Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
/ 0 1027 6 3 / 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICO SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 15573/98 Cron. 5756 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 811 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Ud. 26/09/00 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTE NZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da:
2.6 FEB 2001 FLLI LEBEDEF DI AG LEBEDEF SNC, in persona del socio JL CANCELLIERE Amm.re e legale rapp.te Sig.LEBEDEF Alessandro, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, studiocopia d Richiesta presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che lo dal Sig. per diritti L. 6000 difende unitamente agli avvocati MARCEDDU MANLIO, 11 27 2.01 LIERE 3000 SILVESTRI SANDRO, giusta delega in atti;
ANCELLER - ricorrente
contro
AUTOFFICINA MECCANICA LO & OT SD, in persona CG073763 dei Soci LO IU e OT HE, CG073764 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, D843457 1494 presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO LAURA, che 0843458 0843467 -1- 0843482 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 10 difende unitamente all'avvocato SPACCAPELO BENI Richiesta copia studio TO, dal Sig. FLAUTI giusta delega in atti;
per diritti L. GO00- 19.APR 2001 controricorrenti IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 215/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato SPACCAPELO Benito, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1000 CANCELLERIA AU494202 AU494207 AU494212 -2- AU494217 RA185696 15573/98 - 1 Oggetto: compravendita, garanzia per vizi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 30.10.91, la F.LI Lebedef di A. e G. Lebedef S.n.c. - premesso che nell'aprile del 1986 s'era rivolta all'Autofficina Meccanica Urlotti e Dote S.d.f. per la riparazione dell'autovettura Lancia, tipo Gamma, tg. MO 525231 di sua proprietà; che l'autof- ficina incaricata aveva provveduto montando sull'auto- vettura in questione, un motore semicompleto rigenerato Lancia Gamma 2000 ed offrendo garanzia "di buon funziona- mento"; che nel giugno successivo, essendosi rotto uno stantuffo del detto motore, l'autovettura era stata ri- consegnata all'autofficina; che questa non aveva provve- duto alla riparazione ed, anzi, aveva lasciato l'autovet- tura esposta all'azione degli agenti atmosferici, talché s'era gravemente danneggiata ed era stata rottamata - conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Reggio Emi- lia l'Autofficina Meccanica Urlotti e Dote S.d.f., chie- dendo che venisse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del veicolo. Costituendosi, l'Autofficina Meccanica Urlotti e Dote S.d.f. si opponeva all'avversa pretesa evidenziando come il guasto fosse da ricondurre ad esclusiva responsa- bilità dell'attrice per cattivo uso del motore;
in via 15573/98 2 d pagamento del canone di riconvenzionale, chiedeva il 11 rifugio" per il periodo d'oltre due anni in cui l'auto- vettura era rimasta presso la sua sede in attesa di di- sposizioni da parte della società proprietaria. Con sentenza 4.4.96, il tribunale di Reggio Emilia ritenuto che l'azione promossa dalla società F.LI Le- bedef, qualificata di garanzia ex art. 1512 CC, fosse inesperibile per intervenuta prescrizione e che inesperi- bili fossero, comunque, anche le azioni ex art. 1494 CC, per essere decorsi i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 sec. co. CC;
che la domanda riconvenzionale non fosse stata coltivata dalla convenuta - rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese del giudizio. Avverso tale decisione la S.n.c. F.LI Lebedef pro- poneva appello cui resisteva la S.d.f. Autofficina Mecca- nica Urlotti e Dote. Con sentenza 25.2.98 l'adita corte d'appello di Bo- logna ritenuto che la decisione sul proposto gravame presupponesse il riesame degli atti del procedimento di primo grado, al fine dell'esatta qualificazione dell'a- zione proposta dalla società appellante;
che da tali atti emergesse chiaramente come la pretesa risarcitoria fosse stata fondata sulla violazione della garanzia di buon funzionamento e non sulla violazione d'un preteso obbligo 15573/98 3A di riparazione del motore da parte dell'Autofficina; che dovesse escludersi la proposizione d'una siffatta domanda 'nell'originario atto di citazione o comunque, nel corso del giudizio di primo grado, non risultando dedotti il riconoscimento del vizio e l'assunzione dell'obbligazione di riparazione da parte della convenuta;
che da tutti gli atti del giudizio stesso emergesse in modo inequivoco la volontà della società appellante d'agire ai sensi dell' art. 1512 CC;
che il relativo diritto fosse prescritto, come già rilevato dal tribunale rigettava l'appello condannando l'appellante alle spese. Avverso tale sentenza la F.LI Lebedef di A. e G. Lebedef S.n.c. proponeva ricorso per cassazione con quat- tro articolati motivi. Resisteva L'Autofficina Meccanica Urlotti e Dote S.d.f. con controricorso illustrato anche da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione dell'art. 112 CPC - si duole che la corte ter- ritoriale non abbia tenuto conto di quanto disposto dalla norma invocata in merito all'interpretazione ed alla qua- lificazione della domanda, omettendo d'esaminare il con- tenuto sostanziale della pretesa così ritenendo proposta una domanda di garanzia anziché una domanda di risarci- 15573/98 4A mento danni;
in conseguenza di tale erronea qualificazio- ne, abbia omesso di pronunciarsi su tale ultima domanda, trascurando di rilevare che la stessa era volta ad otte- nere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'autovettura, dal mancato adempimento all'obbligo di custodia, dall'illecito abbandono del vei- colo all'azione degli agenti atmosferici;
che non abbia considerato i fatti, esplicitamente esposti in citazione e documentalmente provati, concernenti l'avvenuta assun- zione dell'obbligo di eliminare la rottura del motore e l'evidente inadempimento del medesimo. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando violazione degli artt. 1512 e 1495 CC si duole che la corte territoriale, erroneamente qualifica di garanzia la domanda, l'abbia ritenuta prescritta sebbene fosse stato documentalmente provato, giusta la bolla d'accompagnamen- to n. 6 del 3.9.86 relativa all'invio del motore rotto dall'Autofficina Urlotti e Dote S.d.f. "in conto lavora- zione" alla SORA Spa, l'obbligo assunto dalla controparte d'eliminare la rottura del motore e, quindi, la sostitu- zione dell'originaria obbligazione di garanzia, con una obbligazione di fare, ad efficacia innovativa totale parziale, sottratta ai termini di prescrizione e decaden- za fissati dall'art. 1495 CC. 15573/98 5 - denunziandoCon il terzo motivo, la ricorrente violazione degli artt. 115, 214 e 215 CPC, 2702, 2709 e 2712 CC si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto del valore probatorio della bolla d'accompa- gnamento n. 06 del 3.9.1986, mai contestata da contropar- te e, perciò, da considerare riconosciuta ed avente il valore stabilito dagli artt. 2702 e 2709 CC. Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando omessa motivazione in ordine alle prove richieste - si duole che la corte territoriale abbia omesso d'esaminare le proprie istanze istruttorie e di motivare la mancata ammissione dei mezzi richiesti. I riportati motivi, che per essere tra loro varia- mente connessi rendono opportuna una trattazione congiun- ta, non meritano accoglimento. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qua- lificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta de- sumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formu- late nel corso del giudizio, nonché di tener conto del 15573/98 6 provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite, peraltro, di rispettare il principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e di non sostituire d'uf- ficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove di tali principi sia dedotta violazione e, quindi, venga denunziato un error in procedendo, quali la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta o l'omessa pronunzia su di una domanda, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazio- ne degli atti processuali ed, in particolare, delle i- stanze e delle deduzioni delle parti Nella specie, la ricorrente assume che entrambi i giudici del merito avrebbero omesso di provvedere sulla sua specifica domanda di risarcimento dei danni derivati- le dalla mancata disponibilità ed utilizzabilità della vettura nonché dal deterioramento e conseguente demoli- zione della stessa. Siffatta doglianza è infondata. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, tanto con l'esposizione delle pre- messe quanto con l'indicazione delle conclusioni, la man- cata disponibilità ed il deterioramento della vettura 15573/98 7 vengono espressamente ed inequivocabilmente prospettati non quale conseguenza dell'inadempimento ad un'obbliga- zione di diligente custodia autonoma causa petendi d'un obiettivamentepetitum risarcitorio distinto da quello, rilevabile, avente la propria causa petendi nel dedotto inadempimento all'obbligazione di garanzia bensì solo quali conseguenze immediate e dirette di tale inadempi- mento, identificando in essi il danno risarcibile provo- cato da quest'ultimo (vedansi nella narrativa ..non ha mai provveduto a risarcire..i danni tutti a questa pro- dotti dalla mancata riparazione o sostituzione del moto- re.."quindi" dalla mancata disponibilità ed utilizzazio- ne..nonché dal deterioramento e conseguente demolizio- ne..>> e nelle conclusioni ..non avendo provveduto a riparare o sostituire il motore..per il quale aveva pre- stato garanzia di buon funzionamento..ha prodotto..i dan- ni tutti derivanti dalla mancata disponibilità ecc.>>), concetto ribadito negli stessi identici termini con le conclusioni definitive precisate all'udienza del 18.1.96. Escluso, dunque, che, nell'introdurre il giudizio, l'originaria attrice avesse proposto due distinte ed au- tonome domande risarcitorie fondate, l'una, sull'inadem- pimento all'obbligazione di garanzia e, l'altra, sull' inadempimento ad un'obbligazione di diligente custodia, 15573/98 - 8 correttamente il giudice di primo grado, qualificando l'unica azione proposta in relazione al senso letterale dell'atto ed al contenuto sostanziale della pretesa e avesse addella sua ragione, ha ritenuto che la domanda oggetto soltanto un'azione di garanzia ex art. 1512 CC e limitato a questa la propria pronunzia, altrettanto cor- rettamente confermata dal giudice d'appello sulla base delle medesime considerazioni. Consequenziale la reiezione della domanda così qua- lificata per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, questione sulla quale non v'è contestazione, né potrebbe esservene attesa l'inequivocità dei dati ogget- tivi posti dai giudici del merito alla base della pronun- zia sul punto. Esaminando l'altro dedotto profilo di doglianza, devesi rilevare come nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fermo il petitum risarcitorio, non sia in alcun modo ravvisabile la prospettazione, quale causa pe- tendi, né del riconoscimento del difetto della cosa ven- duta con assunzione dell'impegno a ripararla o sostituir- la da parte del venditore né dell'inadempimento a tale obbligazione. Causa petendi siffatta, evidentemente del tutto di- dall'inadempimento all'obbligazione di garanzia versa 15573/98 9 fatto valere in primo grado, proprio in quanto basata su di un'obbligazione che si sarebbe sostituita a quella originaria, risulta dedotta per la prima volta solo nel- l'atto d'appello, onde, implicando un'indagine su presup- posti di fatto e su questioni giuridiche differenti ed autonomi rispetto a queLI oggetto del contraddittorio svoltosi in primo grado, correttamente la corte territo- riale ne ha ritenuta, anzi tutto, l'inammissibilità ex art. 345 CPC. Solo per completezza di motivazione attesa l'insi- stenza della ricorrente sull'argomento può, dunque, bre- vemente rilevarsi anche come la ricorrente stessa non avesse neppure validamente provato quanto dedotto in or- dine al riconoscimento del difetto ed all'assunzione del- l'obbligazione di riparazione da parte del venditore, giacché non può essere ravvisato, a tal fine, valore pro- batorio alcuno nel documento prodotto (bolla d'accompa- gnamento relativa al trasporto d'un motore Lancia Gamma 2000 dall'Autofficina Urlotti e Dote s.d.f alla S.O.R.A. S.p.a. in conto lavorazione). Infatti, detto documento anche a voler prescinde- re dal rilievo della mancata identificazione del motore indicatovi e della genericità dell'oggetto della presta- zione, con le ovvie conseguenze - attiene a rapporto 1°A15573/98 - 10 intercorso tra l'una delle parti ed un terzo, onde, già di per sé mero indizio la cui pretermissione da parte del giudice del merito non è censurabile in sede di legitti- mità, comunque non contiene alcuna dichiarazione e, tanto meno, una dichiarazione rivolta all'odierna ricorrente sulla quale questa possa basare la tesi dell'avvenuto riconoscimento nei propri confronti, ad opera della controparte, d'una qualsivoglia responsabilità per il difettoso funzionamento del motore di cui trattasi e dell'assunzione dell'obbligo di ripararlo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 2.109.000 delle quali £ 2.500.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 26.9.2000. Il Presidente Стайчи биш бие Il Cons est. Metting STATO IN CANCE LEAU IL CANCELLIERE C1 26 FEB. 2001 Valexia Neri 69000 310000 2001 12500