Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4230
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di regolarità della notifica è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice. Trattasi di principio che trae fondamento dall'onere, per l'imputato detenuto per altra causa, di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere al giudice il suo stato e rendere possibile, con la traduzione disposta, il processo a suo carico. Tale criterio, peraltro, pur se impone l'onere predetto a carico dell'imputato, non dà per presupposta l'ignoranza da parte del giudice dello stato di restrizione per altra causa, stato che può risultare dagli atti, ed in particolare dalla relazione di notifica. (Nella fattispecie, la difesa dell'imputato aveva eccepito in sede di appello la irregolarità del dibattimento di primo grado per nullità della dichiarazione di contumacia emessa in una situazione nella quale l'imputato stesso si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, e non era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione. La Corte d'Appello, considerato che gli arresti domiciliari risultavano documentati fino all'8/3/1993 - il processo di primo grado si era svolto il 2/3/1993 - in un primo momento aveva ritenuto di approfondire il problema e verificare che cosa risultasse dalla relazione di notifica del decreto di citazione; e, rilevata l'assenza, tra gli atti, della copia notificata del decreto di citazione che disponeva il giudizio davanti al giudice di primo grado, aveva richiesto l'atto al Tribunale. Non avendo avuto esito tale richiesta, la Corte di merito si era pronunciata confermando la sentenza di primo grado, disattendendo l'eccezione difensiva con l'argomentazione che l'appellante non aveva dimostrato che il giudice di prime cure avesse avuto tempestiva conoscenza del fatto, così da disporre la traduzione dell'imputato in aula. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore dell'imputato, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo illegittimo il superamento della eccezione difensiva, da parte della Corte di merito - in conseguenza del mancato controllo della relazione di notifica,peraltro pur richiesta ma non trasmessa - in quanto, così facendo, aveva dato per presupposta la mancata conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione dell'imputato, pur non disponendo di un atto fondamentale ai fini della valutazione dell'ignoranza predetta).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 4230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4230
Data del deposito : 3 marzo 1998

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