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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2783/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 ivamente domiciliati in Cava de' Tirreni ( n.250, presso lo studio dell'avv. Gerardo Pisapia che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 05.12.2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. tiv dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Castelcivita (SA) in data 12 giugno 2011 e che dalla loro unione erano nati tre figli, (27.04.2012), Per_1
(14.12.2014) e (01.11.2019). Per_2 Per_3 tenza n. 67/ ubblicata il 23.01.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 settembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 67/2025 pubblicata il 23.01.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Castelcivita (Sa), alla Contrada Serra I, n. 224, resterà assegnato alla sig.ra in quanto di proprietà CP_1 dei propri genitori e non avendo la stessa alt e abitativa. A decorrere dalla data di tale assegnazione, la sig.ra continuerà ad occupare CP_1
l'immobile de quo -con annesso mobilio- in e , tutti Per_1 Per_2 Per_3 minori di anni 18 e non economicamente indipendenti;
- Verrà concordato con il sig. il giorno e l'orario per il ritiro degli Parte_1 effetti personali da parte del la casa coniugale;
- Per quanto concerne i figli e , minori di anni 18 e non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, r ssi iuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori saranno, invece, adottate di comune accordo dai genitori, come da apposito piano genitoriale allegato al ricorso. I separandi coniugi stabiliranno numero due giorni settimanali nei quali il signor potrà far visita ai figli minori con indicazione dei relativi orari, il Parte_1 ilmente con gli impegni scolastici dei medesimi e previa comunicazione almeno un giorno prima alla IG . A settimane CP_1 alterne il padre potrà tenere i figli con sé dal sabato all alle ore 21,00 della domenica. Qualora dovessero sopraggiungere impegni diversi, il diritto di visita del padre sarà esercitato in una giornata diversa della settimana, previo accordo con la madre entro 24 ore prima. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale e Santo Stefano con l'altro, ed allo stesso modo la Vigilia di Capodanno ed il primo dell'Anno, il 5 gennaio ed il 6 gennaio, alternandosi ogni anno. Durante le feste pasquali, i minori, allo stesso modo di cui innanzi, trascorreranno, ad anni alterni, la Domenica delle Palme, il venerdì ed il Sabato Santo con un genitore, mentre Pasqua e lunedì in Albis con l'altro. Per quanto concerne il compleanno, l'onomastico e la Festa del Papà, i minori festeggeranno tali ricorrenze con il padre e lo stesso rimane per le ricorrenze della madre;
invece, i compleanni e gli onomastici dei minori stessi sarebbe preferibile che vengano festeggiati con entrambi i genitori, ovvero in mancanza in modo alternato ogni anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro. Ogni anno i minori trascorreranno la prima metà del periodo estivo con la madre e la seconda metà del periodo estivo con il padre. Ogni genitore potrà tenere con sé i minori per 15 gg. consecutivi per andare in vacanza, a condizione che i periodi di vacanza non interferiscano con i calendari accademici dei minori stessi e comunque con onere dei genitori di concordare le date entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che porta con sé i minori in viaggio dovrà fornire tutte le necessarie informazioni all'altro (itinerari, mezzi di trasporto, indirizzi ecc.) con 30 giorni di anticipo. È possibile per ciascun genitore viaggiare all'estero con i figli minori solo ed esclusivamente previo consenso scritto dell'altro genitore e sempre che a quest'ultimo vengano fornite tutte le necessarie informazioni.
- Il sig. si impegna a versare alla IG la somma Parte_1 CP_1 mensil i € 450,00 (euro quattrocentoci a titolo di assegno di mantenimento per i tre figli comuni, nulla invece quale mantenimento per la sig.ra , rinunciandovi la stessa formalmente ed espressamente. CP_1
Tale import posto entro il cinque di ogni mese e verrà rivalutato all'inizio di ogni anno solare secondo gli indici ISTAT dell'intercorsa svalutazione;
- Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie sostenute per i figli minori, purché previamente concordate o comunque comunicate e debitamente documentate dal genitore che le sostiene A titolo meramente esemplificativo, si considerano tali le spese per libri scolastici, tasse di iscrizione e materiale di corredo scolastico per inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, mensa. Parimenti a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, restano le spese medico- sanitarie urgenti e necessarie sia presso strutture pubbliche che private, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, esborsi per esami diagnostici, visite specialistiche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, tickets per trattamenti sanitari erogati tramite il SSN. Stesso discorso per le spese di natura ludica, sportiva o parascolastica. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12 giugno 2011 nel Comune di Castelcivita (SA) tra , nato a [...]
GR (NA) il 31.10.1984, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 CP_1 ad Agropoli (SA) il 17.05.1988, C.F.: , t gistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di C 011, Atto n.3, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelcivita (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2783/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 ivamente domiciliati in Cava de' Tirreni ( n.250, presso lo studio dell'avv. Gerardo Pisapia che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 05.12.2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. tiv dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Castelcivita (SA) in data 12 giugno 2011 e che dalla loro unione erano nati tre figli, (27.04.2012), Per_1
(14.12.2014) e (01.11.2019). Per_2 Per_3 tenza n. 67/ ubblicata il 23.01.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 settembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 67/2025 pubblicata il 23.01.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Castelcivita (Sa), alla Contrada Serra I, n. 224, resterà assegnato alla sig.ra in quanto di proprietà CP_1 dei propri genitori e non avendo la stessa alt e abitativa. A decorrere dalla data di tale assegnazione, la sig.ra continuerà ad occupare CP_1
l'immobile de quo -con annesso mobilio- in e , tutti Per_1 Per_2 Per_3 minori di anni 18 e non economicamente indipendenti;
- Verrà concordato con il sig. il giorno e l'orario per il ritiro degli Parte_1 effetti personali da parte del la casa coniugale;
- Per quanto concerne i figli e , minori di anni 18 e non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, r ssi iuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori saranno, invece, adottate di comune accordo dai genitori, come da apposito piano genitoriale allegato al ricorso. I separandi coniugi stabiliranno numero due giorni settimanali nei quali il signor potrà far visita ai figli minori con indicazione dei relativi orari, il Parte_1 ilmente con gli impegni scolastici dei medesimi e previa comunicazione almeno un giorno prima alla IG . A settimane CP_1 alterne il padre potrà tenere i figli con sé dal sabato all alle ore 21,00 della domenica. Qualora dovessero sopraggiungere impegni diversi, il diritto di visita del padre sarà esercitato in una giornata diversa della settimana, previo accordo con la madre entro 24 ore prima. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale e Santo Stefano con l'altro, ed allo stesso modo la Vigilia di Capodanno ed il primo dell'Anno, il 5 gennaio ed il 6 gennaio, alternandosi ogni anno. Durante le feste pasquali, i minori, allo stesso modo di cui innanzi, trascorreranno, ad anni alterni, la Domenica delle Palme, il venerdì ed il Sabato Santo con un genitore, mentre Pasqua e lunedì in Albis con l'altro. Per quanto concerne il compleanno, l'onomastico e la Festa del Papà, i minori festeggeranno tali ricorrenze con il padre e lo stesso rimane per le ricorrenze della madre;
invece, i compleanni e gli onomastici dei minori stessi sarebbe preferibile che vengano festeggiati con entrambi i genitori, ovvero in mancanza in modo alternato ogni anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro. Ogni anno i minori trascorreranno la prima metà del periodo estivo con la madre e la seconda metà del periodo estivo con il padre. Ogni genitore potrà tenere con sé i minori per 15 gg. consecutivi per andare in vacanza, a condizione che i periodi di vacanza non interferiscano con i calendari accademici dei minori stessi e comunque con onere dei genitori di concordare le date entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore che porta con sé i minori in viaggio dovrà fornire tutte le necessarie informazioni all'altro (itinerari, mezzi di trasporto, indirizzi ecc.) con 30 giorni di anticipo. È possibile per ciascun genitore viaggiare all'estero con i figli minori solo ed esclusivamente previo consenso scritto dell'altro genitore e sempre che a quest'ultimo vengano fornite tutte le necessarie informazioni.
- Il sig. si impegna a versare alla IG la somma Parte_1 CP_1 mensil i € 450,00 (euro quattrocentoci a titolo di assegno di mantenimento per i tre figli comuni, nulla invece quale mantenimento per la sig.ra , rinunciandovi la stessa formalmente ed espressamente. CP_1
Tale import posto entro il cinque di ogni mese e verrà rivalutato all'inizio di ogni anno solare secondo gli indici ISTAT dell'intercorsa svalutazione;
- Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie sostenute per i figli minori, purché previamente concordate o comunque comunicate e debitamente documentate dal genitore che le sostiene A titolo meramente esemplificativo, si considerano tali le spese per libri scolastici, tasse di iscrizione e materiale di corredo scolastico per inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, mensa. Parimenti a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, restano le spese medico- sanitarie urgenti e necessarie sia presso strutture pubbliche che private, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, esborsi per esami diagnostici, visite specialistiche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, tickets per trattamenti sanitari erogati tramite il SSN. Stesso discorso per le spese di natura ludica, sportiva o parascolastica. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12 giugno 2011 nel Comune di Castelcivita (SA) tra , nato a [...]
GR (NA) il 31.10.1984, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 CP_1 ad Agropoli (SA) il 17.05.1988, C.F.: , t gistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di C 011, Atto n.3, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelcivita (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi