Articolo 35 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 34Articolo 36
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 35.
L'ufficio di ((Presidente della Regione)) o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001