CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 34193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34193 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Davide CA Limoncello, nell'interesse di CO RI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34193 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a CO RI la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per i reati-fine in materia di stupefacenti (capi 10 e 35), previa esclusione della gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all'associazione Cosa TR (capo 1), sia all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso CO RI, tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa, di cui non sussistono i presupposti, perché fondata esclusivamente su intercettazioni, ritenute riscontro alle travisate dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO, che dimostrano, invece, che RI agisse solo per sé e per LI, di cui era stretto collaboratore, ma non per l'associazione. Ad ulteriore conferma dell'estraneità dalla compagine descritta al capo 8) risultano plurimi elementi quali: il periodo riportato nell'imputazione e l'aggressione subìta da RI e TI il 15 febbraio 2019; la svendita di un immobile per onorare un debito, la condotta e la data del capo 10, le stesse dichiarazioni di TO in ordine a diversi profili (rapporti con LI, noleggio auto, epoca del legame tra AL e LI per alcuni mesi nel 2018, ecc.). Inoltre, la tesi dell'intraneità associativa è rimasta priva di riscontri, tale non potendosi ritenere il mantenimento in carcere ad opera di AL rimasto, peraltro, non dimostrato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale, pur avendo escluso la gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all'associazione rnafiosa (capo 1), sia all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine, ha confermato la custodia in carcere in assenza di attualità visto che i fatti risalgono al 2019. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. :3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 3. Il primo motivo di ricorso, fondato sul ruolo di mero spacciatore di CO RI, è palesemente generico rispetto alle ragioni della sua ritenuta partecipazione alla struttura, all'organigramma e alle attività dell'associazione dedita al narcotraffico, gestita da IU LI - appartenente a "cosa TR" gelese - per la quale il ricorrente provvedeva al trasporto e 3I rifornimento dello stupefacente. Il provvedimento impugnato perviene a dette conclusioni sulla base di un imponente materiale investigativo, costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle circostanziate dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL TO (pagine da 13 a 15) che indica CO RI come affiliato al gruppo facente capo a IU LI di cui era "strettissimo collaboratore" tanto da essergli affidato, tra gli altri„ il compito di portare a TO «il denaro contante a titolo di pagamento del prezzo delle forniture di cocaina» e di custodire lo stupefacente nella sua abitazione, con puntuale descrizione dei periodi e delle alleanze tra famiglie alle quali vendeva la droga e delle aggressioni successive alla sparizione di un chilo di questa, subìta anche da RI, e al versamento di C 20.000 per ripianare la perdita. Di ogni intercettazione il provvedimento impugnato ha esaminato il contenuto collegandolo con precisione a CO RI: a pag. 10 è riportato il dialogo tra LO CA e IR SA del 27 luglio 2019 in cui parlano della legame strettissimo di RI con LI e dell'episodio di cui al capo 10 - in cui il ricorrente e SS TI, dopo avere acquistato un chilo di cocaina da CA IL, erano stati rapinati ed i catanesi avevano reagito per essere comunque pagati -; alle pag.15-16 è ripercorso il complesso sviluppo delle conversazioni e degli incontri del 4 aprile 2019, a seguito di un accordo tra AR e IU 3 AL per la consegna della droga, indicata al capo :35), avvenuta materialmente il giorno successivo con CO RI nella veste di corriere. A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti dichiarazioni di TO, collocandole in un quadro di insieme che dà conto sia dei rapporti tra i diversi componenti dell'associazione che tra acquirenti e fornitori, il Tribunale ha ritenuto che RI svolgesse in modo stabile, insieme ad altri, la gestione del narcotraffico trasportando e cedendo importanti quantitativi di droga, per conto del sodalizio, dotato di tutti i connotati richiesti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (indicati a pag. 12 del provvedimento), curando il rapporto ed il pagamento ai fornitori, tra cui proprio TO. Il ricorso, si limita ad apodittiche asserzioni, quali l'attribuzione al ricorrente del ruolo di spacciatore in proprio di modiche quantità o di collaboratore personale di LI, personalità mafiosa di rilievo del clan Rinzivillo che mai avrebbe potuto agire in autonomia o con il solo RI, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, i precedenti per piccolo spaccio di RI, l'uso di auto a noleggio, l'assenza di sequestri o fermi. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è indeterminato. Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha congruamente fondato la propria decisione sul rilevante ruolo svolto nell'associazione dedita al narcotraffico dal ricorrente, gravato da precedenti penali anche specifici (di cui 61 reati in materia di stupefacenti commessi nel solo 2015), oltre che da carichi pendenti da cui risulta che durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento ha continuato l'attività illecita. Il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo dall'ultimo fatto, peraltro non particolarmente risalente (aprile 2019), di carattere neutro ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 4 spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 La Consigliera estensora Il Pres ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Davide CA Limoncello, nell'interesse di CO RI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34193 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a CO RI la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per i reati-fine in materia di stupefacenti (capi 10 e 35), previa esclusione della gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all'associazione Cosa TR (capo 1), sia all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso CO RI, tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa, di cui non sussistono i presupposti, perché fondata esclusivamente su intercettazioni, ritenute riscontro alle travisate dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO, che dimostrano, invece, che RI agisse solo per sé e per LI, di cui era stretto collaboratore, ma non per l'associazione. Ad ulteriore conferma dell'estraneità dalla compagine descritta al capo 8) risultano plurimi elementi quali: il periodo riportato nell'imputazione e l'aggressione subìta da RI e TI il 15 febbraio 2019; la svendita di un immobile per onorare un debito, la condotta e la data del capo 10, le stesse dichiarazioni di TO in ordine a diversi profili (rapporti con LI, noleggio auto, epoca del legame tra AL e LI per alcuni mesi nel 2018, ecc.). Inoltre, la tesi dell'intraneità associativa è rimasta priva di riscontri, tale non potendosi ritenere il mantenimento in carcere ad opera di AL rimasto, peraltro, non dimostrato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale, pur avendo escluso la gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all'associazione rnafiosa (capo 1), sia all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine, ha confermato la custodia in carcere in assenza di attualità visto che i fatti risalgono al 2019. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. :3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 3. Il primo motivo di ricorso, fondato sul ruolo di mero spacciatore di CO RI, è palesemente generico rispetto alle ragioni della sua ritenuta partecipazione alla struttura, all'organigramma e alle attività dell'associazione dedita al narcotraffico, gestita da IU LI - appartenente a "cosa TR" gelese - per la quale il ricorrente provvedeva al trasporto e 3I rifornimento dello stupefacente. Il provvedimento impugnato perviene a dette conclusioni sulla base di un imponente materiale investigativo, costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle circostanziate dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL TO (pagine da 13 a 15) che indica CO RI come affiliato al gruppo facente capo a IU LI di cui era "strettissimo collaboratore" tanto da essergli affidato, tra gli altri„ il compito di portare a TO «il denaro contante a titolo di pagamento del prezzo delle forniture di cocaina» e di custodire lo stupefacente nella sua abitazione, con puntuale descrizione dei periodi e delle alleanze tra famiglie alle quali vendeva la droga e delle aggressioni successive alla sparizione di un chilo di questa, subìta anche da RI, e al versamento di C 20.000 per ripianare la perdita. Di ogni intercettazione il provvedimento impugnato ha esaminato il contenuto collegandolo con precisione a CO RI: a pag. 10 è riportato il dialogo tra LO CA e IR SA del 27 luglio 2019 in cui parlano della legame strettissimo di RI con LI e dell'episodio di cui al capo 10 - in cui il ricorrente e SS TI, dopo avere acquistato un chilo di cocaina da CA IL, erano stati rapinati ed i catanesi avevano reagito per essere comunque pagati -; alle pag.15-16 è ripercorso il complesso sviluppo delle conversazioni e degli incontri del 4 aprile 2019, a seguito di un accordo tra AR e IU 3 AL per la consegna della droga, indicata al capo :35), avvenuta materialmente il giorno successivo con CO RI nella veste di corriere. A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti dichiarazioni di TO, collocandole in un quadro di insieme che dà conto sia dei rapporti tra i diversi componenti dell'associazione che tra acquirenti e fornitori, il Tribunale ha ritenuto che RI svolgesse in modo stabile, insieme ad altri, la gestione del narcotraffico trasportando e cedendo importanti quantitativi di droga, per conto del sodalizio, dotato di tutti i connotati richiesti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (indicati a pag. 12 del provvedimento), curando il rapporto ed il pagamento ai fornitori, tra cui proprio TO. Il ricorso, si limita ad apodittiche asserzioni, quali l'attribuzione al ricorrente del ruolo di spacciatore in proprio di modiche quantità o di collaboratore personale di LI, personalità mafiosa di rilievo del clan Rinzivillo che mai avrebbe potuto agire in autonomia o con il solo RI, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, i precedenti per piccolo spaccio di RI, l'uso di auto a noleggio, l'assenza di sequestri o fermi. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è indeterminato. Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha congruamente fondato la propria decisione sul rilevante ruolo svolto nell'associazione dedita al narcotraffico dal ricorrente, gravato da precedenti penali anche specifici (di cui 61 reati in materia di stupefacenti commessi nel solo 2015), oltre che da carichi pendenti da cui risulta che durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento ha continuato l'attività illecita. Il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo dall'ultimo fatto, peraltro non particolarmente risalente (aprile 2019), di carattere neutro ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 4 spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 La Consigliera estensora Il Pres ente