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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1449/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1449/2018 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Maura Milioti nell'interesse di Pt_1
; dall'avv. Francesco Balletta nell'interesse della
[...] [...]
, sulla scorta del decreto di Controparte_1 regolamentazione dell'udienza adottato il 6.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la udienza del 7.04.2025 (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 3.07.2023, poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, c.f.: nato a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
15.04.1964, elettivamente domiciliato in Milazzo, alla via Cosenz n°. 62, presso e nello studio dell'avv. Maura Milioti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE - ricorrente contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante e liquidatore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Patti, in Corso Giacomo Controparte_2
Matteotti n° 51, presso e nello studio degli avv.ti Gabriella Donzì e Francesco Balletta, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
CONVENUTO - resistente
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Pag. 1 a 11 R. G. n. 1449/2018
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di avere assunto Parte_1
un incarico per l'espletamento di attività professionale nei confronti della al fine di curare, in Controparte_1
favore della resistente, le attività di “consulenza fiscale, sviluppo buste paga, mod. 770, invio a clienti e fornitori, invii F24, CUD” e che, per tale attività, lo stesso vantava un credito dalla di €.8.915,00, Parte_2
a fronte della somma complessiva di €.14.469,50, già in parte saldata per l'acconto pari a €.6.550,00. A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente depositava la parcella del 17.12.2015, corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, e chiedeva al Giudice adito la condanna della al Parte_2
pagamento della somma di € 8.915,00, con il favore di spese e compensi di lite.
Depositato il ricorso, il Giudice, con decreto del 19.09.2018, fissava l'udienza del 4.02.2019 per la comparizione delle parti, assegnando termine al ricorrente per la notifica dello stesso unitamente al ricorso, ed al resistente per la sua costituzione.
Si costituiva in giudizio, in data 2.02.2019, la Parte_2
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di causa. In particolare, la società resistente esponeva di aver già saldato ogni corrispettivo dovuto mediante versamento dell'importo di €.6.550,00; contestava l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura n.
38/2015 allegata dal e chiedeva l'istruzione della causa mediante Pt_1 deferimento del giuramento decisorio al ricorrente.
All'udienza del 4.04.2019 il Giudice, rilevato che la controversia apparisse
Pag. 2 a 11 R. G. n. 1449/2018
incompatibile con un'istruttoria sommaria, disponeva, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza del 24.06.2019 ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Erano poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa al 13.01.2020.
Con la memoria ex art 183 co. 6 n.
2. c.p.c. dell'11.11.2019, parte ricorrente svolgeva richiesta di pagamento della somma di € 8.915,00 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.
Con provvedimento del 21.01.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.01.2020, era rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio chiesta dalla ed era ammessa la Parte_2 prova per testi, chiesta dalla resistente, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nell'ordinanza indicata. Svolta l'istruttoria orale all'udienza del 28.02.2022 con l'escussione del teste , la Testimone_1
causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Dopo alcuni rinvii per i medesimi adempimenti, la causa era così rimessa all'udienza del 7.04.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e così assunta in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'istanza di ingiunzione di pagamento formulata dal ai sensi dell'art.186 bis c.p.c. – istanza Pt_1
Pag. 3 a 11 R. G. n. 1449/2018
che non ha trovato accoglimento in corso di causa - posto che la debenza delle somme rivendicate da parte ricorrente è oggetto di contestazione tra le parti nel presente giudizio.
Nel merito, giova anzitutto rammentare che “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte”
(Cassazione civile, sez. II, 20/08/2019, n. 21522); inoltre, giova allo scopo ribadire che “l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore”
(Cass. civ. 3016/2006).
Nel caso di specie, il ricorrente-professionista ha affermato di essere creditore della società resistente per la prestazione di “consulenza fiscale, buste paga, mod. 770, invio clienti e fornitori, invii f24, cud” vantando un credito residuo di €.8.915,00, a fronte dell'importo complessivo di
€.14.469,50 per come quantificato nella fattura allegata in atti (n. 38/2015 del 17/12/2015) e munita del parere di congruità dell'Ordine dei dottori commercialisti di cui al protocollo n. 274 del 21.04.2016 (v. allegati all'atto di ricorso). Diversamente, la società resistente non ha contestato l'esistenza di un rapporto professionale con ma ha sostenuto che la Parte_1
somma di €.6.550,00 (fatto non contestato tra le parti) sia stata versata
“...a totale satisfazione di ogni pretesa già vantata in ragione dell'intercorso rapporto di collaborazione relativo al periodo precedente la messa in liquidazione della società, circostanza che risale al 18 Giugno 2015”; ha contestato, invece, le prestazioni professionali indicate nella fattura n. 38
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del 17 dicembre 2015, ritenendo che “nessuna ulteriore somma è dovuta perché nessuna ulteriore attività di consulenza è stata né richiesta né espletata nell'interesse della resistente da parte del (v. comparsa di Pt_1
costituzione e risposta e note conclusive del 5.11.2024).
Di talché, oggetto di contestazione non è il conferimento dell'incarico professionale al CAMPO, bensì l'effettivo svolgimento della prestazione nel periodo successivo al 18 giugno 2015 (data di messa in liquidazione della società) nonché il quantum per le attività espletate.
Secondo quanto sopra richiamato in diritto, pertanto, pur a fronte di una contestazione generica, il professionista è sempre tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente sia all'an sia al quantum dei compensi pretesi. Inoltre, in adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte, si osserva che “ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697
c.c.” (Cass., ord. 357/2023). Infatti, la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (allegati in atti dal ricorrente), non risulta essere un elemento probatorio idoneo e sufficiente, in quanto il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (cfr.
Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26860). Di talché, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista- creditore sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla
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misura degli importi richiesti. Infatti, al professionista incombe l'onere di provare l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (cfr., Cass., 1/3/2002, n. 3024).
Di contro, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista laddove essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto – come nel caso di specie - solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (in termini, Cass. civ. n.
37788/2021).
Ciò posto, come già chiarito, la quantificazione operata dal ricorrente nella fattura munita del parere di congruità dell'Ordine professionale non è di per sé, da sola, sufficiente a sostenere la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Ed infatti l'ulteriore documentazione versata in atti dal e cioè: il Pt_1 modello di dichiarazione 770 semplificato del 2014, presentato il 4.08.2014
e relativo all'anno d'imposta 2013 e il modello del 2015, presentato il
31.07.2015 e relativo all'anno d'imposta 2014, in cui si evince, dal codice fiscale, che il ricorrente è stato l'intermediario incaricato alla relativa trasmissione;
il verbale di “accertamento con adesione” sottoscritto dallo stesso ricorrente in data 9.10.2014 in qualità di procuratore della società resistente;
il giornale contabile della società degli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015 (fino al 17.06.2015), non è idonea a dimostrare
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alcunché ai fini del decidere poiché essendo anteriore alla data del
18.06.20215 (epoca in cui sarebbe stata corrisposta la somma di €.
6.550,00) potrebbe riferirsi, appunto alla attività professionale svolta prima e pagata con il suddetto importo.
Conseguentemente, anche dall'esame della suddetta documentazione non risultano provate, nello specifico ed effettivamente, le prestazioni che sarebbero state svolte dal ricorrente in favore della
[...]
, da cui desumere che l'importo richiesto Controparte_1 corrisponda a quanto preteso dal Pt_1
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad indicare un importo complessivo e globale a titolo di compenso, senza ulteriori specificazioni e la fattura prodotta –ove manca anche la indicazione del versamento dell'acconto di €.
6.550,00- con la sua generica causale (al riguardo non è indicato né l'arco temporale in cui le prestazioni sarebbero state svolte relativamente ad una data di inizio e/o di conclusione delle prestazioni, e cioè se solo antecedenti alla messa in liquidazione della società avvenuta il 18 giugno 2015, ovvero anche successive), non chiarisce alcunché in merito a quanto preteso.
E comunque giova ricordare che “…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex multis Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010) e solo in caso di non contestazione –ipotesi da escludersi per il caso in esame- benché di formazione unilaterale, può costituire un valido
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elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio sia pacifica.
Altrettanto inconducente è il certificato di liquidazione dell'Ordine professionale di appartenenza dell'attore ove “... considerate le prestazioni professionali svolte a favore della “ domiciliata ... quali Controparte_3
risultano dalle dichiarazioni del richiedente e dalla loro descrizione contenuta nell'allegata parcella e che si sono concluse in data successiva all'entrata in vigore del Decreto 20/07/2012 n. 140...”, si attesta il rilascio di parere favorevole per la liquidazione della somma, qui pretesa al netto dell'acconto.
Infatti, anche avuto riguardo a detto documento, si rileva che lo stesso non contenga alcun dettaglio che provi l'attività espletata dal ricorrente, né sono offerti in visione atti utili a dimostrare la attività professionale asseritamente svolta dal Campo.
In ogni caso sul punto si richiamano le considerazioni sopra svolte in merito alla efficacia probatoria di detto documento, in caso di contestazione.
Infine, giova ribadire che l'effettiva attività svolta dal professionista e la congruità della somma richiesta non possono verificarsi neppure mediante consulenza tecnica d'ufficio (richiesta dal CAMPO con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. al fine di “definire la congruità delle richieste del professionista in ragione dei documenti depositati in causa”) in quanto la consulenza tecnica d'ufficio non può essere espletata a fini meramente esplorativi per la ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati. Invero, per come affermato da Cass. 29100/2020, “la consulenza tecnica d'ufficio
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non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cass. n. 9395 del 2019; Cass. n.
9979 del 2018). Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013)”.
A quanto esposto, seguono le deduzioni della
[...]
che ha asserito che l'importo di Controparte_1
€.6.550,00, versato nei confronti del ricorrente (costituente fatto pacifico tra le parti) sia stato satisfattivo della pretesa creditoria complessiva. Sul punto, il teste , escusso all'udienza istruttoria del Testimone_1
28.02.2022, ha riferito sulla circostanza a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte resistente (“vero o no, che la società resistente ha corrisposto l'importo di € 6.550,00 a totale satisfazione delle prestazioni professionali rese sino alla data del 18 Giugno 2015”, v. memoria del
4.11.2019) dichiarando essere “...vero il fatto della consegna della somma di
€.6.550,00 al sig. corrispostagli in contanti subito dopo la messa Parte_1 in liquidazione della società di cui io ero uno dei liquidatori nonché CP_1
socio della stessa ; “detta somma è stata corrisposta al predetto in CP_1
quanto creditore per attività professionale di consulenza fiscale nell'interesse della (v. processo verbale dell'udienza istruttoria). Di conseguenza, CP_1
facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in punto di riparto dell'onere della prova, innanzi richiamati, risulta che la società resistente abbia dato prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di
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pagamento nei limiti dalla stessa indicati.
Manca però la prova di parte ricorrente –oggi attore- dell'an – e cioè dello svolgimento dell'attività professionale asseritamente svolta, cui consegue il rigetto della domanda del Campo.
Va, altresì, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente nella memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., non risultando sussistenti in capo alla società resistente i presupposti di mala fede o colpa grave, quali connotati della difesa in giudizio, indispensabili per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.55/2014 e da ultimo aggiornati con DM 14/2022, sono disciplinate in base al principio di soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva sulla base dei minimi dello scaglione di riferimento che, per valore, si individua in quello fino a €. 26000, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 1449/2018 R. G., così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante e liquidatore e, per essa al procuratore antistatario della predetta, Avv. Francesco Balletta che ha reso
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la dichiarazione di rito, delle spese di giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G. in data 7/05/2025
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1449/2018 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Maura Milioti nell'interesse di Pt_1
; dall'avv. Francesco Balletta nell'interesse della
[...] [...]
, sulla scorta del decreto di Controparte_1 regolamentazione dell'udienza adottato il 6.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la udienza del 7.04.2025 (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 3.07.2023, poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, c.f.: nato a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
15.04.1964, elettivamente domiciliato in Milazzo, alla via Cosenz n°. 62, presso e nello studio dell'avv. Maura Milioti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE - ricorrente contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante e liquidatore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Patti, in Corso Giacomo Controparte_2
Matteotti n° 51, presso e nello studio degli avv.ti Gabriella Donzì e Francesco Balletta, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
CONVENUTO - resistente
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Pag. 1 a 11 R. G. n. 1449/2018
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di avere assunto Parte_1
un incarico per l'espletamento di attività professionale nei confronti della al fine di curare, in Controparte_1
favore della resistente, le attività di “consulenza fiscale, sviluppo buste paga, mod. 770, invio a clienti e fornitori, invii F24, CUD” e che, per tale attività, lo stesso vantava un credito dalla di €.8.915,00, Parte_2
a fronte della somma complessiva di €.14.469,50, già in parte saldata per l'acconto pari a €.6.550,00. A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente depositava la parcella del 17.12.2015, corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, e chiedeva al Giudice adito la condanna della al Parte_2
pagamento della somma di € 8.915,00, con il favore di spese e compensi di lite.
Depositato il ricorso, il Giudice, con decreto del 19.09.2018, fissava l'udienza del 4.02.2019 per la comparizione delle parti, assegnando termine al ricorrente per la notifica dello stesso unitamente al ricorso, ed al resistente per la sua costituzione.
Si costituiva in giudizio, in data 2.02.2019, la Parte_2
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di causa. In particolare, la società resistente esponeva di aver già saldato ogni corrispettivo dovuto mediante versamento dell'importo di €.6.550,00; contestava l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura n.
38/2015 allegata dal e chiedeva l'istruzione della causa mediante Pt_1 deferimento del giuramento decisorio al ricorrente.
All'udienza del 4.04.2019 il Giudice, rilevato che la controversia apparisse
Pag. 2 a 11 R. G. n. 1449/2018
incompatibile con un'istruttoria sommaria, disponeva, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza del 24.06.2019 ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Erano poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa al 13.01.2020.
Con la memoria ex art 183 co. 6 n.
2. c.p.c. dell'11.11.2019, parte ricorrente svolgeva richiesta di pagamento della somma di € 8.915,00 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.
Con provvedimento del 21.01.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.01.2020, era rigettata la richiesta di deferimento del giuramento decisorio chiesta dalla ed era ammessa la Parte_2 prova per testi, chiesta dalla resistente, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nell'ordinanza indicata. Svolta l'istruttoria orale all'udienza del 28.02.2022 con l'escussione del teste , la Testimone_1
causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Dopo alcuni rinvii per i medesimi adempimenti, la causa era così rimessa all'udienza del 7.04.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e così assunta in decisione.
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Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'istanza di ingiunzione di pagamento formulata dal ai sensi dell'art.186 bis c.p.c. – istanza Pt_1
Pag. 3 a 11 R. G. n. 1449/2018
che non ha trovato accoglimento in corso di causa - posto che la debenza delle somme rivendicate da parte ricorrente è oggetto di contestazione tra le parti nel presente giudizio.
Nel merito, giova anzitutto rammentare che “nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte”
(Cassazione civile, sez. II, 20/08/2019, n. 21522); inoltre, giova allo scopo ribadire che “l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore”
(Cass. civ. 3016/2006).
Nel caso di specie, il ricorrente-professionista ha affermato di essere creditore della società resistente per la prestazione di “consulenza fiscale, buste paga, mod. 770, invio clienti e fornitori, invii f24, cud” vantando un credito residuo di €.8.915,00, a fronte dell'importo complessivo di
€.14.469,50 per come quantificato nella fattura allegata in atti (n. 38/2015 del 17/12/2015) e munita del parere di congruità dell'Ordine dei dottori commercialisti di cui al protocollo n. 274 del 21.04.2016 (v. allegati all'atto di ricorso). Diversamente, la società resistente non ha contestato l'esistenza di un rapporto professionale con ma ha sostenuto che la Parte_1
somma di €.6.550,00 (fatto non contestato tra le parti) sia stata versata
“...a totale satisfazione di ogni pretesa già vantata in ragione dell'intercorso rapporto di collaborazione relativo al periodo precedente la messa in liquidazione della società, circostanza che risale al 18 Giugno 2015”; ha contestato, invece, le prestazioni professionali indicate nella fattura n. 38
Pag. 4 a 11 R. G. n. 1449/2018
del 17 dicembre 2015, ritenendo che “nessuna ulteriore somma è dovuta perché nessuna ulteriore attività di consulenza è stata né richiesta né espletata nell'interesse della resistente da parte del (v. comparsa di Pt_1
costituzione e risposta e note conclusive del 5.11.2024).
Di talché, oggetto di contestazione non è il conferimento dell'incarico professionale al CAMPO, bensì l'effettivo svolgimento della prestazione nel periodo successivo al 18 giugno 2015 (data di messa in liquidazione della società) nonché il quantum per le attività espletate.
Secondo quanto sopra richiamato in diritto, pertanto, pur a fronte di una contestazione generica, il professionista è sempre tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente sia all'an sia al quantum dei compensi pretesi. Inoltre, in adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte, si osserva che “ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697
c.c.” (Cass., ord. 357/2023). Infatti, la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (allegati in atti dal ricorrente), non risulta essere un elemento probatorio idoneo e sufficiente, in quanto il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (cfr.
Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26860). Di talché, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista- creditore sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla
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misura degli importi richiesti. Infatti, al professionista incombe l'onere di provare l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (cfr., Cass., 1/3/2002, n. 3024).
Di contro, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista laddove essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto – come nel caso di specie - solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (in termini, Cass. civ. n.
37788/2021).
Ciò posto, come già chiarito, la quantificazione operata dal ricorrente nella fattura munita del parere di congruità dell'Ordine professionale non è di per sé, da sola, sufficiente a sostenere la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Ed infatti l'ulteriore documentazione versata in atti dal e cioè: il Pt_1 modello di dichiarazione 770 semplificato del 2014, presentato il 4.08.2014
e relativo all'anno d'imposta 2013 e il modello del 2015, presentato il
31.07.2015 e relativo all'anno d'imposta 2014, in cui si evince, dal codice fiscale, che il ricorrente è stato l'intermediario incaricato alla relativa trasmissione;
il verbale di “accertamento con adesione” sottoscritto dallo stesso ricorrente in data 9.10.2014 in qualità di procuratore della società resistente;
il giornale contabile della società degli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015 (fino al 17.06.2015), non è idonea a dimostrare
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alcunché ai fini del decidere poiché essendo anteriore alla data del
18.06.20215 (epoca in cui sarebbe stata corrisposta la somma di €.
6.550,00) potrebbe riferirsi, appunto alla attività professionale svolta prima e pagata con il suddetto importo.
Conseguentemente, anche dall'esame della suddetta documentazione non risultano provate, nello specifico ed effettivamente, le prestazioni che sarebbero state svolte dal ricorrente in favore della
[...]
, da cui desumere che l'importo richiesto Controparte_1 corrisponda a quanto preteso dal Pt_1
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad indicare un importo complessivo e globale a titolo di compenso, senza ulteriori specificazioni e la fattura prodotta –ove manca anche la indicazione del versamento dell'acconto di €.
6.550,00- con la sua generica causale (al riguardo non è indicato né l'arco temporale in cui le prestazioni sarebbero state svolte relativamente ad una data di inizio e/o di conclusione delle prestazioni, e cioè se solo antecedenti alla messa in liquidazione della società avvenuta il 18 giugno 2015, ovvero anche successive), non chiarisce alcunché in merito a quanto preteso.
E comunque giova ricordare che “…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex multis Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010) e solo in caso di non contestazione –ipotesi da escludersi per il caso in esame- benché di formazione unilaterale, può costituire un valido
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elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio sia pacifica.
Altrettanto inconducente è il certificato di liquidazione dell'Ordine professionale di appartenenza dell'attore ove “... considerate le prestazioni professionali svolte a favore della “ domiciliata ... quali Controparte_3
risultano dalle dichiarazioni del richiedente e dalla loro descrizione contenuta nell'allegata parcella e che si sono concluse in data successiva all'entrata in vigore del Decreto 20/07/2012 n. 140...”, si attesta il rilascio di parere favorevole per la liquidazione della somma, qui pretesa al netto dell'acconto.
Infatti, anche avuto riguardo a detto documento, si rileva che lo stesso non contenga alcun dettaglio che provi l'attività espletata dal ricorrente, né sono offerti in visione atti utili a dimostrare la attività professionale asseritamente svolta dal Campo.
In ogni caso sul punto si richiamano le considerazioni sopra svolte in merito alla efficacia probatoria di detto documento, in caso di contestazione.
Infine, giova ribadire che l'effettiva attività svolta dal professionista e la congruità della somma richiesta non possono verificarsi neppure mediante consulenza tecnica d'ufficio (richiesta dal CAMPO con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. al fine di “definire la congruità delle richieste del professionista in ragione dei documenti depositati in causa”) in quanto la consulenza tecnica d'ufficio non può essere espletata a fini meramente esplorativi per la ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati. Invero, per come affermato da Cass. 29100/2020, “la consulenza tecnica d'ufficio
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non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cass. n. 9395 del 2019; Cass. n.
9979 del 2018). Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013)”.
A quanto esposto, seguono le deduzioni della
[...]
che ha asserito che l'importo di Controparte_1
€.6.550,00, versato nei confronti del ricorrente (costituente fatto pacifico tra le parti) sia stato satisfattivo della pretesa creditoria complessiva. Sul punto, il teste , escusso all'udienza istruttoria del Testimone_1
28.02.2022, ha riferito sulla circostanza a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte resistente (“vero o no, che la società resistente ha corrisposto l'importo di € 6.550,00 a totale satisfazione delle prestazioni professionali rese sino alla data del 18 Giugno 2015”, v. memoria del
4.11.2019) dichiarando essere “...vero il fatto della consegna della somma di
€.6.550,00 al sig. corrispostagli in contanti subito dopo la messa Parte_1 in liquidazione della società di cui io ero uno dei liquidatori nonché CP_1
socio della stessa ; “detta somma è stata corrisposta al predetto in CP_1
quanto creditore per attività professionale di consulenza fiscale nell'interesse della (v. processo verbale dell'udienza istruttoria). Di conseguenza, CP_1
facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in punto di riparto dell'onere della prova, innanzi richiamati, risulta che la società resistente abbia dato prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di
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pagamento nei limiti dalla stessa indicati.
Manca però la prova di parte ricorrente –oggi attore- dell'an – e cioè dello svolgimento dell'attività professionale asseritamente svolta, cui consegue il rigetto della domanda del Campo.
Va, altresì, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente nella memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., non risultando sussistenti in capo alla società resistente i presupposti di mala fede o colpa grave, quali connotati della difesa in giudizio, indispensabili per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.55/2014 e da ultimo aggiornati con DM 14/2022, sono disciplinate in base al principio di soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva sulla base dei minimi dello scaglione di riferimento che, per valore, si individua in quello fino a €. 26000, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 1449/2018 R. G., così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante e liquidatore e, per essa al procuratore antistatario della predetta, Avv. Francesco Balletta che ha reso
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la dichiarazione di rito, delle spese di giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G. in data 7/05/2025
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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