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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'Avv.
Alessandro Galia del Foro di Cuneo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 ti
Dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
, con sede in Roma, Via G.Grezar n.14, in persona del Controparte_2 procuratore speciale, , elettivamente domiciliata in Trani, C.so Italia n. 8, nello studio Controparte_3 dell'Avv. Elena Del Vecchio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTI
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. ha proposto ricorso al Giudice del lavoro esponendo che in data 10.10.2024 gli veniva Parte_1 notificatoa al Sig. Sig. intimazione di pagamento n. 037 2024 90049324 85/000 da parte Parte_1 dell' contenente la richiesta di pagamento di complessivi Euro Controparte_4
14.969,99, dovuti in virtù di n. 3 cartelle di pagamento e di n. 1 avviso di addebito n.
3372010000059990000 notificato in data 12.03.2013 dall' sede di Parma;
ha eccepito la prescrizione CP_1 del diritto di credito posto che tra il 2013 e il 2024 non risultano essergli notificati atti interruttivi della prescrizione quinquennale
Ha chiesto quindi dichiarare prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3372010000059990000 notificato in data 12.03.2013 dall' sede di Parma e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. CP_1
3372010000059990000 e annullare e/o revocare l'intimazione pagamento n. 037 2024 90049324 85/000
e hanno resistito al ricorso;
quanto a eccependo la decadenza CP_1 Controparte_5 CP_1
Contr del per non aver impugnato l' nel termine di legge di cui all'art 24 dlgs 46/99 , l'avvio di Pt_1 plurime procedure esecutive, quanto a deduceva che la prescrizione era stata interrotta come da CP_7 documentazione che produceva
Si osserva
L'AVA n. n. 3372010000059990000 _impugnato quanto alla parte oggetto poi di intimazione di pagamento n. 037 2024 90049324 85/000 costituisce indubbiamente titolo esecutivo
Come tale rappresenta un diritto di credito che nel caso si prescrive – pacificamente ( cfr Sez, Unite della
Corte di Cass.sentenza 23397/2016- in 5 anni e quindi entro il 12.3.2018
Orbene successivamente alla notifica dell'A.V.A del 12.3.2013 non vi è prova, che era onere del creditore fornire, di atti interruttivi della prescrizione CP_ Sia sia hanno invero effettuato copioso produzioni documentali senza però che risulti CP_2 possibile “collegare” univocamente la documentazione inerente le notifiche di cartelle di pagamento/intimazioni di pagamento o comunque atti con i quali viene chiesto il pagamento del credito alla documentazione inerente il suddetto titolo di credito. Risulta possibile unicamente individuare nelle produzioni zippate effettuate da la notifica nel 2015 di una intimazione di Controparte_5 pagamento n. finale 57000 che sposta in avanti il termine di prescrizione se mai al 2020.
E'invece ininfluente che non l'AVA non sia stato opposto nel termine di 40 gg dalla notifica ai sensi del citato art 24 posto che nel caso il non fa valere né difetti dell'atto né l'insussistenza del diritto di Pt_1 credito ma la sua prescrizione per decorso del tempo.
Il ricorso va accolto pagina 2 di 3 Spese come da soccombenza secondo i parametri del Dm 147/22 in relazione al valore dato dal diritto di credito e per n. 3 fasi processuali
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3372010000059990000 notificato a CP_8 in data 12.03.2013 dall' sede di Parma e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
3372010000059990000 nonché l'intimazione pagamento n. 037 2024 90049324 85/000
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali del ricorrente liquidate in euro
1865,00 oltre accessori e rimborsi di legge
-
Cuneo, 3.9.25
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'Avv.
Alessandro Galia del Foro di Cuneo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 ti
Dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
, con sede in Roma, Via G.Grezar n.14, in persona del Controparte_2 procuratore speciale, , elettivamente domiciliata in Trani, C.so Italia n. 8, nello studio Controparte_3 dell'Avv. Elena Del Vecchio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTI
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. ha proposto ricorso al Giudice del lavoro esponendo che in data 10.10.2024 gli veniva Parte_1 notificatoa al Sig. Sig. intimazione di pagamento n. 037 2024 90049324 85/000 da parte Parte_1 dell' contenente la richiesta di pagamento di complessivi Euro Controparte_4
14.969,99, dovuti in virtù di n. 3 cartelle di pagamento e di n. 1 avviso di addebito n.
3372010000059990000 notificato in data 12.03.2013 dall' sede di Parma;
ha eccepito la prescrizione CP_1 del diritto di credito posto che tra il 2013 e il 2024 non risultano essergli notificati atti interruttivi della prescrizione quinquennale
Ha chiesto quindi dichiarare prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3372010000059990000 notificato in data 12.03.2013 dall' sede di Parma e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. CP_1
3372010000059990000 e annullare e/o revocare l'intimazione pagamento n. 037 2024 90049324 85/000
e hanno resistito al ricorso;
quanto a eccependo la decadenza CP_1 Controparte_5 CP_1
Contr del per non aver impugnato l' nel termine di legge di cui all'art 24 dlgs 46/99 , l'avvio di Pt_1 plurime procedure esecutive, quanto a deduceva che la prescrizione era stata interrotta come da CP_7 documentazione che produceva
Si osserva
L'AVA n. n. 3372010000059990000 _impugnato quanto alla parte oggetto poi di intimazione di pagamento n. 037 2024 90049324 85/000 costituisce indubbiamente titolo esecutivo
Come tale rappresenta un diritto di credito che nel caso si prescrive – pacificamente ( cfr Sez, Unite della
Corte di Cass.sentenza 23397/2016- in 5 anni e quindi entro il 12.3.2018
Orbene successivamente alla notifica dell'A.V.A del 12.3.2013 non vi è prova, che era onere del creditore fornire, di atti interruttivi della prescrizione CP_ Sia sia hanno invero effettuato copioso produzioni documentali senza però che risulti CP_2 possibile “collegare” univocamente la documentazione inerente le notifiche di cartelle di pagamento/intimazioni di pagamento o comunque atti con i quali viene chiesto il pagamento del credito alla documentazione inerente il suddetto titolo di credito. Risulta possibile unicamente individuare nelle produzioni zippate effettuate da la notifica nel 2015 di una intimazione di Controparte_5 pagamento n. finale 57000 che sposta in avanti il termine di prescrizione se mai al 2020.
E'invece ininfluente che non l'AVA non sia stato opposto nel termine di 40 gg dalla notifica ai sensi del citato art 24 posto che nel caso il non fa valere né difetti dell'atto né l'insussistenza del diritto di Pt_1 credito ma la sua prescrizione per decorso del tempo.
Il ricorso va accolto pagina 2 di 3 Spese come da soccombenza secondo i parametri del Dm 147/22 in relazione al valore dato dal diritto di credito e per n. 3 fasi processuali
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3372010000059990000 notificato a CP_8 in data 12.03.2013 dall' sede di Parma e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
3372010000059990000 nonché l'intimazione pagamento n. 037 2024 90049324 85/000
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali del ricorrente liquidate in euro
1865,00 oltre accessori e rimborsi di legge
-
Cuneo, 3.9.25
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3