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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2215/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TALLINI MARIA Parte_1
CRISTINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BASILIO Controparte_1
PUGLIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/05/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Monteparano (Ta) in data 12/04/2025 con
, che dalla loro unione erano nati tre figli, il Controparte_1 Per_1
30.10.1972, NN il 17.12.1975 e il 12.11.1979, oggi tutti adulti ed Per_2 indipendenti, che in data 20/12/2006 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine Controparte_1 al divorzio.
All'udienza del 10/09/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 08/10/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 20/12/2006.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente con note scritte per l'udienza del 08/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
12/04/1971 in Monteparano (Ta) da nato a Parte_1
SI (TA) il 05/09/1949, e , nata a Controparte_1
MONTEPARANO (TA) il 25/09/1950, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Monteparano (Ta) dell'anno 1971, parte 2, serie A, numero 2;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 08/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteparano (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
TI VO
IL GIUDICE est.
NN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2215/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TALLINI MARIA Parte_1
CRISTINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BASILIO Controparte_1
PUGLIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/05/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Monteparano (Ta) in data 12/04/2025 con
, che dalla loro unione erano nati tre figli, il Controparte_1 Per_1
30.10.1972, NN il 17.12.1975 e il 12.11.1979, oggi tutti adulti ed Per_2 indipendenti, che in data 20/12/2006 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine Controparte_1 al divorzio.
All'udienza del 10/09/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 08/10/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 20/12/2006.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente con note scritte per l'udienza del 08/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
12/04/1971 in Monteparano (Ta) da nato a Parte_1
SI (TA) il 05/09/1949, e , nata a Controparte_1
MONTEPARANO (TA) il 25/09/1950, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Monteparano (Ta) dell'anno 1971, parte 2, serie A, numero 2;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 08/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteparano (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
TI VO
IL GIUDICE est.
NN AR