Sentenza 15 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 75
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 025242/2003
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VI NT, n. a Catania il 23 agosto 1964;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania depositata il 28 aprile 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT VI impugna per Cassazione l'ordinanza che ne ha respinto la richiesta di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare che, nella stessa fase del procedimento, ha disatteso una richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso. Lamenta violazione degli art. 34 e 27 c.p.p.. Il ricorso è infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che legittimamente l'art. 34 c.p.p. "non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio, nel rito abbreviato, del giudice che abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare antecedente al giudizio stesso" (Cass., sez. 3^, 30 settembre 2002, Turkovic, m. 223013). Il giudizio abbreviato è infatti uno sviluppo dell'udienza preliminare;
e la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre affermato che l'incompatibilità presuppone valutazioni che "appartengono a fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole che, in ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e di globalità", sicché "il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva (sentenza n. 448 del 1995)"; altrimenti "si determinerebbe una "assurda frammentazione" del procedimento - inteso quale "ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo" -, con l'aberrante conseguenza di dover disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi, quanti sono gli atti da compiere (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 124 del 1992)". La sentenza n. 155 del 1996, invocata dal ricorrente, si riferisce al giudice delle indagini preliminari, non al giudice dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004