Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43298 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2053
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 53418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NN IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/10/2012 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria;
udito per l'imputato, l'avv. Ennio Maria Meloni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione emessa nei confronti di IS NN IE dal Tribunale di Oristano, con la precisazione che gli elementi attivi sottratti all'imposizione dovevano ritenersi pari a 581.574,00 Euro e conseguentemente l'imposta sul valore aggiunto evasa doveva ritenersi pari a 116.314,00 Euro, ed applicando all'imputato, tra le altre, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, sul sito internet del Ministero della Giustizia.
A IS NN IE si rimprovera di aver commesso il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, perché, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione d'imposta per l'anno 2004 (Modello unico 2005),ricavi per un ammontare inferiore, determinando un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto superiore a 77.468,53 Euro e un ammontare dei ricavi sottratti superiore al 59,77 % rispetto a quelli dichiarati. In Oristano, nel 2005.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, ricorre, per mezzo del difensore, IS NN IE, che affida il gravame a cinque motivi con i quali deduce:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 423 c.p.p., comma 1, art. 438 c.p.p., comma 5, art. 441 bis c.p.p., e art. 521 c.p.p., sul rilievo che sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto, contestato originariamente il superamento di una soglia di punibilità che ratione temporis non integrava il fatto di reato contestato, è stato indicato, con il dispositivo della sentenza d'appello, il superamento di una soglia diversa senza che si fosse proceduto ad un aggiornamento della contestazione (primo motivo);
violazione di legge per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità facendo uso di regole i giudizio proprie del processo tributario ed irricevibili nel processo penale (secondo motivo);
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) sul rilievo che la sentenza d'appello, pur giustificando l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado ritenendo congrua la motivazione in realtà fondata esclusivamente sugli irricevibili accertamenti tributari, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato dandosi contraddittoriamente carico di operare una verifica voce per voce delle poste che assumerebbero rilevanza ai fini dell'integrazione del fatto di reato contestato (terzo motivo);
violazione di legge per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 597 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) per avere la Corte territoriale violato il principio della reformatio in peius avendo applicato su appello del solo imputato le pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, le quali non erano state invece disposte con la sentenza di primo grado (quarto motivo);
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, e art. 36 c.p., comma 2, nella formulazione previgente alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, sul rilievo che la Corte territoriale ha applicato, tra le altre, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia incorrendo nella violazione dell'art. 2 c.p., comma 4, in quanto la pubblicazione non poteva essere disposta (per quindici giorni, in mancanza di fissazione di un diverso termine) sul sito internet del Ministero ma "per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice", come si esprimeva l'art. 36 c.p., comma 2, vigente ratione temporis al momento di commissione del fatto ed essendo la pena accessoria, così come applicata con la sentenza di condanna e senza alcun riferimento ad un dato temporale, più sfavorevole per il reo in quanto maggiormente disonorante per essere potenzialmente più diffusiva rispetto alla pubblicazione, per una sola volta, sulla stampa, rendendo quindi l'informazione conoscibile da un numero maggiore di persone anche qualora, come per legge, fosse eseguita entro il limite temporale tra i 15 ed i 30 giorni tenuto conto della capacità propria della rete di conservare, pressoché per sempre, un dato una volta che vi sia stato immesso (quinto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quinto motivo del ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha applicato una pena accessoria dello stesso tipo ma di contenuto diverso e più afflittivo rispetto a quello previsto dalla legge al momento in cui è stato commesso il fatto addebitato.
2. Va premesso come l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, in materia di reati tributari, non comporti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con la doglianza sollevata sul punto con il quarto motivo del ricorso, alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per "taluno dei delitti previsti" nel suddetto decreto.
Ed infatti la previsione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, che sancisce il divieto della "reformatio in peius", quando appellante sia il solo imputato, non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, vietati al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ai sensi dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. Ishaka, Rv. 210979). Da ciò consegue, peraltro, la manifesta infondatezza del quarto motivo del ricorso.
3. Tanto premesso, va brevemente ricordato come il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. e), rinvii, quanto alle modalità di applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, all'art. 36 c.p.. La disposizione codicistica ha subito - rispetto alla sua originaria formulazione che, nella specie, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice (art. 36 c.p., comma 4) - talune modifiche che, per quanto qui interessa, sono intervenute dopo la data del commesso reato e anteriormente alla sentenza d'appello che le ha applicate. Riservando l'analisi ai casi di pubblicazione della sentenza di condanna espressamente previsti dalla legge con riferimento quindi a reati diversi da quelli puniti con la pena dell'ergastolo, in ordine ai quali la pubblicazione è sempre prevista, va detto che, in un primo momento, la norma, per effetto della novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67 e alla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 216, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata
"per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice", così come era originariamente contemplato, ma con la precisazione ulteriore (art. 36, comma 4) che "la pubblicazione nei giornali (...) doveva essere fatta unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del ministero della Giustizia"e prevedeva dunque che la sentenza di condanna fosse anche pubblicata "nel sito internet del Ministero della Giustizia" per la durata stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni e, in mancanza di determinazione temporale, per la durata di quindici giorni.
Successivamente il legislatore, al dichiarato "fine di ridurre le spese di giustizia", è nuovamente intervenuto con la novella di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111. All'esito di tale ultimo intervento legislativo è venuta meno la tradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l'art. 36, comma 2, eliminando l'inciso "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice". Inoltre, è stata abolita l'ultima parte dell'art. 36, comma 4 - aggiunta dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 - che prevedeva l'inciso "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia".
Dopo quest'ultima novella la pubblicazione della sentenza avviene, quindi, solamente attraverso il sito internet del Ministero della Giustizia.
4. I fatti - in relazione ai quali è stata disposta la pena accessoria di cui si discute - risalgono all'anno 2005 e, all'epoca, era solo prevista la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna.
Questa Corte ha reiterata mente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, n. 48526 del 05/11/2009, B., Rv. 245408) sicché la prima questione da risolvere è se, nella specie, si verta in tema di introduzione di una nuova pena accessoria ovvero della rimodulazione delle modalità esecutive della pena accessoria già prevista dal codice penale.
La prima tesi, che attesterebbe l'irretroattività dell'applicazione della pubblicazione telematica a fatti pregressi, era indubbiamente sostenibile sulla base della prima novella ex L. n. 191 del 2009, perché la pubblicazione telematica si aggiungeva a quella cartacea, sebbene quest'ultima ne usciva leggermente ridimensionata andando eseguita unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia. Tuttavia la L. 15 luglio 2011, n. 111, ha rimodulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale modalità di esecuzione della pubblicazione, sul supporto cartaceo della stampa periodica, quella telematica abolendo il potere del giudice di selezionare lo strumento della pubblicazione, tanto che questa Corte ha affermato che la modifica apportata all'art. 36 c.p., dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. (Sez. 3, n. 37840 del 08/05/2013, P.G. in proc. Giordano, Rv. 257218; Sez. 3, n. 38935 del 09/07/2013, P.G. in proc. Patricola, Rv. 256413). La sostituzione del mezzo della pubblicazione attiene, infatti, alla definizione del contenuto della sanzione e comunque incide sulla relativa funzione afflittiva la cui cifra è data, da un lato, dalle spese della pubblicazione della sentenza di condanna che sono a carico del condannato e, dall'altro, dalla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena, posto che la ratio della pubblicazione della sentenza di condanna risponde all'esigenza di prevenzione generale e speciale che consegue alla dimostrazione, resa palese proprio dalla diffusione della notizia attraverso la pubblicazione, della repressione dell'illecito con il conseguente discredito gettato sul suo autore specie in un settore, come quello dell'evasione fiscale, dove il danno criminale sta nella sottrarre all'erario le risorse da destinare alle esigenze collettive e rende evidente, a parte rei, la disubbidienza al precetto costituzionale (art. 53 Cost.) che obbliga tutti a concorrere, senza sottrazione di risorse,
alle spese pubbliche in rapporto alla propria capacità contributiva. Peraltro, il dato riguardante l'afflittività delle spese a carico del condannato, che conseguono alla pubblicazione della sentenza di condanna, pare recessivo rispetto alle tradizionali ragioni che costituiscono il fondamento della pena accessoria de qua e ciò non soltanto perché si pongono come un effetto dell'applicazione della sanzione ma anche perché rappresentano un effetto solo eventuale, posto che proprio le difficoltà sottese al recupero delle spese anticipate dall'erario per la pubblicazione della sentenza su supporto cartaceo hanno determinato le modifiche normative dell'art. 36 c.p.. Ne deriva che, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, n. 38935 del 09/07/2013, cit., in motivazione), la pubblicazione telematica rafforza il carattere afflittivo della pena accessoria, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme certamente non assicurano.
Va dunque riaffermato il principio secondo il quale la modifica apportata all'art. 36 c.p., dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non ha introdotto nel sistema penale una nuova pena accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'art. 2 c.p., comma 4, e comporta di conseguenza l'applicazione della nuova disciplina ai fatti commessi sotto il vigore della legge precedente.
Ne consegue che fondatamente il ricorrente lamenta una violazione del principio espresso dall'art. 2 c.p., comma 4, perché, essendo la legge del tempo in cui fu commesso il reato diversa dalla posteriore, gli sono state applicate, in assenza dello sbarramento del giudicato, le disposizioni a lui più sfavorevoli.
5. La fondatezza del motivo rende ammissibile il ricorso e ha consentito la regolare prosecuzione del rapporto giuridico processuale sicché, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito, il reato deve dichiarasi estinto per essere maturato, nelle more e computati gli eventi sospensivi, il termine massimo di prescrizione in data 7 settembre 2013.
I restanti primi tre motivi di ricorso devono pertanto ritenersi assorbiti.
Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014