Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
In caso di regolarità della notifica è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice. Trattasi di principio che trae fondamento dall'onere, per l'imputato detenuto per altra causa, di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere al giudice il suo stato e rendere possibile, con la traduzione disposta, il processo a suo carico. Tale criterio, peraltro, pur se impone l'onere predetto a carico dell'imputato, non dà per presupposta l'ignoranza da parte del giudice dello stato di restrizione per altra causa, stato che può risultare dagli atti, ed in particolare dalla relazione di notifica. (Nella fattispecie, la difesa dell'imputato aveva eccepito in sede di appello la irregolarità del dibattimento di primo grado per nullità della dichiarazione di contumacia emessa in una situazione nella quale l'imputato stesso si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, e non era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione. La Corte d'Appello, considerato che gli arresti domiciliari risultavano documentati fino all'8/3/1993 - il processo di primo grado si era svolto il 2/3/1993 - in un primo momento aveva ritenuto di approfondire il problema e verificare che cosa risultasse dalla relazione di notifica del decreto di citazione; e, rilevata l'assenza, tra gli atti, della copia notificata del decreto di citazione che disponeva il giudizio davanti al giudice di primo grado, aveva richiesto l'atto al Tribunale. Non avendo avuto esito tale richiesta, la Corte di merito si era pronunciata confermando la sentenza di primo grado, disattendendo l'eccezione difensiva con l'argomentazione che l'appellante non aveva dimostrato che il giudice di prime cure avesse avuto tempestiva conoscenza del fatto, così da disporre la traduzione dell'imputato in aula. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore dell'imputato, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo illegittimo il superamento della eccezione difensiva, da parte della Corte di merito - in conseguenza del mancato controllo della relazione di notifica,peraltro pur richiesta ma non trasmessa - in quanto, così facendo, aveva dato per presupposta la mancata conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione dell'imputato, pur non disponendo di un atto fondamentale ai fini della valutazione dell'ignoranza predetta).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Saccucci Presidente del 3/3/98
1. Dott. Santo Belfiore Consigliere SENTENZA
2. Dott. Anna Mabellini " N. 251
3. Dott. Stefano Campo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Emilio Gironi " N. 204/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DI AN PI n. a Palermo il 16/5/71 avverso la sentenza 22/10/97 della Corte d'Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa Mabellini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 29.10.97 la Corte d'Appello di Palermo conferma la sentenza 2.3.93 del Tribunale della stessa città con la quale PI Di AR era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 1 c. 1 e 3 D.L. 22.1.48 n.33. II- Ricorre il difensore dell'imputato che deduce violazione degli artt. 487 e 603 c. 4 c.p.p. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia emessa in primo grado, poiché l'imputato non si era potuto presentare in quanto ristretto agli arresti domiciliari. Quale secondo motivo deduce violazione dell'art. 1 D.L. n. 66 del 1948, poiché il Di AR era stato condannato pur in assenza del dolo specifico richiesto dalla norma.
III- Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo del ricorso, assorbente rispetto al secondo.
Nell'atto di appello la difesa aveva eccepito la irregolarità del dibattimento di primo grado per nullità della dichiarazione di contumacia emessa in una situazione nella quale il Di AR si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, e non era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione. La Corte d'Appello, considerato che gli arresti domiciliari sino all'8.3.93) ha ritenuto in un primo tempo di approfondire il problema, per verificare che cosa risultasse dalla relazione di notifica del decreto che dispone il giudizio;
e, rilevata l'assenza, tra gli atti, della copia notificata del decreto che disponeva il giudizio avanti in primo grado, all'udienza dell'8.10.97 ha richiesto l'atto al Tribunale. Poiché la richiesta non ha avuto esito, il 29.10.97 si è pronunciata confermando la sentenza di primo grado, disattendendo la eccezione difensiva con l'argomentazione che l'appellante non aveva dimostrato che il giudice di primo grado avesse avuto tempestiva conoscenza del fatto, così da disporre la traduzione dell'imputato in aula.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di regolarità della notifica è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice (Cass. Sez. V, 6.2.97, Doria, RV. 207004; Sez. VI, 28.6.91, Bellon, RV 187663; Sez. III, 25.1.91, Borrelli, RV. 186310). Il principio enunciato per altra causa di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere al giudice il suo stato e rendere possibile con la traduzione disposta il processo a suo carico (in questo senso le sentenze sopra richiamate). Il criterio predetto, peraltro, pur se impone l'onere predetto a carico dell'imputato, non dà per presupposta la ignoranza da parte del giudice dello stato di restrizione per altra causa, stato che può risultare dagli atti, ed in particolare dalla relazione di notifica (in tema di relazione di notifica dalla quale risultava la detenzione per altra causa dell'imputato, di mancanza traduzione con dichiarazione di contumacia egualmente emessa, si veda Cass. Sez. VI, 116.11.93, La Tragna, RV. 195871, che ha dichiarato la nullità assoluta della ordinanza dichiarativa della contumacia pronunciata nella situazione predetta, e di tutti gli atti conseguenti).
Nel caso di specie correttamente in un primo momento la Corte d'Appello, per valutare la regolarità della dichiarazione di contumacia emessa in primo grado, si è attivata per controllare la relazione di notifica del decreto di citazione a giudizio, nella quale l'imputato od un familiare convivente avrebbero potuto far presente lo stato di restrizione del destinatario dell'atto. Il superamento della eccezione difensiva in assenza di tale controllo, non essendo l'atto stato reperito, è illegittimo, perché dà per presupposta la mancata conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione dell'imputato pur non disponendo di un atto fondamentale ai fini della valutazione dell'ignoranza predetta. Poiché l'esame della relazione di notifica è indispensabile ai fini non solo del controllo della regolarità formale di essa, nella specie non posta in discussione dalla difesa, ma anche dell'accertamento di eventuali elementi indicativi dello stato in cui l'imputato si trovava, deve ritenersi carente di motivazione sul punto specifico la sentenza qui impugnata, che deve essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio, acquisita agli atti la relazione di notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio di primo grado, valuterà sulla base della relazione stessa se il Tribunale potesse avere cognizione dello stato di restrizione per altra causa del Di AR, giudicando in conseguenza in ordine alla legittimità della dichiarazione di contumacia dello stesso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998