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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9455/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/07/1973), con il patrocinio dell'avv. DI PALMA Parte_1
GABRIELE;
E SI (FR), 14/01/1964), con il patrocinio dell'avv. LISI Controparte_1
ANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 06/08/2012 a Waialae Beach Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu (Stato delle Hawaii, Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C. Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 545/2024 pubbl. il 16/09/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile il 6 agosto 2012 nel comune di Waialae Beach Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu – Stato delle Hawaii (Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune alle medesime condizioni sopra concordate dalle parti per la separazione
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 5, di proprietà del Sig. Pt_1
così come i mobili e l'arredo di detto immobile, viene assegnata alla Sig.ra
[...] Per_ che ci vivrà unitamente alla figlia minore , ivi stabilmente Controparte_1 convivente, fino a quando quest'ultima rimarrà in detto immobile ovvero non sarà autosufficiente;
la rata mensile del mutuo di circa €.800,00= continuerà ad essere pagata dal Sig. ; Pt_1 Per_ 3. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la casa coniugale sita in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 5, dove vivrà insieme alla madre, sig.ra Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Controparte_1 nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. il Sig. potrà vedere la minore con le seguenti modalità: Pt_1
a) un giorno infrasettimanale da individuarsi nel giorno di giovedì (pomeriggio) tenuto conto che ad oggi il Sig. svolge la sua attività lavorativa a AN nelle Marche Pt_1
(AN) dal lunedì al giovedì ed è quindi impossibilitato a vedere la figlia nella prima parte della settimana, data la notevole distanza tra AN e Roma. In particolare, il giovedì pomeriggio il EN prenderà la minore presso la scuola all'orario di uscita delle 16,20 e la terrà con sè fino alla mattina di venerdì quando la accompagnerà a scuola.
b) il Sig. terrà con sé la figlia minore a fine settimana alterni prendendola il Pt_1 venerdì alle ore 20.00 all'uscita del corso preagonistico di danza e riaccompagnandola la domenica sera alle 21.00, già cenata, presso l'abitazione coniugale: le parti concordano che tale modalità di visita sarà osservata durante il periodo scolastico fino a quando la minore conseguirà la licenza di scuola media. Durante il periodo estivo Per_ nonché, durante la frequentazione della scuola superiore, il terrà la figlia Pt_1 dal venerdì pomeriggio quando la preleverà dalla casa coniugale e la terrà con sé sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola. Relativamente a tali modalità di visita i coniugi prenderanno accordi di volta in volta in caso di eventuali motivi urgenti e/o sopravvenuti di lavoro (ad esempio in caso di trasferte di lavoro).
c) per le festività di Natale, la minore sarà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore la settimana di Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre) o quella successiva (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Ovviamente ciò non preclude ai due genitori, in accordo tra di loro, di incontrarsi con la minore, anche per piccoli momenti, per consentire lo scambio dei regali;
d) per le festività Pasquali, secondo modalità da concordare tra i genitori entro il 31 gennaio di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e precedenti con l'uno dei genitori, e con l'altro la giornata di Pasquetta e seguenti.
e) in ordine alle vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di quindici giorni anche non consecutivi (da concordare con congruo anticipo da parte dei genitori entro il 31 marzo di ogni anno) con ciascuno dei due genitori sia per il mese di luglio che per quello di agosto mentre, per la parte restante delle vacanze estive, così come per gli altri periodi festivi previsti dal calendario scolastico sarà seguito il calendario di visita concordato, in modo da garantire una frequentazione equa e continuativa con entrambi i genitori. Per_ f) per il giorno del compleanno della piccola (14 febbraio), trattandosi di un'unica giornata, prevedere che la minore trascorra il pranzo con un genitore fino alle 17:00 ed il resto della giornata, inclusa la cena, insieme all'altro genitore fino alle 21.30 (nel caso di cena con il padre, la minore sarà riaccompagnata presso la casa coniugale), a meno che venga organizzata la festa di compleanno della bambina insieme agli amici. Per_ g) la piccola trascorrerà il giorno del compleanno della madre nonché, pure la festa della mamma, con la medesima;
parimenti, la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre nonché, la festa del papà, con il medesimo genitore.
5. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Per_
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento della figlia , la Pt_1 somma di €.600,00= (seicento/00), entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici, rinunciando all' assegno unico per la figlia, che sarà richiesto dalla Sig.ra mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente, che tuttavia, per espresso accordo delle parti, dovranno comunque ricomprendere necessariamente le seguenti voci: abbigliamento non ordinario e per occasioni particolari, attività ricreative Per_ extrascolastiche (ritmica, logopedia, ippica, piscina, nuoto etc.), vacanze di (da sola), gite scolastiche della durata di oltre un giorno, feste di compleanno ed eventi Per_ particolari della vita di , acquisti vari (auto, motorino/scooter, arredamento ed apparecchiature elettroniche e/o informatiche - es: pc, telefono, tablet), attività di supporto scolastico ed extra scolastico (ripetizioni, logopedia, etc.), igiene personale non ordinaria (trattamenti estetici, mani/pedicure, etc.) spese mediche /sanitarie non ordinarie (visita medico sportiva, dentista, interventi, etc.), spese per studio (alloggio e vitto fuori città, rette universitarie, viaggi istruzione, alloggio, libri, Erasmus, corsi di lingua, corsi di specializzazione, brevetti, etc.). Resta inteso che, per tutte le ulteriori eventuali voci di spesa straordinaria non ricomprese nel suddetto elenco concordato dalle parti, le stesse adotteranno il Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 (doc. 6) cui dichiarano espressamente di aderire;
dette spese saranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa da parte dell'altro (ricevuta, fattura, scontrino, attestazione di pagamento), mediante bonifico bancario dell'importo dovuto sul conto corrente bancario intestato all'altro;
7. le parti concordano che tutti i mobili presenti all'interno della casa coniugale, acquistati dal Sig. , restino come arredamento della stessa e si accordano affinché Pt_1 il Sig. porti via con sé il mobile per i liquori presente nel salone e la stufa a legna, Pt_1 mentre alla Sig.ra restano definitivamente assegnati il tavolo circolare della CP_1 zona pranzo completo di poltroncine nonché le lampade della camera da letto;
8. per quanto riguarda le spese della casa coniugale, le parti concordano che le spese ordinarie di manutenzione e quelle per il pagamento del Condominio e delle utenze domestiche (previa voltura che la Sig.ra si obbliga ad effettuare dalla Pt_2 sottoscrizione del presente atto) siano a carico della Sig.ra mentre le spese Pt_2 straordinarie sia condominiali che di manutenzione resteranno a carico del Sig. ; Pt_1
9. I coniugi prevedono la dazione di una somma una tantum pari a €.35.000,00= in favore della Sig.ra a titolo di rimborso di pregressi lavori di ristrutturazione eseguiti CP_1 all'interno della casa coniugale, che il Sig. corrisponderà in tre rate mensili di Pt_1
€.10.000,00, €.10.000,00 e €.15.000,00, rispettivamente a 30, 60 e 90 giorni dall'intervenuta omologa della separazione da parte del Tribunale di Roma;
10. le parti convengono che lo scooter tg. CV69977 di proprietà del Sig. , già in Pt_1 uso alla Sig.ra venga utilizzato esclusivamente da quest'ultima che quindi si Pt_2 farà carico di ogni relativa spesa (manutenzione, carburante, assicurazione, rottamazione etc.), compreso il passaggio di proprietà che la Sig.ra si obbliga Pt_2 ad effettuare subito dopo la sottoscrizione del presente atto;
11. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno dei genitori possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/08/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
9455/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 06/08/2012 a Waialae Beach
Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu (Stato delle Hawaii, Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C tra (ROMA (RM), 14/07/1973) e Parte_1 Controparte_1
(SI (FR), 14/01/1964), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9455/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/07/1973), con il patrocinio dell'avv. DI PALMA Parte_1
GABRIELE;
E SI (FR), 14/01/1964), con il patrocinio dell'avv. LISI Controparte_1
ANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 06/08/2012 a Waialae Beach Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu (Stato delle Hawaii, Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C. Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 545/2024 pubbl. il 16/09/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile il 6 agosto 2012 nel comune di Waialae Beach Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu – Stato delle Hawaii (Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune alle medesime condizioni sopra concordate dalle parti per la separazione
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 5, di proprietà del Sig. Pt_1
così come i mobili e l'arredo di detto immobile, viene assegnata alla Sig.ra
[...] Per_ che ci vivrà unitamente alla figlia minore , ivi stabilmente Controparte_1 convivente, fino a quando quest'ultima rimarrà in detto immobile ovvero non sarà autosufficiente;
la rata mensile del mutuo di circa €.800,00= continuerà ad essere pagata dal Sig. ; Pt_1 Per_ 3. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la casa coniugale sita in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 5, dove vivrà insieme alla madre, sig.ra Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Controparte_1 nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. il Sig. potrà vedere la minore con le seguenti modalità: Pt_1
a) un giorno infrasettimanale da individuarsi nel giorno di giovedì (pomeriggio) tenuto conto che ad oggi il Sig. svolge la sua attività lavorativa a AN nelle Marche Pt_1
(AN) dal lunedì al giovedì ed è quindi impossibilitato a vedere la figlia nella prima parte della settimana, data la notevole distanza tra AN e Roma. In particolare, il giovedì pomeriggio il EN prenderà la minore presso la scuola all'orario di uscita delle 16,20 e la terrà con sè fino alla mattina di venerdì quando la accompagnerà a scuola.
b) il Sig. terrà con sé la figlia minore a fine settimana alterni prendendola il Pt_1 venerdì alle ore 20.00 all'uscita del corso preagonistico di danza e riaccompagnandola la domenica sera alle 21.00, già cenata, presso l'abitazione coniugale: le parti concordano che tale modalità di visita sarà osservata durante il periodo scolastico fino a quando la minore conseguirà la licenza di scuola media. Durante il periodo estivo Per_ nonché, durante la frequentazione della scuola superiore, il terrà la figlia Pt_1 dal venerdì pomeriggio quando la preleverà dalla casa coniugale e la terrà con sé sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola. Relativamente a tali modalità di visita i coniugi prenderanno accordi di volta in volta in caso di eventuali motivi urgenti e/o sopravvenuti di lavoro (ad esempio in caso di trasferte di lavoro).
c) per le festività di Natale, la minore sarà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore la settimana di Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre) o quella successiva (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Ovviamente ciò non preclude ai due genitori, in accordo tra di loro, di incontrarsi con la minore, anche per piccoli momenti, per consentire lo scambio dei regali;
d) per le festività Pasquali, secondo modalità da concordare tra i genitori entro il 31 gennaio di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e precedenti con l'uno dei genitori, e con l'altro la giornata di Pasquetta e seguenti.
e) in ordine alle vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di quindici giorni anche non consecutivi (da concordare con congruo anticipo da parte dei genitori entro il 31 marzo di ogni anno) con ciascuno dei due genitori sia per il mese di luglio che per quello di agosto mentre, per la parte restante delle vacanze estive, così come per gli altri periodi festivi previsti dal calendario scolastico sarà seguito il calendario di visita concordato, in modo da garantire una frequentazione equa e continuativa con entrambi i genitori. Per_ f) per il giorno del compleanno della piccola (14 febbraio), trattandosi di un'unica giornata, prevedere che la minore trascorra il pranzo con un genitore fino alle 17:00 ed il resto della giornata, inclusa la cena, insieme all'altro genitore fino alle 21.30 (nel caso di cena con il padre, la minore sarà riaccompagnata presso la casa coniugale), a meno che venga organizzata la festa di compleanno della bambina insieme agli amici. Per_ g) la piccola trascorrerà il giorno del compleanno della madre nonché, pure la festa della mamma, con la medesima;
parimenti, la minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre nonché, la festa del papà, con il medesimo genitore.
5. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Per_
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento della figlia , la Pt_1 somma di €.600,00= (seicento/00), entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici, rinunciando all' assegno unico per la figlia, che sarà richiesto dalla Sig.ra mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente, che tuttavia, per espresso accordo delle parti, dovranno comunque ricomprendere necessariamente le seguenti voci: abbigliamento non ordinario e per occasioni particolari, attività ricreative Per_ extrascolastiche (ritmica, logopedia, ippica, piscina, nuoto etc.), vacanze di (da sola), gite scolastiche della durata di oltre un giorno, feste di compleanno ed eventi Per_ particolari della vita di , acquisti vari (auto, motorino/scooter, arredamento ed apparecchiature elettroniche e/o informatiche - es: pc, telefono, tablet), attività di supporto scolastico ed extra scolastico (ripetizioni, logopedia, etc.), igiene personale non ordinaria (trattamenti estetici, mani/pedicure, etc.) spese mediche /sanitarie non ordinarie (visita medico sportiva, dentista, interventi, etc.), spese per studio (alloggio e vitto fuori città, rette universitarie, viaggi istruzione, alloggio, libri, Erasmus, corsi di lingua, corsi di specializzazione, brevetti, etc.). Resta inteso che, per tutte le ulteriori eventuali voci di spesa straordinaria non ricomprese nel suddetto elenco concordato dalle parti, le stesse adotteranno il Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 (doc. 6) cui dichiarano espressamente di aderire;
dette spese saranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa da parte dell'altro (ricevuta, fattura, scontrino, attestazione di pagamento), mediante bonifico bancario dell'importo dovuto sul conto corrente bancario intestato all'altro;
7. le parti concordano che tutti i mobili presenti all'interno della casa coniugale, acquistati dal Sig. , restino come arredamento della stessa e si accordano affinché Pt_1 il Sig. porti via con sé il mobile per i liquori presente nel salone e la stufa a legna, Pt_1 mentre alla Sig.ra restano definitivamente assegnati il tavolo circolare della CP_1 zona pranzo completo di poltroncine nonché le lampade della camera da letto;
8. per quanto riguarda le spese della casa coniugale, le parti concordano che le spese ordinarie di manutenzione e quelle per il pagamento del Condominio e delle utenze domestiche (previa voltura che la Sig.ra si obbliga ad effettuare dalla Pt_2 sottoscrizione del presente atto) siano a carico della Sig.ra mentre le spese Pt_2 straordinarie sia condominiali che di manutenzione resteranno a carico del Sig. ; Pt_1
9. I coniugi prevedono la dazione di una somma una tantum pari a €.35.000,00= in favore della Sig.ra a titolo di rimborso di pregressi lavori di ristrutturazione eseguiti CP_1 all'interno della casa coniugale, che il Sig. corrisponderà in tre rate mensili di Pt_1
€.10.000,00, €.10.000,00 e €.15.000,00, rispettivamente a 30, 60 e 90 giorni dall'intervenuta omologa della separazione da parte del Tribunale di Roma;
10. le parti convengono che lo scooter tg. CV69977 di proprietà del Sig. , già in Pt_1 uso alla Sig.ra venga utilizzato esclusivamente da quest'ultima che quindi si Pt_2 farà carico di ogni relativa spesa (manutenzione, carburante, assicurazione, rottamazione etc.), compreso il passaggio di proprietà che la Sig.ra si obbliga Pt_2 ad effettuare subito dopo la sottoscrizione del presente atto;
11. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno dei genitori possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/08/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
9455/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 06/08/2012 a Waialae Beach
Park – Contea di Honolulu – Isola di Oahu (Stato delle Hawaii, Stati Uniti D'America), trascritto in Italia dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Falvaterra (FR) nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2013, Numero 1, Parte II, Serie C tra (ROMA (RM), 14/07/1973) e Parte_1 Controparte_1
(SI (FR), 14/01/1964), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi