Decreto cautelare 24 agosto 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 15 settembre 2022
Decreto presidenziale 17 ottobre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03924/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Neasy Lounge S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso principale
a) del decreto del Questore della Provincia di Napoli numero 18/2022 del 5 agosto 2022, notificato in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la sospensione per 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo temporanea per strutture ricettive attrezzature temporanee installate presso lo stabilimento elioterapico turistico ricreativo all’aperto denominato Neasy Club, sito in Napoli alla via Coroglio numero 144;
b) di ogni ulteriore provvedimento richiamato nel decreto impugnato ivi compreso la nota della Compagnia Carabinieri di Napoli bagnoli del 18/7/2022 a base del provvedimento in questa sede impugnato e delle ulteriori attività investigative (di numero e data non conosciuti) espletate nell’immediatezza dei fatti, anche esse richiamate nel decreto del prefetto di Napoli;
c) per l’acquisizione in via istruttoria delle risultanze sub b) a base del decreto di sospensione adottato da parte del Questore;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2023:
- del decreto del Questore della Provincia di Napoli numero 18/2022 del 5 agosto 2022, notificato in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la sospensione per 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenzadi agibilità di pubblico spettacolo temporanea per strutture ricettive attrezzature temporanee installate presso lo stabilimento elioterapico turistico ricreativo all’aperto denominato Neasy Club, sito in Napoli alla via Coroglio numero 144;
b) di ogni ulteriore provvedimento richiamato nel decreto impugnato, ivi compreso la nota della Compagnia Carabinieri di Napoli bagnoli del 18 luglio 2022 a base del provvedimento in questa sede impugnato e delle ulteriori attività investigative espletate nell’immediatezza dei fatti, anche esse richiamate nel decreto del prefetto di Napoli;
c) delle risultanze delle telecamere di sorveglianza oggetto di disamina nelle sedute tenutesi all’esito di decreto presidenziale autorizzativo 847/2022 presso la cancelleria della V sezione Tar Campania in data 16 novembre e 22 dicembre, di cui si darà conto nel presente atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1502 del 24 agosto 2022;
Vista l’O.P. 749 del 15 settembre 2022;
Visto il D.P. n. 847 del 17 ottobre 2022;
Vista l’Ordinanza cautelare n. 1531 del 7 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa LE ET NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 23 agosto 2022, la società ricorrente – affittuaria dal 23 marzo 2021 del ramo di azienda avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e pubblico spettacolo (reparto bar, ristorazione e discoteca) presso il locale sito in Napoli, alla via Coroglio numero 144 (“Neasy Club”) - impugnava il provvedimento con cui la Questura di Napoli, successivamente ai fatti occorsi all’interno del locale il 10 luglio 2022, tra le ore 3:00 e 4:30 di mattina, aveva ingiunto la sospensione per trenta giorni dell’attività, a decorrere dalla data di notifica. Premessa una breve ricostruzione della vicenda all’origine del provvedimento interdittivo, la società ricorrente articolava due ordini di censura, con cui, in sintesi, deduceva: a) l’assenza del presupposto per l’adozione del provvedimento sanzionatorio ex art. 100 TULPS, posto che: i fatti del 10 luglio 2022, sebbene “innescati” da un alterco originato all’interno del locale, si erano poi concretamente verificati all’esterno; b) l’irrilevanza degli altri episodi delittuosi del 2021 e 2022, pure richiamati nel provvedimento, ai fini dell’applicazione della misura; c) l’assenza di nesso eziologico tra i fatti occorsi e la presenza del locale sul territorio; d) la sproporzione della durata dell’interdizione (30 giorni), rispetto ai fatti ricostruiti, tenuto conto delle serate in programma per fine agosto/inizio settembre.
2. - Con D.P. n. 1502 del 24 agosto 2022, era accolta la domanda di tutela cautelare monocratica.
3. – Si costituiva in giudizio la Questura di Napoli (29 agosto 2022), successivamente depositando memoria (2 settembre 2022).
4.- Con ordinanza cautelare n. 1531 del 7 settembre 2022 era respinta, in sede collegiale, l’istanza di tutela interinale.
5. - Con ordinanza presidenziale n. 749 del 15 settembre 2022 e successivo decreto presidenziale n. 847 del 17 ottobre 2022 era accolta l’istanza istruttoria depositata il 27 ottobre 2022, con ordine all’Amministrazione resistente di depositare agli atti del giudizio il filmato menzionato nell’atto impugnato entro i successivi sessanta giorni. Il 17 ottobre 2022 ed il 16 novembre 2022, l’Amministrazione ottemperava all’ordine.
6. - Il 3 gennaio 2023, la società ricorrente presentava motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione anche alle risultanze delle telecamere di sorveglianza, oggetto di disamina nelle sedute tenutesi il 16 novembre 2022 ed il 22 dicembre 2022, a valle del decreto presidenziale autorizzativo n. 847/2022, presso la cancelleria del Tribunale; approfondiva, riproponendole anche in via derivata, le censure di cui al ricorso principale.
7. – In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie e repliche (13 giugno, 16 e 17 luglio 2025).
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73, comma 3 c.p.a. dell’inammissibilità dei motivi aggiunti nonché dell’improcedibilità del ricorso tutto per carenza di interesse (stante la sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato), era trattenuto in decisione.
9. - Oggetto dell’odierno contendere sono:
- a) il provvedimento (18/2022 del 5 agosto 2022) con cui il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di notificazione, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo temporanea per strutture ricettive e attrezzature temporanee installate presso il “Neasy Club”, sito in Napoli alla via Coroglio numero 144 (impugnato con il ricorso principale e con i motivi aggiunti);
- b) le risultanze delle telecamere di sorveglianza oggetto di disamina nelle sedute del 16 novembre 2022 e del 22 dicembre 2022 all’esito di decreto presidenziale autorizzativo 847/2022 presso la cancelleria del Tribunale (impugnate con i motivi aggiunti).
10. - In tali termini riepilogato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto dichiarare, in conformità al rilievo in questo senso operato in udienza ed in termini trascritto a verbale, l’inammissibilità dei motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2023, nella parte in cui impugnano le risultanze delle telecamere di sorveglianza di cui supra al punto b), trattandosi, all’evidenza, di documenti privi di qualsivoglia efficacia provvedimentale.
10.1. – Quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti (quest’ultimi nella parte in cui, reiterando l’impugnazione del provvedimento di cui supra sub a), approfondiscono i motivi di censura già sviluppati alla luce delle risultanze istruttorie emerse in giudizio, all’esito della visione dei filmati nelle sedute del 16 novembre 2022 e del 22 Dicembre 2022, tenutesi presso questo Tribunale), va invece superato il rilievo dell’improcedibilità sollevato all’udienza pubblica, avendo parte ricorrente dichiarato, a mezzo del proprio difensore, la persistenza dell’interesse alla decisione, anche a fini (eventualmente) risarcitori.
11.- Passando quindi al merito, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati, in ragione di quanto appresso spiegato.
Ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”. La norma àncora il suo presupposto applicativo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui: (i) all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l’esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 100 del TULPS vale a impedire la prosecuzione di un’attività pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dalla condotta personale del titolare del locale. Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione, e non di una misura di tipo repressivo o sanzionatorio, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422). […] La finalità perseguita dall’art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale; la previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l’esercizio dell’attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l’esercizio commerciale e non già la condotta del suo titolare, il cui accertamento implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell’amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti, in particolare, della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (T.A.R. Lombarda, Milano, sez. I, 15/01/2024, n.81; TAR Cagliari, (Sardegna) sez. I, nn. 191/2023, 484/2023, 110/2024 e 543/2024)” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 28/05/2025) 19/06/2025, n. 2367).
Tanto chiarito in termini generali va altresì precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questo Tribunale:
- “i tumulti o i gravi disordini verificatisi all’esterno del locale non rilevano ai fini dell’adozione delle misure ex art. 100 T.U.L.P.S. (TAR Campania - sez. Salerno, 7/2/2018 n. 284; TAR Lombardia - sez. III, 3/2/2011 n. 457), a meno che essi, sulla base degli accertamenti svolti e documentati dall’Amministrazione, non siano la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di fatti all’interno del locale. Infatti, in tale ipotesi ciò che assume rilievo è che l’esercizio pubblico sia stato il “teatro” del tumulto e del disordine e che quindi gli epiloghi degli episodi di violenza abbiano un fondato antecedente causale nelle circostanze verificatesi nell’esercizio pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 23/1/2007 n. 1563; TAR Lombardia, sez. I, 6/2/2019 n. 880, TAR Liguria, sez. II, 10/1/2018 n. 26)” (TAR Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 787, idem , 29/01/2025, n. 786 e 29/01/2025, n. 784);
- ancora, “la lettera e la ratio dell'art. 100 TULPS consentono di affermare che, in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752)” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 28/05/2025) 19/06/2025, n. 2367), sicché, in effetti, anche un singolo episodio può giustificare l’adozione della misura preventiva di cui all'art. 100 TULPS allorquando costituisca un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. I, parere del 22 marzo 2023, n. 594; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30/11/2021, n. 355; C.d.S., Sez. III, 4 maggio 2016, n. 1752).
5.2.1. – Poste queste coordinate, ed evidenziata l’ampiezza della discrezionalità amministrativa in materia (Cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 594 del 20 aprile 2023), osserva il Collegio che il provvedimento impugnato abbia fatto buon governo dei principi recati dall’art. 100 del TULPS, non essendo revocabile in dubbio la gravità dell’episodio (lite che ha coinvolto una serie di soggetti, con ferimento di due contendenti) ed il suo collegamento con il Neasy Lounge. Quanto a quest’ultimo profilo (il più contestato dalla ricorrente), ritiene il Collegio che, per quanto la fase “violenta” del tumulto si sia, in effetti, verificata all’esterno del locale, quest’ultimo ha avuto origine (è stato “innescato”), pacificamente, da un alterco all’interno del locale, temporaneamente sedato dagli addetti della security che hanno separato i contendenti accompagnandoli all’uscita. La vicenda, pertanto, sebbene composta di due segmenti temporali separati da un intervallo temporale, non può, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che considerarsi unitaria, quale sviluppo progressivo da una fase iniziale (litigio per futili motivi all’interno del locale) ad una fase finale (rissa all’esterno) ed occasionata dalla permanenza dei facinorosi all’interno della Neasy Lounge . Poco importa che all’interno non ci sia stata una “rissa”, ma un semplice breve momento di tensione rilevando, ai fini qui di interesse, che il tutto abbia avuto inizio all’interno del locale, spostandosi poi all’esterno. Ciò posto, richiamati i principi giurisprudenziali di cui supra al par. 5.2, sussistevano tutti i presupposti per l’adozione del contestato provvedimento, con conseguente rigetto delle relative censure.
V’è da dire, in aggiunta, che, pur essendo sufficiente a giustificare l’adottato provvedimento la gravità intrinseca dell’evento criminoso del 10 luglio 2022, il Questore non si è limitato alla descrizione di quest’ultimo, ma ha anche riportato – in una ricostruzione completa ed esaustiva – anche gli eventi degli anni 2021 e 2022 (cinque in totale, tra cui tre risse e due furti) che, relativamente ravvicinati al più grave episodio del 10 luglio 2022, contribuiscono anch’essi, ad avviso del Tribunale, al complessivo quadro “di gravi elementi, valorizzati con argomentazioni provvedimentali non affette da manifesta irragionevolezza, che integrano plausibilmente il presupposto dell’allarme sociale e del pericolo per la sicurezza pubblica ai fini dell'adottato provvedimento cautelare di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, affidato dal Legislatore alla prudente discrezionalità del Questore” (TAR Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 787) con conseguente correttezza (e legittimità) della complessiva valutazione riportata nel provvedimento impugnato che, conclusivamente, va confermata.
5.2.2. – Quanto alla graduazione della misura, consistente nella sospensione dell’attività esercitata per 30 giorni, occorre anzitutto premettere che, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, “La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”. Secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, laddove ritenga sussistenti particolari ragioni per una protrazione della misura cautelare oltre i quindici giorni, l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a darne espressamente conto nella motivazione dell’atto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2014, n. 2586; id., 20 gennaio 2014, n. 249)” (T.A.R. Liguria, Sez. II, 14-04-2021, n. 338). Nel caso di specie, la protrazione della misura cautelare oltre il limite massimo ordinario previsto risulta ampiamente motivata in considerazione della gravità del fatto, degli episodi precedenti (2021 e 2022) e del ripetersi di eventi delittuosi nonostante l’adozione di precedenti provvedimenti di sospensione, per periodi più brevi (“gli episodi pregiudizievoli degli interessi collettivi tutelati, infatti, si sono nel tempo ripetuti, nonostante l’adozione di un pregresso provvedimento di sospensione. Da ciò si deve necessariamente dedurre che il locale de quo rappresenti un concreto, attuale e gravissimo pericolo per la sicurezza dei cittadini, con più che potenziale pericolo per l’ordine pubblico”). Tali ragioni risultano idonee ad integrare quelle “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate” richieste dal citato art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, in quanto, da un lato, il riferimento alla gravità dei fatti risulta del tutto puntuale e circostanziato in relazione agli elementi del caso concreto, e dall’altro, la riferita frequenza con cui è stata accertata la commissione di reati trova riscontro negli atti di causa, dai quali emerge l’accertamento della commissione di una pluralità di reati, oltre quello da ultimo contestato.
5.3. - Per le illustrate ragioni e conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
5.4. - Considerata la peculiarità della materia, il Collegio ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- dichiara in parte inammissibili, in parte respinge i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
LE ET NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ET NI | AO NI |
IL SEGRETARIO