia del passaporto sul cellulare. Alla fine del colloquio, il verbale è stato letto all'interessato in lingua araba, con l'ausilio dell'interprete, e successivamente firmato da tutte le parti.
In data 19 settembre 2024, la Commissione Territoriale di Roma ha emesso un provvedimento di diniego della protezione internazionale. La Commissione ha ritenuto la domanda di protezione internazionale manifestamente infondata. Ha motivato la decisione sostenendo che il richiedente non ha prodotto documenti utili a corroborare la sua istanza e che l'Egitto è considerato un Paese di origine sicuro, pertanto non sussistono atti di persecuzione generalizzati. La
Commissione ha rilevato che le motivazioni dell'espatrio sembrano essere principalmente di natura economica, e che non sono quindi valutabili per il riconoscimento della protezione internazionale. Ha inoltre considerato che il richiedente non è esposto a rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, o condizioni personali o sociali.
A seguito del provvedimento di rigetto, Parte_3
alias , ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di
[...] Parte_2
Roma contro la decisione della Commissione Territoriale. Nel ricorso, depositato il 29 settembre 2024, il ricorrente ha contestato la decisione della
Commissione, sostenendo che non è stata correttamente valutata la sua vicenda personale e che non sono state considerate le condizioni socio- politiche dell'Egitto. Ha denunciato la mancanza della videoregistrazione del colloquio, ritenendola una violazione dei suoi diritti di difesa. Ha inoltre criticato il fatto che la Commissione non ha comunicato in anticipo le ragioni che ostavano all'accoglimento della sua domanda e non ha assegnato un termine per presentare le sue difese, in violazione dell'art.10 bis della legge n. 241/90. Il ricorrente ha sottolineato che la Commissione non ha menzionato la possibilità di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Ha contestato l'applicazione della presunzione di sicurezza dell'Egitto, affermando che la sua situazione particolare necessitava di una valutazione più approfondita e individuale. Ha chiesto anche la rinnovazione dell'audizione del ricorrente, con l'ausilio di un interprete di lingua egiziana, e la produzione di tutta la documentazione acquisita durante l'istruttoria. Al ricorso erano allegati il provvedimento della Commissione, la relazione di notificazione e il verbale delle dichiarazioni rese durante l'audizione.
Pag. 2 di 6 Nelle note 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 22-1-25 il difensore ha chiesto un rinvio dell'udienza per produrre documentazione lavorativa e personale del ricorrente.
In diritto va respinta, innanzitutto, l'istanza di audizione del richiedente. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'audizione è obbligatoria solo in presenza di nuovi fatti rilevanti (cfr. CGUE, casi e , Per_1 Persona_2 incongruenze non chiarite nella decisione amministrativa (Cass. Civ.
22049/2020) o esplicita richiesta circostanziata (Cass. Civ. 27073/2019). Nel caso in esame, mancando nuovi fatti distinti (Cass. Civ. 27073/2019), incongruenze non contestate (Cass. Civ. 22049/2020) e una precisa istanza del ricorrente (Cass. Civ. 21584/20; CGUE C-652/16, , il Collegio Persona_2 ritiene che l'audizione non sia necessaria.
Nel merito vanno respinti i motivi di impugnazione riguardanti i vizi procedurali, in quanto irrilevanti nel presente giudizio. Infatti, il Tribunale è tenuto ad esaminare direttamente la sussistenza del diritto soggettivo alla protezione nelle forme previste dalla legge (Cass. nn. 17318/2019 e 21442/2020).
Tanto premesso, la lettura degli atti non evidenzia elementi che possano inficiare le conclusioni alle quali è pervenuta la competente Commissione
Territoriale nel provvedimento impugnato.
E' condivisibile, infatti, la conclusione della Commissione che non ritiene potersi ravvisare nella vicenda portata alla sua attenzione i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra, come pure della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a e b dlgs 251-07.
Emerge, infatti, che il richiedente , Parte_3 ha presentato una richiesta di protezione internazionale adducendo principalmente motivazioni di carattere economico, come la difficoltà nel mantenere la famiglia con il suo stipendio da autista in Egitto. Sebbene il ricorrente abbia subito un'aggressione dal fratello della moglie in passato, questo evento non è connesso ad un rischio attuale o futuro di persecuzione nel suo Paese d'origine, e sembra essere stato superato grazie alla mediazione degli anziani del villaggio. Non ha quindi riferito di aspetti che lascino presagire che in caso di rientro possa essere esposto al rischio dei gravi pregiudizi di cui all'art.14 lett. a e b dlgs n.251-07.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett.c) dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007
(minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale) dal riscontro esterno con le informazioni sul Paese di origine reperite consultando le più autorevoli fonti, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente che possa costituire una minaccia grave e
Pag. 3 di 6 individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile.
Solo la provincia del Sinai, e in particolare il Nord Sinai è interessata da un conflitto armato tra le forze di sicurezza egiziane e gruppi affiliati all'ISIS e risulta ancora più instabile a seguito delle ostilità nella striscia di Gaza (ICG –
International Crisis Group, Crisis Watch: Egypt, ultimo aggiornamento aprile
[. 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=94); HRW
Rights Watch: World Report 2024 - Egypt, 11 gennaio 2024 CP_2 https://www.ecoi.net/en/document/2103192.html; Department of CP_3
State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html; , BTI Controparte_4
2024 Country Report Egypt, 19 marzo 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf;
Freedom House, Freedom in the World 2024 - Egypt, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105018.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt: Questionable Amnesty Deals for ISIS Members, 13 March
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105562.html; HRW – Human Rights
Watch (Author): Egypt: Dozens of Peaceful Protesters Detained, 1 novembre
2023, https://www.ecoi.net/en/document/2099950.html;
[...]
(Germania), Briefing Notes Summary, 31 dicembre Controparte_5
2023, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29190225/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCc htlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_%C3%84gypten%2C_J uli_bis_Dezember_ENG%2C_31.12.2023.pdf?nodeid=29188680&vernum
--2; USDOS - US Department of State, Country Report on Terrorism 2022 -
Chapter 1 - Egypt, 30 novembre 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2101556.html; AI – Controparte_6
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Controparte_6
Egypt 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html;
The Guardian, has Sinai into military bases, CP_7 CP_8 CP_9 [...]
20 Marzo 2023, CP_10 https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/egyptian-army-has-turned- sinai-schools-into-military-bases-says-rights-group; Controparte_11
Egypt, 30 marzo 2023, https://www.cia.gov/the-
[...] Controparte_12 world-factbook/countries/egypt/#government; UN Security Council, Thirty- second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Pt_ [... submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh),
and associated individuals and entities [S/2023/549], 25 luglio 2023, CP_13 https://www.ecoi.net/en/file/local/2095654/N2318974.pdf ; UN Security Council, Pt_ Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by
(Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf)
Alla luce delle COI su richiamate, non ci sono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di paese diverse dal Sinai, un conflitto né interno né
Pag. 4 di 6 internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio, ed è pertanto da escludere il riconoscimento in capo allo stesso della protezione sussidiaria sub lett.c) del dlgs 251/07.
Protezione speciale .
Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata dopo l'11 marzo 2023: rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale diritto una vasta gamma di manifestazioni che sono state raggruppate in categorie esemplificative come l'instaurarsi e lo sviluppo di relazioni umane, integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità personale (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; IE c.
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_3
( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Romania [GC], § 71; Persona_4
e c. , § 42) o commerciali ( Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e TA Oy c. Finlandia GC) . La giurisprudenza Parte_5 europea, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24413/2021), interpreta l'art. 8 CEDU in modo ampio e inclusivo, riconoscendo la sua rilevanza nella valutazione delle domande di protezione speciale considerando molteplici parametri: radicamento familiare, inserimento socio-culturale, vincoli economici e durata del soggiorno.
In applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene che il ricorrente,
[...]
, non abbia dimostrato un sufficiente grado di Parte_3
"inserimento sociale" sul territorio italiano. In particolare, non risulta che abbia costituito un significativo legame lavorativo, sociale, culturale o familiare tale da meritare il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorrente, infatti, ha riferito di aver lavorato solo per due settimane in campagna e di non essere riuscito ad accumulare denaro sufficiente neanche per inviarlo alla famiglia in
Egitto. Inoltre, il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza a Cori (LT), e sebbene cerchi lavoro presso amici, torna sempre al centro. Questo suggerisce una integrazione sociale limitata, senza legami radicati al di fuori della struttura
Pag. 5 di 6 di accoglienza. Ancora va evidenziato come il richiedente ha dichiarato di non aver imparato nulla in tre anni di scuola e di non essere interessato a frequentare corsi di italiano o di formazione in quanto si considera troppo grande per andare a scuola, pur cercando di imparare i mestieri. Questa dichiarazione indica una mancanza di impegno nell'integrazione culturale e nella formazione professionale. La famiglia del richiedente è in Egitto e non ha alcun parente in Italia. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato alcun profilo di vulnerabilità rilevante in funzione dell'adempimento degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
Spese.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla sulle spese in quanto l'Amministrazione vittoriosa è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 39285/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso alla camera di consiglio del 22-1-25
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 6 di 6
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39285/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Francesco Crisafulli -Presidente
Francesco Frettoni - Giudice
Massimo Marasca - Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 39285 /2024 promossa da:
(come da C3) Parte_1 [...]
, nato in [...], il [...] (come da C3 il 01.08.2003), ( C.U.I. : Pt_2
06VVZRO), rappresentata e difeso dall'Avv. PITORRI IACOPO MARIA ed elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI N 186 00199 ROMA come da procura in atti
Ricorrente contro
C.F. Controparte_1 PartitaIVA_1
Resistente Contumace
Oggetto: protezione internazionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 bis D.lgs 25/2008 e 737 c.p.c. Parte_3
ha chiesto, previo annullamento del provvedimento di
[...] diniego impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale, attribuendogli lo status di rifugiato ai sensi dell'art.1A della Convenzione di Ginevra, in subordine, la protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007, nonché, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 del D. Lgs 286/1998 e all'art. 32, comma 3 del D.Lgs 25/2008, e, da ultimo, il diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione, con vittoria di spese.
L'Amministrazione si è costituita e ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.
In fatto risulta che Il 10 settembre 2024, ha formalizzato una Parte_2 richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Latina.
Il 18 settembre 2024, si è tenuto il colloquio personale presso la Commissione
Territoriale di Roma. Durante l'audizione, il richiedente ha indicato di essere cittadino egiziano, di religione musulmana e di parlare arabo. Ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Nishes Aramel, nel governatorato di Sharqiyya, e di avere i genitori, tre sorelle, un fratello, la moglie e una figlia nel suo paese d'origine. Nel verbale, il richiedente ha specificato di aver lasciato l'Egitto nel
2023, di aver vissuto per circa otto mesi in Libia senza trovare lavoro, e di essere arrivato in Italia nel marzo 2024. ha spiegato di aver lasciato Pt_2
l'Egitto per motivi economici, in quanto il suo stipendio di autista non bastava a mantenere la famiglia. Ha menzionato di aver vissuto in Libia per otto mesi, dove non ha trovato lavoro, prima di proseguire per l'Italia. Ha dichiarato di temere problemi economici in caso di rimpatrio. Ha riferito che suo padre aveva cacciato sua moglie di casa e che suo fratello voleva fare lo stesso per via di alcuni problemi. ha inoltre dichiarato che, prima di sposare sua moglie, Pt_2 aveva avuto un'aggressione da parte del cognato che lo aveva portato a essere ricoverato per tre mesi. Ha confermato di non avere documenti egiziani con sé, ma di avere una copia del passaporto sul cellulare. Alla fine del colloquio, il verbale è stato letto all'interessato in lingua araba, con l'ausilio dell'interprete, e successivamente firmato da tutte le parti.
In data 19 settembre 2024, la Commissione Territoriale di Roma ha emesso un provvedimento di diniego della protezione internazionale. La Commissione ha ritenuto la domanda di protezione internazionale manifestamente infondata. Ha motivato la decisione sostenendo che il richiedente non ha prodotto documenti utili a corroborare la sua istanza e che l'Egitto è considerato un Paese di origine sicuro, pertanto non sussistono atti di persecuzione generalizzati. La
Commissione ha rilevato che le motivazioni dell'espatrio sembrano essere principalmente di natura economica, e che non sono quindi valutabili per il riconoscimento della protezione internazionale. Ha inoltre considerato che il richiedente non è esposto a rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, o condizioni personali o sociali.
A seguito del provvedimento di rigetto, Parte_3
alias , ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di
[...] Parte_2
Roma contro la decisione della Commissione Territoriale. Nel ricorso, depositato il 29 settembre 2024, il ricorrente ha contestato la decisione della
Commissione, sostenendo che non è stata correttamente valutata la sua vicenda personale e che non sono state considerate le condizioni socio- politiche dell'Egitto. Ha denunciato la mancanza della videoregistrazione del colloquio, ritenendola una violazione dei suoi diritti di difesa. Ha inoltre criticato il fatto che la Commissione non ha comunicato in anticipo le ragioni che ostavano all'accoglimento della sua domanda e non ha assegnato un termine per presentare le sue difese, in violazione dell'art.10 bis della legge n. 241/90. Il ricorrente ha sottolineato che la Commissione non ha menzionato la possibilità di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Ha contestato l'applicazione della presunzione di sicurezza dell'Egitto, affermando che la sua situazione particolare necessitava di una valutazione più approfondita e individuale. Ha chiesto anche la rinnovazione dell'audizione del ricorrente, con l'ausilio di un interprete di lingua egiziana, e la produzione di tutta la documentazione acquisita durante l'istruttoria. Al ricorso erano allegati il provvedimento della Commissione, la relazione di notificazione e il verbale delle dichiarazioni rese durante l'audizione.
Pag. 2 di 6 Nelle note 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 22-1-25 il difensore ha chiesto un rinvio dell'udienza per produrre documentazione lavorativa e personale del ricorrente.
In diritto va respinta, innanzitutto, l'istanza di audizione del richiedente. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'audizione è obbligatoria solo in presenza di nuovi fatti rilevanti (cfr. CGUE, casi e , Per_1 Persona_2 incongruenze non chiarite nella decisione amministrativa (Cass. Civ.
22049/2020) o esplicita richiesta circostanziata (Cass. Civ. 27073/2019). Nel caso in esame, mancando nuovi fatti distinti (Cass. Civ. 27073/2019), incongruenze non contestate (Cass. Civ. 22049/2020) e una precisa istanza del ricorrente (Cass. Civ. 21584/20; CGUE C-652/16, , il Collegio Persona_2 ritiene che l'audizione non sia necessaria.
Nel merito vanno respinti i motivi di impugnazione riguardanti i vizi procedurali, in quanto irrilevanti nel presente giudizio. Infatti, il Tribunale è tenuto ad esaminare direttamente la sussistenza del diritto soggettivo alla protezione nelle forme previste dalla legge (Cass. nn. 17318/2019 e 21442/2020).
Tanto premesso, la lettura degli atti non evidenzia elementi che possano inficiare le conclusioni alle quali è pervenuta la competente Commissione
Territoriale nel provvedimento impugnato.
E' condivisibile, infatti, la conclusione della Commissione che non ritiene potersi ravvisare nella vicenda portata alla sua attenzione i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra, come pure della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a e b dlgs 251-07.
Emerge, infatti, che il richiedente , Parte_3 ha presentato una richiesta di protezione internazionale adducendo principalmente motivazioni di carattere economico, come la difficoltà nel mantenere la famiglia con il suo stipendio da autista in Egitto. Sebbene il ricorrente abbia subito un'aggressione dal fratello della moglie in passato, questo evento non è connesso ad un rischio attuale o futuro di persecuzione nel suo Paese d'origine, e sembra essere stato superato grazie alla mediazione degli anziani del villaggio. Non ha quindi riferito di aspetti che lascino presagire che in caso di rientro possa essere esposto al rischio dei gravi pregiudizi di cui all'art.14 lett. a e b dlgs n.251-07.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett.c) dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007
(minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale) dal riscontro esterno con le informazioni sul Paese di origine reperite consultando le più autorevoli fonti, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente che possa costituire una minaccia grave e
Pag. 3 di 6 individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile.
Solo la provincia del Sinai, e in particolare il Nord Sinai è interessata da un conflitto armato tra le forze di sicurezza egiziane e gruppi affiliati all'ISIS e risulta ancora più instabile a seguito delle ostilità nella striscia di Gaza (ICG –
International Crisis Group, Crisis Watch: Egypt, ultimo aggiornamento aprile
[. 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=94); HRW
Rights Watch: World Report 2024 - Egypt, 11 gennaio 2024 CP_2 https://www.ecoi.net/en/document/2103192.html; Department of CP_3
State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html; , BTI Controparte_4
2024 Country Report Egypt, 19 marzo 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf;
Freedom House, Freedom in the World 2024 - Egypt, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105018.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt: Questionable Amnesty Deals for ISIS Members, 13 March
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105562.html; HRW – Human Rights
Watch (Author): Egypt: Dozens of Peaceful Protesters Detained, 1 novembre
2023, https://www.ecoi.net/en/document/2099950.html;
[...]
(Germania), Briefing Notes Summary, 31 dicembre Controparte_5
2023, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29190225/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCc htlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_%C3%84gypten%2C_J uli_bis_Dezember_ENG%2C_31.12.2023.pdf?nodeid=29188680&vernum
--2; USDOS - US Department of State, Country Report on Terrorism 2022 -
Chapter 1 - Egypt, 30 novembre 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2101556.html; AI – Controparte_6
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Controparte_6
Egypt 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html;
The Guardian, has Sinai into military bases, CP_7 CP_8 CP_9 [...]
20 Marzo 2023, CP_10 https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/egyptian-army-has-turned- sinai-schools-into-military-bases-says-rights-group; Controparte_11
Egypt, 30 marzo 2023, https://www.cia.gov/the-
[...] Controparte_12 world-factbook/countries/egypt/#government; UN Security Council, Thirty- second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Pt_ [... submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh),
and associated individuals and entities [S/2023/549], 25 luglio 2023, CP_13 https://www.ecoi.net/en/file/local/2095654/N2318974.pdf ; UN Security Council, Pt_ Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by
(Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf)
Alla luce delle COI su richiamate, non ci sono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di paese diverse dal Sinai, un conflitto né interno né
Pag. 4 di 6 internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio, ed è pertanto da escludere il riconoscimento in capo allo stesso della protezione sussidiaria sub lett.c) del dlgs 251/07.
Protezione speciale .
Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata dopo l'11 marzo 2023: rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale diritto una vasta gamma di manifestazioni che sono state raggruppate in categorie esemplificative come l'instaurarsi e lo sviluppo di relazioni umane, integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità personale (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; IE c.
Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_3
( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Romania [GC], § 71; Persona_4
e c. , § 42) o commerciali ( Per_5 Per_6 Per_7 [...]
e TA Oy c. Finlandia GC) . La giurisprudenza Parte_5 europea, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24413/2021), interpreta l'art. 8 CEDU in modo ampio e inclusivo, riconoscendo la sua rilevanza nella valutazione delle domande di protezione speciale considerando molteplici parametri: radicamento familiare, inserimento socio-culturale, vincoli economici e durata del soggiorno.
In applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene che il ricorrente,
[...]
, non abbia dimostrato un sufficiente grado di Parte_3
"inserimento sociale" sul territorio italiano. In particolare, non risulta che abbia costituito un significativo legame lavorativo, sociale, culturale o familiare tale da meritare il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorrente, infatti, ha riferito di aver lavorato solo per due settimane in campagna e di non essere riuscito ad accumulare denaro sufficiente neanche per inviarlo alla famiglia in
Egitto. Inoltre, il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza a Cori (LT), e sebbene cerchi lavoro presso amici, torna sempre al centro. Questo suggerisce una integrazione sociale limitata, senza legami radicati al di fuori della struttura
Pag. 5 di 6 di accoglienza. Ancora va evidenziato come il richiedente ha dichiarato di non aver imparato nulla in tre anni di scuola e di non essere interessato a frequentare corsi di italiano o di formazione in quanto si considera troppo grande per andare a scuola, pur cercando di imparare i mestieri. Questa dichiarazione indica una mancanza di impegno nell'integrazione culturale e nella formazione professionale. La famiglia del richiedente è in Egitto e non ha alcun parente in Italia. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato alcun profilo di vulnerabilità rilevante in funzione dell'adempimento degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
Spese.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla sulle spese in quanto l'Amministrazione vittoriosa è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 39285/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso alla camera di consiglio del 22-1-25
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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