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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5592/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03F400790 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato il 02/12/2021
contro
Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03F400790/2021 notificato in data 02/10/2021 al ricorrente n.q. di presunto amministratore di fatto della società Società_1 S.r.l., con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto maggiori imposte per € 389.660,00 a titolo di IRES, € 66.504,00 a titolo di IRAP ed € 192.547,00
a titolo di IVA, irrogando una sanzione unica per € 1.870.368,00 ed interessi per € 84.958,46, per l'anno di imposta 2017.
Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di doglianza:
1. Mancata notifica del p.v. di constatazione al ricorrente, violazione dell'art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 24 della Costituzione;
2. Illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.
3. Carenza di motivazione in assenza di prove a sostegno della qualifica di amministratore di fatto rilevata nel p.v. di constatazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Si costituiva con controdeduzioni del 08.04.2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina chiedendo il rigetto del ricorso, dichiarando la piena legittimità dell'accertamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
All' udienza del 26 Gennaio 2023 la Corte sospendeva il giudizio, fissando per la trattazione l'udienza del
06 Aprile 2023.
Che nulla veniva prodotto dalle parti dopo il rinvio.
All' odierna udienza la causa andava in decisione.
Affermava la Corte adita:
“L' oggetto della controversia trae origine dall' avviso di accertamento nei riguardi della società Società_1 S.r.l regolarmente notificato al ricorrente Ricorrente_1, ritenuto dall'Agenzia amministratore di fatto della società.
L' accertamento in questione veniva motivato sulla scorta di quanto redatto nel p.v.c. della Guardia di finanza del 24.05.2021 nei confronti della società Società_1 S.r.l.
Venivano contestati elementi negativi fittizi documentati da false fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti indebitamente dedotti per euro 251.520,00 ed elementi positivi, determinati induttivamente in euro 1.372.062,00.
Veniva quindi rettificato con metodo analitico- induttivo il reddito d' impresa da euro 5.110,00 ad euro
1.628.692,00.
L' accertamento appare legittimo, poichè la lettura degli atti prodotti evidenzia che la Guardia di Finanza ha rilevato numerose e ripetute irregolarità in violazione degli obblighi relativi alla fatturazione, documentazione, registrazione di operazioni economiche, dei relativi pagamenti con modalità che non hanno consentito di documentare l'effettiva tracciabilità delle transazioni medesime rilevanti sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.
Sono state accertate in effetti omissioni ed inesattezze tali da rendere l'intero impianto contabile della società inattendibile nel suo complesso.
La Guardia di Finanza a seguito di quanto accertato e documentato ha legittimato dunque l'Agenzia delle
Entrate all'utilizzo dell'accertamento induttivo nei confronti della società ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett.
d, DPR 600/73 al fine di ricostruire la maggiore base imponibile sfuggita a tassazione per gli anni sottoposti a verifica.
Riguardo alla questione relativa alla illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente e all' assenza di prove a sostegno di quanto rilevato nel p.v.c. i motivi di doglianza appaiono infondati.
Risultano agli atti le varie testimonianze che hanno indotto la Guardia di Finanza a ritenere amministratore di fatto della società il ricorrente Ricorrente_1 Al contrario di quanto affermato dal ricorrente la Guardia di Finanza evidenza elementi precisi e concordanti che hanno portato ad individuare il Sig. Ricorrente_1 quale amministratore di fatto della società Società_1 S.r.l.
A tal riguardo sono state allegate le dichiarazioni di vari dipendenti evidenziati a pag. 25 e 34 del p.v.c.
Leggasi anche il pvc da pagina 64 riguardo la responsabilità degli amministratori di fatto della società verificata.
La lettura del pvc evidenzia in maniera inequivocabile il ruolo rivestito dal Ricorrente_1 , quale amministratore di fatto sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società.
L' accertamento impugnato, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, appare legittimo motivato dal richiamato pvc della Guardia di Finanza redatto in data 24 Maggio 2021.
Il ricorso va dunque rigettato perché infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in combinato disposto con l'art. 111 Cost.; Vizio di omessa o apparente motivazione;
In via assolutamente preliminare e pregiudiziale sia consentito evidenziare che, siccome carente dei requisiti tipici previsti dall'art. 36 D.lgs. 546/1992 e dall'art. 118 disp. att. C.p.c, la sentenza assoggettata a odierno gravame risulti affetta da insanabile nullità. Poste a presidio dell'effettivo esercizio del controllo critico sulla decisione, le disposizioni normative sopra richiamate individuano il contenuto minimo e indefettibile della sentenza, individuato – tra l'altro - nella concisa esposizione dello svolgimento del processo, nelle richieste avanzate dalle parti e nella succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto ritenuti determinanti ai fini della decisione. Con riferimento al caso di specie appare evidente che, dopo avere provveduto a tratteggiare sinteticamente e, comunque, solo da un punto di vista fattuale la vicenda, la Corte di Giustizia di prime cure abbia aderito acriticamente alle deduzioni svolte dall'Agenzia delle Entrate, di fatto trascurando l'esame dei motivi addotti a fondamento del ricorso di primo grado e ciò sebbene gli stessi, puntualmente esposti, fossero stati supportati da satisfattiva prova documentale. Omessa valutazione di aspetti decisivi della vertenza. Mancato esame della controversia con riferimento all'omessa notifica del verbale p.v.c. e ai rapporti commerciali esistenti tra la società legalmente rappresentata dal Signor Ricorrente_1 e la verificata Società_1. S.r.l.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 Statuto del Contribuente e dell'art. 24 Cost.. Più in particolare si rappresenta come, il primo Collegio decidente abbia del tutto glissato rispetto alle deduzioni svolte dal ricorrente al primo paragrafo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si rilevava la mancata notifica del processo verbale di constatazione e, conseguentemente la violazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost.. Eppure, appare lapalissiano - anche perché documentale e mai contestato da controparte - che il Signor Ricorrente_1 abbia assunto contezza dei rilievi cristallizzati nel p.v.c. solo a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TYX03F400790/2021.
Ma vi è di più, atteso che non dissimili argomentazioni possono essere formulate con riferimento alla mancata valutazione dei documentati rapporti commerciali intercorrenti tra la Società_2 legalmente rappresentata dal Signor Ricorrente_1 e la Società verificata Società_1 S.r.l.. Anche in questo caso, infatti, non ci si può esimere dal constatare l'assoluta lacunosità e superficialità del percorso motivazionale di cui alla gravata sentenza, totalmente manchevole della ricostruzione fattuale e, per l'effetto, anche giuridica dei rapporti esistenti tra i soggetti a vario titolo “verificati.” In altri termini, la totale indifferenza manifestata dalla
Curia per prima adita rispetto anche alle prove documentali offerte dall'odierno esponente a conforto del legame squisitamente commerciale intercorrente tra la società dallo stesso legalmente rappresentata e la società verificata, risulta del tutto ingiustificata. Infatti, come già avuto modo di evidenziare, il ricorrente ha intrattenuto rapporti con la società Società_1. S.r.l., soltanto in qualità di fornitore di beni attraverso la Società_2 della quale è l'amministratore. Mancata e/o erronea valutazione delle prove e conseguentemente erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al deducente. Nella parte in cui la Curia per prima adita ha ritenuto che: “Riguardo alla questione relativa alla illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di capo al ricorrente e all'assenza di prove a sostegno di quanto rilevato nel p.v.c. i motivi di doglianza appaiono infondati”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e conseguente necessità di riformare la sentenza con ciò riconoscendo: “l'insussistenza di elementi univoci, pacifici e concordanti nell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Società in capo al Signor
Ricorrente_1”, ma semmai la persistenza di prove di segno contrario. In particolare, il deducente evidenziava come la Sua società ovvero la Società_2 S.r.l. fosse legata alla Società_1 S.r.l., da un contratto per l'affidamento dei servizi funzionale all'efficientamento del Luogo_1 - gestito dalla Società_1 (in ragione di un autonomo contratto di affitto di ramo d'azienda). Dunque, attraverso la suddetta scrittura negoziale, i Legali Rappresentanti delle Società – Signor Nominativo_1 da un lato e il Signor Ricorrente_1 dall'altro lato – regolamentavano i reciproci rapporti rispetto al Ristorante e al Bar ricadenti nell'attività ricettiva gestita dalla Società_1 S.r.l.. Quindi le suddette parti pattuivano che a seguito della così regolamentata fornitura di merci, vivande ed energia elettrica destinate al locale Ristorante e al Bar, la Società_1 avrebbe corrisposto l'importo portato dalle relative fatture – tra le quali, anche quelle oggetto di odierna contestazione – in favore della Società_2 S.r.l.. Appare documentale, infatti, come a precisa domanda dei verbalizzati che chiedevano motivazioni in ordine al pagamento della fattura pagata dalla Società_1
. in favore della Società_2, il Signor Nominativo_1 rispondeva che quest'ultima vantasse un credito Società_1
“per cessioni di generi alimentari”. Insussistenza dei presupposti necessari all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Società_1 S.r.l. in capo al Signor Ricorrente_1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ.. Nella parte in cui la Curia per prima adita ha ritenuto che: “Risultano agli atti le varie testimonianze che hanno indotto la guardia di finanza a ritenere amministratore di fatto della società il ricorrente Ricorrente_1”. La sentenza merita essere riformata con l'accertamento dell'insussistenza di elementi idonei all'attribuzione della superiore qualifica in capo all'appellante. Erroneità della sentenza gravata laddove disponeva la condanna del deducente al pagamento dell'importo “pari ad € 12.000,00, oltre oneri di legge e accessori se dovuti” a titolo di spese processuali.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il
05 Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Circa l'affermata nullità della sentenza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per asserita omessa o apparente motivazione, contrariamente a quanto affermato la sentenza appare sufficientemente motivata. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Civ.,2272/2007). Quanto all'affermata mancata notifica e conoscenza del pvc della Guardia di Finanza redatto in data 24/5/2021 a carico della Società_1 srl, si osserva che il contenuto essenziale è stato riportato nella motivazione dell'accertamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 42 del DPR 600/73, anche considerato che il ricorrente entra nel merito delle contestazioni, dimostrando di ben conoscerne il contenuto, giacchè nessuna violazione del diritto di difesa si è realizzata;
ed infatti a pag. 9 del ricorso introduttivo del giudizio controparte riportava delle dichiarazioni contenute a pag. 65 del pvc – depositato nel giudizio di primo grado - dimostrando, come tale, di averne piena conoscenza.
Con gli altri motivi di ricorso, in sintesi il contribuente contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società Società_1 srl, avente per oggetto di attività Attività_1 nonché la carenza di motivazione e la presunta assenza di prove a sostegno della qualifica di amministratore di fatto rilevata nel p.v. di constatazione. Sul punto, si precisa che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel pvc redatto dalla G.di F. (che si deposita) emergono incontestabili elementi, gravi, precisi e concordanti circa il fatto che il sig. Ricorrente_1 fosse amministratore di fatto della società Società_1 srl.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 Ottobre 2025 il sig. Ricorrente_1, deposita memoria difensiva.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta la violazione dell'art.36 D. Lgs.546/1992, dell'art.118 disp. att. c. p. c. e dell'art.111
Cost. , assumendo che la sentenza di prime cure sarebbe viziata da motivazione meramente apparente, incapace di rendere intelligibile il percorso logico-decisionale seguito dal Collegio. La censura non può essere condivisa. La sentenza impugnata: ricostruisce puntualmente: l'iter dell'attività accertativa dell'Ufficio, il contenuto essenziale del P. V. C. della Guardia di Finanza le risultanze in ordine alla inattendibilità della contabilità della società Società_1 s. r. l. e alla rideterminazione del reddito;
si sofferma specificamente: sulla legittimità del ricorso all'accertamento analitico-induttivo ex art.39,comma 2, lett. d), D. P. R.600/1973; sulla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al sig. Ric._1 fondandola sulle dichiarazioni dei dipendenti e sui riscontri documentali contenuti nel P. . V. C. È principio consolidato che la motivazione della sentenza non necessita di un'analitica disamina di tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, con implicita reiezione delle tesi incompatibili. La motivazione è da ritenersi apparente solo ove non consenta in alcun modo di ricostruire il processo logico seguito dal giudice, situazione che nella specie non ricorre.
Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado: individua con chiarezza l'oggetto della controversia;
espone le risultanze del P. V. C. e le ragioni che legittimano l'utilizzo del metodo analitico-induttivo; puntualizza gli elementi – soprattutto dichiarativi – posti a fondamento della qualifica di amministratore di fatto;
giunge, sulla base di ciò, alla conclusione di rigettare il ricorso. La doglianza dell'appellante si traduce, in realtà, in una mera contrapposizione di merito rispetto alle valutazioni operate dalla Corte di primo grado, chiedendo surrettiziamente a questo Collegio di rivalutare il materiale probatorio, attività che non incide sulla validità formale della sentenza, ma concerne il merito della decisione, esaminato nei successivi paragrafi. Ne consegue il rigetto del motivo afferente alla dedotta nullità della sentenza. Sulla pretesa violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000 e del diritto di difesa, l'appellante lamenta che il processo verbale di constatazione del 24.05.2021 non sia stato notificato nei suoi confronti, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni nel termine di 60 giorni ex art.12, comma 7, Statuto del contribuente,
e correlata lesione del diritto di difesa. Anche tale doglianza è infondata. Va preliminarmente ricordato che: il P. V. C. è stato regolarmente redatto nei confronti della società verificata Società_1 s. r. l.; l'avviso di accertamento impugnato espone in modo compiuto e dettagliato il contenuto essenziale delle contestazioni emerse nel corso della verifica, in conformità a quanto richiesto dall'art.42 D. P. R.600/1973. Dalla stessa prospettazione difensiva del contribuente emerge, poi, che egli ha piena conoscenza del P. V. C. , avendo riportato, nel ricorso di primo grado (pag9. ), brani specifici delle dichiarazioni ivi contenute (pagg.65 e ss. del verbale). Lo stesso P. V. C. è stato, inoltre, versato in atti dall'Ufficio in sede di primo grado, e il contribuente ne ha largamente discusso nel proprio atto introduttivo e nelle successive difese. Ne deriva che: non può seriamente sostenersi una mancata conoscenza del verbale da parte del sig. Ricorrente_1; nessuna concreta lesione del diritto di difesa si è verificata, essendo l'interessato stato posto in condizione di conoscere integralmente gli elementi posti a base dell'accertamento e di articolare compiutamente le proprie difese dinanzi al giudice tributario. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000, giova ricordare che: la notifica del P. V. C. e il termine dilatorio di 60 giorni sono predisposti primariamente a tutela del soggetto direttamente verificato;
nel caso di specie, la verifica è stata svolta nei confronti della società Società_1 s. r. l. , non del sig. Ricorrente_1 in qualità di persona fisica;
l'atto impositivo impugnato è stato regolarmente notificato al sig. Ricorrente_1 corredato di una motivazione che riproduce e fa propri i rilievi del P. V. C. , consentendo al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la violazione del termine di 60 giorni di cui all'art.12, comma 7, non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, occorrendo una concreta lesione del diritto di difesa, qui insussistente, a fronte della piena esplicazione del contraddittorio giurisdizionale e della effettiva conoscenza, da parte del contribuente, del contenuto del P. V. C. Il motivo va, pertanto, disatteso.
La questione centrale dell'odierna controversia riguarda la legittimità dell'attribuzione al sig. Ricorrente_1 della qualifica di amministratore di fatto della società Società_1 s. r. l. e, conseguentemente, la sua soggettiva riferibilità della pretesa tributaria. L'appellante insiste nell'affermare di avere avuto rapporti con la società verificata esclusivamente quale fornitore di beni, tramite la società Società_2 s. r. l. , di cui egli è amministratore, e di essersi occasionalmente recato presso il Attività_1 gestito da Società_1 s. r. l. per ragioni di svago personale o per mera amicizia con il legale rappresentante di tale società. Al contrario, dalla lettura del P. V. C. della Guardia di Finanza, ritualmente prodotto in giudizio dall'Ufficio, emergono numerosi e convergenti elementi di fatto che attestano un ruolo gestorio effettivo e continuativo del sig. Ricorrente_1 all'interno della struttura societaria. In particolare: in sede di accesso presso il villaggio turistico (sede operativa della Società_1 s. r. l. ), diversi dipendenti e soggetti presenti al lavoro: hanno indicato il sig. Ricorrente_1 come: “socio del titolare” ovvero come soggetto con cui avevano sottoscritto il contratto di lavoro (dichiarazioni dei sigg. Nominativo_4 e Nominativo_5, pag.25 del P. V. C. ); il “proprietario” del villaggio o della gestione (dichiarazioni di Nominativo_2, pag.25 del P. V. C. ); il sig. Nominativo_3 (pag.34 del P. V. C. ) ha specificamente riferito che i colloqui per le assunzioni nel Attività_1 venivano svolti anche dal sig. Ricorrente_1, evidenziando quindi un ruolo di direzione del personale;
il complessivo quadro dichiarativo restituisce l'immagine di una cogestione di fatto dell'attività del Attività_1, con il sig. Ricorrente_1 stabilmente coinvolto: nei rapporti con i dipendenti;
nei rapporti con i fornitori;
nelle decisioni operative afferenti alla conduzione della struttura. Sebbene l'appellante tenti di qualificare tali risultanze come frutto di meri equivoci legati alla frequentazione del luogo per motivi di amicizia o svago, l'intensità, la natura e la sistematicità delle attività a lui attribuite – specie in materia di gestione del personale e rapporti contrattuali – risultano incompatibili con un ruolo meramente occasionale o esterno. In tema di amministratore di fatto, la nozione – come ricavabile dall'art.2639 c. c. e dalla giurisprudenza di legittimità – postula: l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione gestoria;
la presenza di un inserimento organico del soggetto nelle dinamiche decisionali e operative della società, anche se in assenza di una formale investitura;
la rilevanza degli indici sintomatici quali: la partecipazione alla gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori;
il coinvolgimento in settori cruciali (personale, contrattualistica, decisioni operative); la percezione, all'esterno e all'interno, del soggetto come effettivo referente decisionale. Nel caso di specie, la pluralità e convergenza delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza, unitamente al quadro fattuale complessivo, soddisfa i requisiti di: gravità, precisione, concordanza degli elementi indiziari, tali da fondare, sul piano probatorio, la qualifica di amministratore di fatto in capo al sig. Ric._1. Le allegazioni difensive dell'appellante, limitate a richiamare un contratto di fornitura tramite Società_2 e a prospettare un generico rapporto amicale con il legale rappresentante di DO MI, non appaiono idonee a scalfire la robustezza del quadro probatorio raccolto, risolvendosi in mere affermazioni di parte non suffragate da elementi oggettivi di pari consistenza. Non può thenersi, pertanto, che la Corte di primo grado abbia errato nel ritenere dimostrata la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto del sig. Ricorrente_1 e, conseguentemente, la soggettiva imputabilità allo stesso della pretesa tributaria.
Sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, l'appellante non articola specifiche e autonome censure tecniche contro il metodo di accertamento, essendo le contestazioni rivolte, in via principale, alla sua posizione soggettiva. Tuttavia, in via di completezza, va ribadita la correttezza dell'operato dell'Ufficio. La
Guardia di Finanza ha accertato: omissioni e inesattezze nella tenuta della contabilità; irregolarità in materia di: fatturazione;
registrazione delle operazioni;
tracciabilità dei pagamenti;
esistenza di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti poste in deduzione;
elementi positivi di ricavo determinati induttivamente. Tale complesso di irregolarità ha reso inattendibile l'impianto contabile della società
Società_1 s.r.l. nel suo complesso, legittimando, ai sensi dell'art.39,comma 2, lett. d), D. P. R.600/1973, il ricorso al metodo analitico-induttivo di ricostruzione del reddito. L'avviso di accertamento: riproduce e fa propri i rilievi contenuti nel P. V. C. ; espone in maniera dettagliata: le operazioni ritenute inesistenti;
i costi indeducibili;
i criteri di rideterminazione dei ricavi;
risultando, quindi, adeguatamente motivato ai sensi dell'art.42 D. P. R.600/1973. Né l'appellante ha offerto prova contraria specifica idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate o la correttezza della contabilità, limitandosi a deduzioni generali sulla propria estraneità gestionale, che – come visto – non trovano riscontro nel materiale istruttorio.
In ordine alla liquidazione delle spese operata dalla Corte di primo grado, l'appellante sostiene che, in considerazione della particolarità della vicenda, il Collegio avrebbe dovuto disporre la compensazione, o quantomeno una riduzione dell'importo liquidato. La censura è infondata. In presenza di soccombenza integrale del ricorrente, la regola generale è quella di cui all'art.15 D. Lgs.546/1992, che impone la condanna alle spese a carico della parte soccombente, salva motivata deroga in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie: la Corte di primo grado, preso atto della totale reiezione del ricorso, ha correttamente posto le spese a carico del sig. Ricorrente_1; l'importo liquidato (€ 12.000,00) non appare manifestamente sproporzionato, avuto riguardo: al valore della controversia, assai rilevante;
alla complessità delle questioni trattate;
all'attività difensiva svolta. Non sono state allegate, né emergono ex actis, quelle circostanze eccezionali che potrebbero giustificare una compensazione, anche parziale, delle spese. La statuizione sulle spese di primo grado va, pertanto, confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto di parte appellante va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Messina, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5592/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03F400790 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato il 02/12/2021
contro
Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03F400790/2021 notificato in data 02/10/2021 al ricorrente n.q. di presunto amministratore di fatto della società Società_1 S.r.l., con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto maggiori imposte per € 389.660,00 a titolo di IRES, € 66.504,00 a titolo di IRAP ed € 192.547,00
a titolo di IVA, irrogando una sanzione unica per € 1.870.368,00 ed interessi per € 84.958,46, per l'anno di imposta 2017.
Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di doglianza:
1. Mancata notifica del p.v. di constatazione al ricorrente, violazione dell'art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 24 della Costituzione;
2. Illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.
3. Carenza di motivazione in assenza di prove a sostegno della qualifica di amministratore di fatto rilevata nel p.v. di constatazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Si costituiva con controdeduzioni del 08.04.2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina chiedendo il rigetto del ricorso, dichiarando la piena legittimità dell'accertamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
All' udienza del 26 Gennaio 2023 la Corte sospendeva il giudizio, fissando per la trattazione l'udienza del
06 Aprile 2023.
Che nulla veniva prodotto dalle parti dopo il rinvio.
All' odierna udienza la causa andava in decisione.
Affermava la Corte adita:
“L' oggetto della controversia trae origine dall' avviso di accertamento nei riguardi della società Società_1 S.r.l regolarmente notificato al ricorrente Ricorrente_1, ritenuto dall'Agenzia amministratore di fatto della società.
L' accertamento in questione veniva motivato sulla scorta di quanto redatto nel p.v.c. della Guardia di finanza del 24.05.2021 nei confronti della società Società_1 S.r.l.
Venivano contestati elementi negativi fittizi documentati da false fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti indebitamente dedotti per euro 251.520,00 ed elementi positivi, determinati induttivamente in euro 1.372.062,00.
Veniva quindi rettificato con metodo analitico- induttivo il reddito d' impresa da euro 5.110,00 ad euro
1.628.692,00.
L' accertamento appare legittimo, poichè la lettura degli atti prodotti evidenzia che la Guardia di Finanza ha rilevato numerose e ripetute irregolarità in violazione degli obblighi relativi alla fatturazione, documentazione, registrazione di operazioni economiche, dei relativi pagamenti con modalità che non hanno consentito di documentare l'effettiva tracciabilità delle transazioni medesime rilevanti sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.
Sono state accertate in effetti omissioni ed inesattezze tali da rendere l'intero impianto contabile della società inattendibile nel suo complesso.
La Guardia di Finanza a seguito di quanto accertato e documentato ha legittimato dunque l'Agenzia delle
Entrate all'utilizzo dell'accertamento induttivo nei confronti della società ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett.
d, DPR 600/73 al fine di ricostruire la maggiore base imponibile sfuggita a tassazione per gli anni sottoposti a verifica.
Riguardo alla questione relativa alla illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente e all' assenza di prove a sostegno di quanto rilevato nel p.v.c. i motivi di doglianza appaiono infondati.
Risultano agli atti le varie testimonianze che hanno indotto la Guardia di Finanza a ritenere amministratore di fatto della società il ricorrente Ricorrente_1 Al contrario di quanto affermato dal ricorrente la Guardia di Finanza evidenza elementi precisi e concordanti che hanno portato ad individuare il Sig. Ricorrente_1 quale amministratore di fatto della società Società_1 S.r.l.
A tal riguardo sono state allegate le dichiarazioni di vari dipendenti evidenziati a pag. 25 e 34 del p.v.c.
Leggasi anche il pvc da pagina 64 riguardo la responsabilità degli amministratori di fatto della società verificata.
La lettura del pvc evidenzia in maniera inequivocabile il ruolo rivestito dal Ricorrente_1 , quale amministratore di fatto sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società.
L' accertamento impugnato, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, appare legittimo motivato dal richiamato pvc della Guardia di Finanza redatto in data 24 Maggio 2021.
Il ricorso va dunque rigettato perché infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in combinato disposto con l'art. 111 Cost.; Vizio di omessa o apparente motivazione;
In via assolutamente preliminare e pregiudiziale sia consentito evidenziare che, siccome carente dei requisiti tipici previsti dall'art. 36 D.lgs. 546/1992 e dall'art. 118 disp. att. C.p.c, la sentenza assoggettata a odierno gravame risulti affetta da insanabile nullità. Poste a presidio dell'effettivo esercizio del controllo critico sulla decisione, le disposizioni normative sopra richiamate individuano il contenuto minimo e indefettibile della sentenza, individuato – tra l'altro - nella concisa esposizione dello svolgimento del processo, nelle richieste avanzate dalle parti e nella succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto ritenuti determinanti ai fini della decisione. Con riferimento al caso di specie appare evidente che, dopo avere provveduto a tratteggiare sinteticamente e, comunque, solo da un punto di vista fattuale la vicenda, la Corte di Giustizia di prime cure abbia aderito acriticamente alle deduzioni svolte dall'Agenzia delle Entrate, di fatto trascurando l'esame dei motivi addotti a fondamento del ricorso di primo grado e ciò sebbene gli stessi, puntualmente esposti, fossero stati supportati da satisfattiva prova documentale. Omessa valutazione di aspetti decisivi della vertenza. Mancato esame della controversia con riferimento all'omessa notifica del verbale p.v.c. e ai rapporti commerciali esistenti tra la società legalmente rappresentata dal Signor Ricorrente_1 e la verificata Società_1. S.r.l.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 Statuto del Contribuente e dell'art. 24 Cost.. Più in particolare si rappresenta come, il primo Collegio decidente abbia del tutto glissato rispetto alle deduzioni svolte dal ricorrente al primo paragrafo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si rilevava la mancata notifica del processo verbale di constatazione e, conseguentemente la violazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost.. Eppure, appare lapalissiano - anche perché documentale e mai contestato da controparte - che il Signor Ricorrente_1 abbia assunto contezza dei rilievi cristallizzati nel p.v.c. solo a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TYX03F400790/2021.
Ma vi è di più, atteso che non dissimili argomentazioni possono essere formulate con riferimento alla mancata valutazione dei documentati rapporti commerciali intercorrenti tra la Società_2 legalmente rappresentata dal Signor Ricorrente_1 e la Società verificata Società_1 S.r.l.. Anche in questo caso, infatti, non ci si può esimere dal constatare l'assoluta lacunosità e superficialità del percorso motivazionale di cui alla gravata sentenza, totalmente manchevole della ricostruzione fattuale e, per l'effetto, anche giuridica dei rapporti esistenti tra i soggetti a vario titolo “verificati.” In altri termini, la totale indifferenza manifestata dalla
Curia per prima adita rispetto anche alle prove documentali offerte dall'odierno esponente a conforto del legame squisitamente commerciale intercorrente tra la società dallo stesso legalmente rappresentata e la società verificata, risulta del tutto ingiustificata. Infatti, come già avuto modo di evidenziare, il ricorrente ha intrattenuto rapporti con la società Società_1. S.r.l., soltanto in qualità di fornitore di beni attraverso la Società_2 della quale è l'amministratore. Mancata e/o erronea valutazione delle prove e conseguentemente erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al deducente. Nella parte in cui la Curia per prima adita ha ritenuto che: “Riguardo alla questione relativa alla illegittima attribuzione della qualifica di amministratore di capo al ricorrente e all'assenza di prove a sostegno di quanto rilevato nel p.v.c. i motivi di doglianza appaiono infondati”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e conseguente necessità di riformare la sentenza con ciò riconoscendo: “l'insussistenza di elementi univoci, pacifici e concordanti nell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Società in capo al Signor
Ricorrente_1”, ma semmai la persistenza di prove di segno contrario. In particolare, il deducente evidenziava come la Sua società ovvero la Società_2 S.r.l. fosse legata alla Società_1 S.r.l., da un contratto per l'affidamento dei servizi funzionale all'efficientamento del Luogo_1 - gestito dalla Società_1 (in ragione di un autonomo contratto di affitto di ramo d'azienda). Dunque, attraverso la suddetta scrittura negoziale, i Legali Rappresentanti delle Società – Signor Nominativo_1 da un lato e il Signor Ricorrente_1 dall'altro lato – regolamentavano i reciproci rapporti rispetto al Ristorante e al Bar ricadenti nell'attività ricettiva gestita dalla Società_1 S.r.l.. Quindi le suddette parti pattuivano che a seguito della così regolamentata fornitura di merci, vivande ed energia elettrica destinate al locale Ristorante e al Bar, la Società_1 avrebbe corrisposto l'importo portato dalle relative fatture – tra le quali, anche quelle oggetto di odierna contestazione – in favore della Società_2 S.r.l.. Appare documentale, infatti, come a precisa domanda dei verbalizzati che chiedevano motivazioni in ordine al pagamento della fattura pagata dalla Società_1
. in favore della Società_2, il Signor Nominativo_1 rispondeva che quest'ultima vantasse un credito Società_1
“per cessioni di generi alimentari”. Insussistenza dei presupposti necessari all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Società_1 S.r.l. in capo al Signor Ricorrente_1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ.. Nella parte in cui la Curia per prima adita ha ritenuto che: “Risultano agli atti le varie testimonianze che hanno indotto la guardia di finanza a ritenere amministratore di fatto della società il ricorrente Ricorrente_1”. La sentenza merita essere riformata con l'accertamento dell'insussistenza di elementi idonei all'attribuzione della superiore qualifica in capo all'appellante. Erroneità della sentenza gravata laddove disponeva la condanna del deducente al pagamento dell'importo “pari ad € 12.000,00, oltre oneri di legge e accessori se dovuti” a titolo di spese processuali.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il
05 Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Circa l'affermata nullità della sentenza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per asserita omessa o apparente motivazione, contrariamente a quanto affermato la sentenza appare sufficientemente motivata. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Civ.,2272/2007). Quanto all'affermata mancata notifica e conoscenza del pvc della Guardia di Finanza redatto in data 24/5/2021 a carico della Società_1 srl, si osserva che il contenuto essenziale è stato riportato nella motivazione dell'accertamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 42 del DPR 600/73, anche considerato che il ricorrente entra nel merito delle contestazioni, dimostrando di ben conoscerne il contenuto, giacchè nessuna violazione del diritto di difesa si è realizzata;
ed infatti a pag. 9 del ricorso introduttivo del giudizio controparte riportava delle dichiarazioni contenute a pag. 65 del pvc – depositato nel giudizio di primo grado - dimostrando, come tale, di averne piena conoscenza.
Con gli altri motivi di ricorso, in sintesi il contribuente contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società Società_1 srl, avente per oggetto di attività Attività_1 nonché la carenza di motivazione e la presunta assenza di prove a sostegno della qualifica di amministratore di fatto rilevata nel p.v. di constatazione. Sul punto, si precisa che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel pvc redatto dalla G.di F. (che si deposita) emergono incontestabili elementi, gravi, precisi e concordanti circa il fatto che il sig. Ricorrente_1 fosse amministratore di fatto della società Società_1 srl.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 Ottobre 2025 il sig. Ricorrente_1, deposita memoria difensiva.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta la violazione dell'art.36 D. Lgs.546/1992, dell'art.118 disp. att. c. p. c. e dell'art.111
Cost. , assumendo che la sentenza di prime cure sarebbe viziata da motivazione meramente apparente, incapace di rendere intelligibile il percorso logico-decisionale seguito dal Collegio. La censura non può essere condivisa. La sentenza impugnata: ricostruisce puntualmente: l'iter dell'attività accertativa dell'Ufficio, il contenuto essenziale del P. V. C. della Guardia di Finanza le risultanze in ordine alla inattendibilità della contabilità della società Società_1 s. r. l. e alla rideterminazione del reddito;
si sofferma specificamente: sulla legittimità del ricorso all'accertamento analitico-induttivo ex art.39,comma 2, lett. d), D. P. R.600/1973; sulla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al sig. Ric._1 fondandola sulle dichiarazioni dei dipendenti e sui riscontri documentali contenuti nel P. . V. C. È principio consolidato che la motivazione della sentenza non necessita di un'analitica disamina di tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, con implicita reiezione delle tesi incompatibili. La motivazione è da ritenersi apparente solo ove non consenta in alcun modo di ricostruire il processo logico seguito dal giudice, situazione che nella specie non ricorre.
Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado: individua con chiarezza l'oggetto della controversia;
espone le risultanze del P. V. C. e le ragioni che legittimano l'utilizzo del metodo analitico-induttivo; puntualizza gli elementi – soprattutto dichiarativi – posti a fondamento della qualifica di amministratore di fatto;
giunge, sulla base di ciò, alla conclusione di rigettare il ricorso. La doglianza dell'appellante si traduce, in realtà, in una mera contrapposizione di merito rispetto alle valutazioni operate dalla Corte di primo grado, chiedendo surrettiziamente a questo Collegio di rivalutare il materiale probatorio, attività che non incide sulla validità formale della sentenza, ma concerne il merito della decisione, esaminato nei successivi paragrafi. Ne consegue il rigetto del motivo afferente alla dedotta nullità della sentenza. Sulla pretesa violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000 e del diritto di difesa, l'appellante lamenta che il processo verbale di constatazione del 24.05.2021 non sia stato notificato nei suoi confronti, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni nel termine di 60 giorni ex art.12, comma 7, Statuto del contribuente,
e correlata lesione del diritto di difesa. Anche tale doglianza è infondata. Va preliminarmente ricordato che: il P. V. C. è stato regolarmente redatto nei confronti della società verificata Società_1 s. r. l.; l'avviso di accertamento impugnato espone in modo compiuto e dettagliato il contenuto essenziale delle contestazioni emerse nel corso della verifica, in conformità a quanto richiesto dall'art.42 D. P. R.600/1973. Dalla stessa prospettazione difensiva del contribuente emerge, poi, che egli ha piena conoscenza del P. V. C. , avendo riportato, nel ricorso di primo grado (pag9. ), brani specifici delle dichiarazioni ivi contenute (pagg.65 e ss. del verbale). Lo stesso P. V. C. è stato, inoltre, versato in atti dall'Ufficio in sede di primo grado, e il contribuente ne ha largamente discusso nel proprio atto introduttivo e nelle successive difese. Ne deriva che: non può seriamente sostenersi una mancata conoscenza del verbale da parte del sig. Ricorrente_1; nessuna concreta lesione del diritto di difesa si è verificata, essendo l'interessato stato posto in condizione di conoscere integralmente gli elementi posti a base dell'accertamento e di articolare compiutamente le proprie difese dinanzi al giudice tributario. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000, giova ricordare che: la notifica del P. V. C. e il termine dilatorio di 60 giorni sono predisposti primariamente a tutela del soggetto direttamente verificato;
nel caso di specie, la verifica è stata svolta nei confronti della società Società_1 s. r. l. , non del sig. Ricorrente_1 in qualità di persona fisica;
l'atto impositivo impugnato è stato regolarmente notificato al sig. Ricorrente_1 corredato di una motivazione che riproduce e fa propri i rilievi del P. V. C. , consentendo al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la violazione del termine di 60 giorni di cui all'art.12, comma 7, non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, occorrendo una concreta lesione del diritto di difesa, qui insussistente, a fronte della piena esplicazione del contraddittorio giurisdizionale e della effettiva conoscenza, da parte del contribuente, del contenuto del P. V. C. Il motivo va, pertanto, disatteso.
La questione centrale dell'odierna controversia riguarda la legittimità dell'attribuzione al sig. Ricorrente_1 della qualifica di amministratore di fatto della società Società_1 s. r. l. e, conseguentemente, la sua soggettiva riferibilità della pretesa tributaria. L'appellante insiste nell'affermare di avere avuto rapporti con la società verificata esclusivamente quale fornitore di beni, tramite la società Società_2 s. r. l. , di cui egli è amministratore, e di essersi occasionalmente recato presso il Attività_1 gestito da Società_1 s. r. l. per ragioni di svago personale o per mera amicizia con il legale rappresentante di tale società. Al contrario, dalla lettura del P. V. C. della Guardia di Finanza, ritualmente prodotto in giudizio dall'Ufficio, emergono numerosi e convergenti elementi di fatto che attestano un ruolo gestorio effettivo e continuativo del sig. Ricorrente_1 all'interno della struttura societaria. In particolare: in sede di accesso presso il villaggio turistico (sede operativa della Società_1 s. r. l. ), diversi dipendenti e soggetti presenti al lavoro: hanno indicato il sig. Ricorrente_1 come: “socio del titolare” ovvero come soggetto con cui avevano sottoscritto il contratto di lavoro (dichiarazioni dei sigg. Nominativo_4 e Nominativo_5, pag.25 del P. V. C. ); il “proprietario” del villaggio o della gestione (dichiarazioni di Nominativo_2, pag.25 del P. V. C. ); il sig. Nominativo_3 (pag.34 del P. V. C. ) ha specificamente riferito che i colloqui per le assunzioni nel Attività_1 venivano svolti anche dal sig. Ricorrente_1, evidenziando quindi un ruolo di direzione del personale;
il complessivo quadro dichiarativo restituisce l'immagine di una cogestione di fatto dell'attività del Attività_1, con il sig. Ricorrente_1 stabilmente coinvolto: nei rapporti con i dipendenti;
nei rapporti con i fornitori;
nelle decisioni operative afferenti alla conduzione della struttura. Sebbene l'appellante tenti di qualificare tali risultanze come frutto di meri equivoci legati alla frequentazione del luogo per motivi di amicizia o svago, l'intensità, la natura e la sistematicità delle attività a lui attribuite – specie in materia di gestione del personale e rapporti contrattuali – risultano incompatibili con un ruolo meramente occasionale o esterno. In tema di amministratore di fatto, la nozione – come ricavabile dall'art.2639 c. c. e dalla giurisprudenza di legittimità – postula: l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione gestoria;
la presenza di un inserimento organico del soggetto nelle dinamiche decisionali e operative della società, anche se in assenza di una formale investitura;
la rilevanza degli indici sintomatici quali: la partecipazione alla gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori;
il coinvolgimento in settori cruciali (personale, contrattualistica, decisioni operative); la percezione, all'esterno e all'interno, del soggetto come effettivo referente decisionale. Nel caso di specie, la pluralità e convergenza delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza, unitamente al quadro fattuale complessivo, soddisfa i requisiti di: gravità, precisione, concordanza degli elementi indiziari, tali da fondare, sul piano probatorio, la qualifica di amministratore di fatto in capo al sig. Ric._1. Le allegazioni difensive dell'appellante, limitate a richiamare un contratto di fornitura tramite Società_2 e a prospettare un generico rapporto amicale con il legale rappresentante di DO MI, non appaiono idonee a scalfire la robustezza del quadro probatorio raccolto, risolvendosi in mere affermazioni di parte non suffragate da elementi oggettivi di pari consistenza. Non può thenersi, pertanto, che la Corte di primo grado abbia errato nel ritenere dimostrata la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto del sig. Ricorrente_1 e, conseguentemente, la soggettiva imputabilità allo stesso della pretesa tributaria.
Sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, l'appellante non articola specifiche e autonome censure tecniche contro il metodo di accertamento, essendo le contestazioni rivolte, in via principale, alla sua posizione soggettiva. Tuttavia, in via di completezza, va ribadita la correttezza dell'operato dell'Ufficio. La
Guardia di Finanza ha accertato: omissioni e inesattezze nella tenuta della contabilità; irregolarità in materia di: fatturazione;
registrazione delle operazioni;
tracciabilità dei pagamenti;
esistenza di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti poste in deduzione;
elementi positivi di ricavo determinati induttivamente. Tale complesso di irregolarità ha reso inattendibile l'impianto contabile della società
Società_1 s.r.l. nel suo complesso, legittimando, ai sensi dell'art.39,comma 2, lett. d), D. P. R.600/1973, il ricorso al metodo analitico-induttivo di ricostruzione del reddito. L'avviso di accertamento: riproduce e fa propri i rilievi contenuti nel P. V. C. ; espone in maniera dettagliata: le operazioni ritenute inesistenti;
i costi indeducibili;
i criteri di rideterminazione dei ricavi;
risultando, quindi, adeguatamente motivato ai sensi dell'art.42 D. P. R.600/1973. Né l'appellante ha offerto prova contraria specifica idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate o la correttezza della contabilità, limitandosi a deduzioni generali sulla propria estraneità gestionale, che – come visto – non trovano riscontro nel materiale istruttorio.
In ordine alla liquidazione delle spese operata dalla Corte di primo grado, l'appellante sostiene che, in considerazione della particolarità della vicenda, il Collegio avrebbe dovuto disporre la compensazione, o quantomeno una riduzione dell'importo liquidato. La censura è infondata. In presenza di soccombenza integrale del ricorrente, la regola generale è quella di cui all'art.15 D. Lgs.546/1992, che impone la condanna alle spese a carico della parte soccombente, salva motivata deroga in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie: la Corte di primo grado, preso atto della totale reiezione del ricorso, ha correttamente posto le spese a carico del sig. Ricorrente_1; l'importo liquidato (€ 12.000,00) non appare manifestamente sproporzionato, avuto riguardo: al valore della controversia, assai rilevante;
alla complessità delle questioni trattate;
all'attività difensiva svolta. Non sono state allegate, né emergono ex actis, quelle circostanze eccezionali che potrebbero giustificare una compensazione, anche parziale, delle spese. La statuizione sulle spese di primo grado va, pertanto, confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto di parte appellante va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Messina, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)