Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno comincia a decorrere con la notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che la stessa abbia inizio con la consegna della cosiddetta carta precettiva da parte degli organi di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2008, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/12/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2855
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 022537/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ROSA ALDO, N. IL 28/07/1955;
avverso DECRETO del 08/05/2008 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Lette le conclusioni del P.G., per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe indicato è stata rigettata l'istanza con la quale il ricorrente ebbe a chiedere che fosse dichiarata cessata per decorrenza del termine la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, disposta nei suoi confronti con decreto 27 ottobre 2004, notificatogli l'8 febbraio 2005. Ad avviso della Corte d'appello, l'inizio della sorveglianza speciale coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni alla cui osservanza il soggetto è tenuto e, quindi, la misura medesima non si esaurisce con il mero decorso del termine, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione. Per la Corte territoriale, la tesi sostenuta dall'interessato trascura la regola stabilita dalla L. 1423 del 1956, art. 7, comma 1, secondo cui il decreto applicativo della misura va comunicato al questore per l'esecuzione e ciò comporta che l'operatività della misura non è collegata alla mera pronuncia del provvedimento e alla sua comunicazione, ma richiede anche la comunicazione all'organo di polizia. Peraltro, le decisioni della Corte di Cassazione si riferiscono all'applicazione di misure adottate senza obbligo di soggiorno, posto che, a norma della L. n.1423 del 1956, art. 5, in caso di obbligo di soggiorno possono essere imposte al sorvegliato ulteriori prescrizioni e per tal motivo egli ha l'obbligo di portare con sè la c.d. carta precettiva.
2. LD De SA ha proposto ricorso per Cassazione e deduce la violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, dal quale risulta che la misura di sorveglianza comincia a decorre dal giorno della comunicazione del decreto all'interessato. Il ricorrente rileva che l'art. 11 della legge non richiama il citato art. 7 e, pertanto, l'argomento posto a fondamento della decisione impugnata è privo di fondamento.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 1, recita testualmente che "la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato" (Sez. 1, 23 gennaio 2004, dep. 2 febbraio 2004, n. 3949). Non è fondato, pertanto, sostenere che l'esecuzione della misura ha inizio con la consegna della c.d. "carta precettiva", in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far riferimento alla comunicazione del decreto del tribunale all'interessato, e, peraltro, è, formalmente, prescritto soltanto per i sorvegliati speciali soggetti anche all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (citata legge, art. 5, u.c.; "carta di permanenza"). Va aggiunto, inoltre, che le prescrizioni alle quali il sorvegliato speciale è sottoposto non sono determinate dagli organi di polizia, ma debbono essere indicate dallo stesso tribunale nel provvedimento con il quale applica la misura (citata legge, art. 5, comma 1), per cui il sorvegliato speciale fin dalla notifica del provvedimento è in grado di conoscere le limitazioni a lui imposte e di ottemperarvi. Ne è puntuale il richiamo al precedente di questa Corte in quanto, come risulta anche dalla massima della sentenza richiamata, si versava nella diversa fattispecie di misura di sorveglianza applicata a persona che per tutta la durata della stessa era stata ristretta in carcere, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'esecuzione della misura - per la sua incompatibilità con lo stato di detenzione - poteva avere inizio soltanto con la cessazione dello stato di detenzione (cfr., cass., sez. unite, 25 marzo 2003, n. 6, RV. 194062). Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009